Sentenza 16 gennaio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/01/2001, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SSAZ0 05 2 95/201 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 20387/98 - Consigliere Cron..968 Dott. Francesco Antonio MAIORANO g Consigliere Dott. Antonio LAMORGESE Rep. Dott. Giancarlo D'AGOSTINO- Rel. Consigliere Ud. 16/10/00 Dott. Maura LA TERZA -Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig.IL SOLE 24 ORE TOSCANO AMELIA VEDOVA RITTI LUCCHINI, elettivamente 3000 1- GEN. 2001 domiciliata in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE per diritti L. IL CANCELLIERE # SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato PORCU SALVATORE, giusta delega in atti;
CANCELLERIA ricorrente
contro
RI AR, TA OS, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – UFFICIO COPIE dall'avvocato ULGHERI ANGELO, giusta delega in atti;
Richiesta copia studio -{controricorrenti dal Sig. PorePOR 2000 - per diritti L.
3.000. avverso la sentenza n. 931/98 del Tribunale di COMO, 4238 1.2.2 FEB. 2001. IL CANCELLIERE³: -1- depositata il 06/07/98 R.G.N. 162/96; CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE udita la relazione della causa svolta nella pubblica Richiesta copia studio D'AMAT udienza del 16/10/00 dal Consigliere Dott. Giancarlo dal Sig.. 3000 per diritti L. D'AGOSTINO; 29 GEN. 2001 il IL CANCELLIERE udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il LIL 1000 rigetto del ricorso. CANCELLERIA CANCELLERIA -2- 20387/98 Svolgimento del processo Con ricorso del 21 maggio 1996 al RE del lavoro di CO, Riga Carmelo e Pallotta Rosa, portieri dello stabile ove abitava la convenuta SC LI, premesso che dal 3.4.1989 al 31.12.1993 avevano prestato attività lavorativa domestica in favore della predetta, provvedendo puliziaalla dell'appartamento ed alla assistenza della convenuta, senza essere retribuiti, chiedevano la condanna della SC al pagamento in favore di ciascuno della somma di lire 53.435.662, oltre accessori. SC LI si costituiva in giudizio opponendosi alla domanda ed eccependo in via preliminare la prescrizione dei diritti vantati dagli attori. Objeñ Il RE, con sentenza del 24.9.1996, dichiarava prescritti ex art. 2955 n. 2 c.c. i diritti dei ricorrenti. La sentenza non veniva notificata. L'appello proposto dai lavoratori, depositato in Tribunale in data 10.12.1996, veniva notificato in data 28.12.1996 a mezzo posta alla SC in Saronno, via Bossi n. 27 "al suo domicilio eletto presso lo studio della dott. Proc. Simona Porcu", che l'aveva difesa in primo grado. La SC non si costituiva. All'udienza del 10.10.1998 gli appellanti ottenevano un rinvio per il deposito dell'atto notificato e in data 13.10.1997 provvedevano a rinnovare la notifica sia personalmente alla SC, sia "presso la procuratrice domiciliataria, nel di lei studio in Saronno via Bossi n. 27 risultante nella sentenza impugnata", sia presso "la cancelleria della Sezione Lavoro del Tribunale di CO". All'udienza del 14.11.1998 il Tribunale fissava agli appellanti un termine perentorio di 60 giorni per la notifica dell'impugnazione, che questa volta veniva effettuata a mezzo ufficiale giudiziario a mani proprie della SC, oltre che presso lo studio del procuratore domiciliatario della stessa e presso la cancelleria della Pretura del lavoro di CO. Dichiarata la contumacia della SC, il Tribunale di CO, con sentenza del 12.6.1998, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva le domande degli appellanti e condannava l'appellata al pagamento delle somme richieste dai lavoratori. Avverso detta sentenza SC LI ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da due motivi. Gli intimati hanno resistito con controricorso. Motivi della decisione laCon il primo motivo, denunciando violazione di legge, ricorrente sostiene che il giudizio di secondo grado deve essere dichiarato nullo per inesistenza delle notificazioni La notifice dell'appello, per non essere stata eseguita con le modalità e nei luoghi prescritti dall'art. 330 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. A giudizio della ricorrente, infatti, la notifica effettuata in data 28.12.1996 in Saronno, al domicilio eletto presso il difensore nel giudizio di primo grado, è inesistente, sia perchè la dott.ssa Simonetta Porcu all'epoca non era ancora iscritta all'Albo degli avvocati, non avendo superato l'esame di abilitazione, per cui era priva di ius postulandi davanti al Tribunale;
