Sentenza 23 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/03/2001, n. 4241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4241 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 0424 1 0 10 4 2 4 1 / 0 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MUSIS Presidente R.G.N. 12497/98 Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron. 9081 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 25/01/01 Dott. Giuseppe CELLERINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: PA AZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo studio dell'avvocato CABIBBO SALVATORE, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, l'avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 presso rappresentato e difeso dagli avvocati PASSARO MARIO, 424 -1- POTI MARIO, NARDI MANLIO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 796/98 del Tribunale di BARI, depositata il 29/04/98 R.G.N. 313/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/01/01 dal Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso l'acquisizione degli atti del fascicolo di primo grado e in subordine per il rigetto del ricorso. 5 -2- 12497/98 " Svolgimento del processo GN LL il 10 febbraio 1992 ricorreva al Pretore-giudice del lavo- ro di Bari per ottenere la condanna dell'Istituto nazionale della previden- za sociale a riconoscergli l'assegno di invalidità, per cui aveva inutilmen- te chiesto l'erogazione in via amministrativa nel marzo 1991. Instaurato il contraddittorio l'Ente, costituendosi, contestava la domanda. Esperita ctu, poi rinnovata in tale sede, il Pretore accoglieva la domanda dal 1° gennaio 1995. Proposto gravame dall'Inps, l'appello veniva accolto dal Tribunale terri- toriale, che rigettava la domanda dell'assicurato affermando che le valu- tazioni dei consulenti nominati in prime cure collimavano ed erano so- stanzialmente inidonee a giustificare la pretesa. Contro la sentenza del Tribunale di Bari il LL propone un motivo di ricorso per cassazione. L'Inps si é costituito depositando procura. Motivi della decisione Con unico motivo di ricorso GN LL censura la sentenza impu- gnata sia per "violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della 1. 12.6.84, n. 222, nonchè degli artt. 115 e 116 cod.proc.civ. e 149 disp.att. cod.proc.civ.", sia per "difetto per omessa o insufficiente motivazione su punto essenziale ai fini della decisione in relazione all'art.360, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.". Espone che, dopo una prima relazione medico-legale, per lui negativa, affidata dal Pretore al consulente dott. Bradascio, che aveva diagnostica- to "modesta spondilosi;
esostosi del cavo popliteo dx... modeste vari- 3 cosità; nevrosi depressiva costituzionale", lo stesso CTU, pur in seguito alle contestazioni del suo perito, aveva confermato quel giudizio. Peraltro, ad una ulteriore indagine peritale, affidata ad un neuropsichiatra (prof. SP), era emersa, anche sulla base dell'ulteriore documenta- zione medica acquisita, una valutazione per lui favorevole dal gennaio 1995 per "disturbo distimico", accompagnato da "ernia discale c6-c7, di- scopatie multiple e poliartrosi, insufficienza venosa, ipertensione arterio- sa e cefalea persistente", di cui il Tribunale, accogliendo l'appello del- l'Inps, non aveva affatto tenuto conto nella motivazione, diversamente da quanto deciso dal Pretore. In considerazione di questa vicenda istruttoria l'odierno ricorrente lamen- ta che il Tribunale, conformandosi al parere del primo Ausiliare e limi- tandosi ad osservare che il prof. SP aveva "sostanzialmente evi- denziato che la situazione biologica del LL é nel complesso buona", ha svilito il giudizio medico-legale a lui favorevole, formulato dal secon- do Consulente, che aveva anche valutato gli ulteriori accertamenti spe- cialistici nel frattempo assunti e contesta, pertanto, il giudizio espresso dalla sentenza per non aver dato adeguata risposta a questa ulteriore evenienza istruttoria. Il ricorso é fondato e la sentenza impugnata deve essere cassata. Infatti, il Tribunale non ha fatto cenno alcuno, nel corso della motivazio- ne della sentenza, della valutazione medico legale ulteriore, legittima- mente acquisita agli atti processuali, secondo le esaurienti indicazioni contenute nel ricorso e doverosamente riscontrate ex actis dalla Corte, stante la denunzia di error in procedendo della sentenza, che si è limita- ta a formulare un giudizio di conformità fra le due relazioni peritali, sen- za giustificare la valenza di questa conclusione, pur a fronte di un con- trario giudizio favorevole espresso. L'accertamento peritale ulteriore ha, infatti, rilevato che, a decorrere dal gennaio 1995, il complesso invalidante (corroborato da una consistente documentazione diagnostica: EEG del 17 febbraio 95; MMPI del 17 maggio 95; consulenza ortopedica del 1° giugno 95 e RX di pari data;
Day hospital 4 luglio 95; referto prof. Carrieri 4 gennaio 96 e l'ulteriore consulenza ortopedica) manifestava la sussistenza del requisito sanitario utile per il riconoscimento della prestazione, incidendo significativamen- te sulla capacità lavorativa dell'assicurato. L'omessa valutazione di questo giudizio medico legale integra il vizio di motivazione, puntualmente censurato con il motivo di ricorso, in base al consolidato principio di questa Corte secondo cui, sebbene il Giudice di merito non sia tenuto a discutere analiticamente le singole prove acquisi- te al processo, potendo apprezzarne sinteticamente la rilevanza, tuttavia egli deve dar ragione degli elementi che chiariscono adeguatamente la ratio decidendi cui si é attenuto nella formulazione del giudizio conclu- sivo, onde consentire, da un lato, il controllo del criterio logico su cui il Tribunale ha fondato il suo convincimento, e, dall'altro, rilevare gli eventuali vizi della motivazione, intesi come sintomo di ingiustizia della decisione (v. Cass. 10 ottobre 97, n. 9842) In altre parole, la censura di omessa o insufficiente motivazione assume rilevanza, in relazione ai motivi di ricorso ex art. 360, n. 5, cod.proc.civ., quando la sentenza manifesti un errore logico, ovvero trascuri la valuta- zione di circostanze o di elementi probatori puntualmente definiti, che consentano a questa Corte di ipotizzare, attraverso un giudizio progno- stico riconosciutole dal titolo di questo motivo di ricorso, la possibilità di ' una valutazione di merito più articolata, se non addirittura diversa da quella in precedenza adottata. Pertanto la sentenza deve essere cassata e la Corte d'appello di Bari, quale Giudice di rinvio deputato al riesame di merito della questione, dovrà tener conto, con piena libertà di convincimento, anche di quanto emerge dall'ulteriore relazione peritale, onde stabilire se l'insieme delle evenienze morbose riscontrate in capo al LL, consenta di ricono- scergli, secondo il parametro legale stabilito dalla 1. 12 giugno '84, n. 222, la prestazione richiesta. La stessa Corte provvederà, altresì, a regolare le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la cau- sa alla Corte d'appello di Bari, anche per le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 25 gennaio 2001 Il Consigliere est Il Presidente Ropacio be MunisКорито Pha I 3 0 A D 1 3 S . , IL CANCELLIERE 5 S T A O . L T R Depositato in Cancelleria , L N A ' A O Oggi, 23 MAR. 2001 L S B 3 L E I 7 E P - D S D 8 I - I A 1 IL CANCELLERE N S T 1 G S N E O O E S P A I G M D I A G E E , A O L O D T T R E I T A T R S L I I N L G D E E E S O D E R 6