Sentenza 13 dicembre 2006
Massime • 1
Non sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.) qualora l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 468 cod. pen. (contraffazione di altri pubblici sigilli), sia successivamente condannato in primo ed in secondo grado per il delitto di cui all'art. 469 cod. pen. (contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione), considerato che il mutamento del fatto, rilevante ex art. 521 cod. proc. pen., richiede una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, così da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione, che determini un reale pregiudizio dei diritti della difesa, pregiudizio che non sussiste nel caso in cui il soggetto rinviato a giudizio per rispondere dell'alterazione dello strumento utilizzato per apporre un'impronta su di un documento sia poi condannato per avere alterato l'impronta (e non lo strumento) e cioè per l'ipotesi meno grave di cui all'art. 469 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/12/2006, n. 4974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4974 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 13/12/2006
Dott. MARINI Pier Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - N. 2228
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 003045/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GI CA N. IL 26/08/1958;
avverso SENTENZA del 10/06/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di TARANTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. F.M. Iacoviello che ha chiesto annullarsi senza rinvio in accoglimento del terzo motivo relativo al provvedimento di non menzione, dichiararsi inammissibile nel resto;
udito il difensore dell'imputato, avv. R. Errico, che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento.
OSSERVA
AN CA è stato condannato dal Tribunale di Taranto alla pena ritenuta di giustizia perché riconosciuto colpevole del delitto ex art. 469 c.p.. La Corte di appello di Lecce, sez. dist. Taranto, con sentenza 10.6.2004, ha confermato. Ricorre per Cassazione il difensore e deduce: a) violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p., atteso che AN, rinviato a giudizio per rispondere del delitto ex art. 468 c.p., è stato condannato per quello di cui all'art. successivo, trattasi di due fattispecie giuridiche aventi diversa oggettività, b) manifesta illogicità di motivazione, atteso che il delitto ex art. 469 c.p. è a dolo generico e richiede pertanto la consapevolezza da parte dell'agente della contraffazione dell'impronta. Sul punto, la sentenza non esibisce adeguata motivazione assumendo che un osservatore medio non poteva non accorgersi della falsificazione, c) inosservanza dell'art. 175 c.p., atteso che la Corte nega il beneficio della non menzione per la esistenza di precedente condanna, trascurando il fatto che si tratta di condanna per fatti depenalizzati (emissione di assegni senza provvista).
Tanto premesso, rileva la Corte che il delitto ascritto al AN risulta prescritto in data 14.7.2005, non potendo trovare accoglimento le prime due censure del ricorso. Invero, con riferimento alla prima censura, esiste contrasto di giurisprudenza, atteso che proprio questa sezione (ASN 200125004-RV 219528) ha affermato che si verifica nullità della sentenza, ai sensi dell'art.522 c.p.p., comma 2 per mancanza di correlazione tra contestazione e pronunzia, nel caso in cui l'imputato, rinviato a giudizio per rispondere del reato di contraffazione di pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, sia poi condannato per il reato di contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. E tuttavia questa stessa sezione (ASN 199007846-RV 184520) ebbe modo di affermare che non sussiste immutazione del fatto qualora venga contestata all'imputato la minore ipotesi di falso contemplata dall'art. 469 c.p. e poi sia ritenuto responsabile della più grave ipotesi delittuosa prevista dall'art. 468 c.p. (nel medesimo senso la più risalente giurisprudenza).
Orbene questo Collegio, in linea con quanto stabilito da SU n. 16 del 1996, ric. Di Francesco, RV 205619, intende ribadire che, per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.
Ebbene non si vede come chi sia stato rinviato a giudizio per rispondere della alterazione dello strumento utilizzato per apporre un'impronta su di un documento possa vedere minorate le sua capacità di difesa una volta che venga giudicato (solo) per aver alterato l'impronta (e non lo strumento, in astratto, utilizzabile, come uno dei mezzi, per lasciare sulla carta una falsa impronta). La prima censura dunque risulta infondata.
Non diversamente infondata è la seconda censura, posto che i giudici del merito hanno dedotto il dolo del AN dal fatto che le procedure per il rilascio del certificato di revisione delle autovetture presuppongono un iter che viceversa la falsificazione della impronta dell'ufficio MCTC mira proprio ad aggirare. Di ciò, osserva la Corte, l'imputato non può essere rimasto inconsapevole. La sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio per la intervenuta prescrizione, restando assorbita la terza censura, pur astrattamente fondata, ma attinente alla subordinata questione del trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnato per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 13 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 febbraio 2007