sia perché la predetta dott.ssa Porcu, nel giudizio di primo grado, aveva eletto domicilio nella cancelleria della Pretura di CO. 3 secondo laLa notifica effettuata in data 13.10.1997, a ricorrente, deve ritenersi parimenti inesistente, sia perché eseguita presso il procuratore domiciliatario oltre l'anno dal deposito della sentenza, anziché personalmente alla parte, sia perché eseguita presso la cancelleria del giudice di appello, anziché presso la cancelleria della Pretura di CO, ove il procuratore aveva eletto domicilio. Quanto infine alla terza notifica, ritenuta regolare dal Tribunale, essa, secondo la ricorrente, deve ritenersi inammissibile, perché eseguita quando ormai era scaduto il termine per l'impugnazione. I motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono infondati. GO Risulta dagli atti, ed è pacifico tra le parti, che il ricorso in appello degli attuali ricorrenti avverso la sentenza del RE di CO (depositata il 5 ottobre 1996 e non notificata) è stato depositato nella cancelleria del Tribunale di CO il 10 dicembre 1996, e quindi ben prima della scadenza del termine annuale fissato dall'art. 327 c.p.c.. E' parimenti pacifico che l'atto di impugnazione è stato regolarmente notificato alla SC a mani proprie in data 12 dicembre 1997, nel termine perentorio di 60 giorni fissato dal Tribunale con ordinanza del 14 novembre 1997, dopo due tentativi di notifica non andati a buon fine. Osserva il Collegio che le Sezioni Unite della Cassazione, risolvendo un contrasto di giurisprudenza insorto tra le sezioni semplici sugli effetti della irregolare notifica dell'atto di impugnazione nel rito del lavoro, con sentenza n. 6841 del 1996, hanno affermato il seguente principio di diritto: "Nelle controversie soggette al rito del lavoro, la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito, nei termini previsti dalla legge, del ricorso nella cancelleria del giudice “ad quem", che impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, con la conseguenza che ogni eventuale vizio o giuridica o di fatto della notificazione non si inesistenza comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine necessariamente perentorio per provvedere a notificare il ricorso-decreto". La giurisprudenza della Corte si successivamente uniformata senza eccezioni al principio sopra enunciato. EN A questo orientamento giurisprudenziale il Collegio intende prestare piena adesione, condividendone appieno le motivate argomentazioni che lo sorreggono. Da quanto sopra de consegue: a) che il giudizio di appello è stato tempestivamente introdotto mediante deposito del ricorso presso la cancelleria del Tribunale di CO in data 10 dicembre 1996, entro l'anno dal deposito della sentenza del RE;
b) che nessuna incidenza sulla tempestiva e regolare instaurazione del giudizio di appello può avere la invalida notifica dell'impugnazione, avvenuta in data 28 dicembre 1996 a mani del procuratore degli appellati, ma in luogo diverso dal domicilio eletto;
c) che l'atto di impugnazione, dopo il rinvio disposto dal Tribunale all'udienza del 10 ottobre 1998 per consentire il deposito della copia notificata, risulta essere stato notificato, tra l'altro, anche a mani proprie della SC già in data 13 ottobre 1997, come si evince dalla relata di notifica dell'aiutante ufficiale giudiziario Antonio Loperfido, e quindi 5 regolarmente, essendo trascorso l'anno dal deposito della sentenza di primo grado (art. 330, ultimo comma, c.p.c.); d) che l'atto di impugnazione de quo risulta comunque notificato, ancora a mani proprie della SC, in data 12 dicembre 1997, entro il termine perentorio di 60 giorni fissato dal Tribunale all'udienza del 14 novembre 1997; e) che il giudizio di appello si è quindi svolto nella contumacia dellaregolarmente appellata, che non si è costituita. In definitiva, le censure mosse dalla SC alla sentenza del Tribunale di CO, sono destituite di fondamento. Il ricorso, pertanto, deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 16 ottobre 2000 Il Presidente Il Cons. estensore Ѵнісенко Ученка оPromende Odjonin Stille IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 16 GEN, 2001 A OL CA BORATORE M E R CANCELLERIA P U S E T R O C I D A , 0 S 1 S O 3 L . A 3 L T T 5 , O R . B A A S ' I N E L D P L S 3 E A I 7 T D - N S I 8 G - O S 1 O P N 1 E M A I S D E I A E G A , D G O O E E R T T L T T N S I I E R A S I G L E E D L R E O D