Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2005, n. 10994
CASS
Sentenza 9 marzo 2005

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Nel procedimento di impugnazione cautelare l'imputato non può far valere eccezioni concernenti la legittimità degli atti introduttivi delle successive fasi del processo per far valere l'illegittimità del passaggio da una fase all'altra e rimettere così in discussione il rispetto del termine massimo di custodia nelle singole fasi, in quanto i passaggi da una fase ad un'altra sono sottoposti esclusivamente al controllo del giudice della cognizione, le cui decisioni sono soggette agli ordinari mezzi di impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2005, n. 10994
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10994
    Data del deposito : 9 marzo 2005

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