Sentenza 9 marzo 2005
Massime • 1
Nel procedimento di impugnazione cautelare l'imputato non può far valere eccezioni concernenti la legittimità degli atti introduttivi delle successive fasi del processo per far valere l'illegittimità del passaggio da una fase all'altra e rimettere così in discussione il rispetto del termine massimo di custodia nelle singole fasi, in quanto i passaggi da una fase ad un'altra sono sottoposti esclusivamente al controllo del giudice della cognizione, le cui decisioni sono soggette agli ordinari mezzi di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/03/2005, n. 10994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10994 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI JORIO Giorgio - Presidente - del 09/03/2005
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 568
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 036286/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LA AR N. IL 17/04/1969;
avverso ORDINANZA del 20/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMU GIACOMO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. Patrone I. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
EO TU, imputato in stato di detenzione dei reati di cui agli artt. 74 e 73 d.p.r. n. 309/90, eccepiva, nel corso dell'udienza preliminare, l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini al suo difensore e la conseguente nullità degli atti successivi.
Il gup disattendeva l'eccezione sul rilievo della documentata posteriorità della nomina del difensore rispetto all'adempimento predetto.
Ammesso il giudizio abbreviato ad istanza dell'imputato, nel prosieguo del processo la difesa esibiva l'atto - rinvenuto a seguito di ricerche presso l'amministrazione penitenziaria - contenente la nomina del difensore effettuata in data antecedente alla spedizione degli avvisi di cui all'art. 415 bis c.p.p.; reiterava pertanto l'eccezione di nullità deducendo che dall'invalidità denunciata sarebbe derivata la regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari con la conseguente perdita di efficacia della misura per l'avvenuto decorso dei termini massimi di fase della custodia cautelare.
Il gup tuttavia nuovamente disattendeva l'eccezione, ritenendola sostanzialmente incompatibile con la scelta del rito, la quale comportava a suo avviso la rinuncia a far valere questioni di nullità.
Avverso tale pronuncia l'imputato proponeva appello ai sensi dell'art. 310 c.p.p. nonché ricorso diretto per cassazione, il quale tuttavia veniva convertito in appello da questa suprema Corte sul rilievo della non impugnabilità immediata in questa sede delle ordinanze de libertate diverse da quelle impositive della misura. Riuniti i procedimenti concernenti gli atti di gravame separatamente proposti, ma rivolti nei confronti del medesimo provvedimento e fondati su analoghi motivi, il tribunale della libertà con ordinanza del 20.7.2004 rigettava le impugnazioni osservando che le eccezioni prospettate dalla difesa, pur avendo ad oggetto la scadenza dei termini di durata della custodia cautelare, involgevano in via principale una questione di esclusiva competenza del giudice della cognizione (la nullità derivante dall'omissione degli avvisi), in ordine alla quale era già intervenuta la decisione del giudice di primo grado che avrebbe dovuto essere impugnata con i rimedi ordinari previsti dall'ordinamento, non potendo essere rimessa in discussione nel procedimento incidentale de libertate.
Rilevava il tribunale, altresì, come in ogni caso, ancorché si accedesse alla tesi difensiva dell'intervenuta regressione, ai sensi dell'art. 303, comma 2, c.p.p., i termini avrebbero ricominciato a decorrere ex novo dalla data (24.11.2003) in cui il gup avrebbe dovuto accogliere l'istanza difensiva, sicché in ogni caso essi non potevano considerarsi ancora spirati.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato il quale denuncia:
- violazione degli artt. 591 e 586 c.p.p.; premesso che nella specie era stata ritualmente impugnata un'ordinanza de libertate, sicché non poteva porsi alcuna questione di ammissibilità del gravame, rileva il ricorrente come il tribunale del riesame possa trattare tutte le questioni inerenti allo status libertatis con l'unica preclusione derivante dalla pronuncia della sentenza di merito in ordine all'accertamento del fatto e della responsabilità, di talché non può essere limitato nei suoi poteri da provvedimenti preliminari o meramente procedurali emessi dal gup;
- violazione dell'art. 303.2 c.p.p.; rileva il ricorrente che la regola richiamata dal tribunale del riesame, secondo la quale nell'ipotesi di regressione i termini di fase della custodia decorrono nuovamente dalla data del provvedimento di rinvio, "può essere applicata solo nell'ipotesi in cui il rinvio ad una fase diversa del giudizio intervenga in un momento in cui il termine originario è ancora in corso, e non viceversa, come erroneamente interpreta il tribunale, nel caso di un termine già elasso. Ipotesi questa in cui vige il principio dell'automaticità della scarcerazione 'ora per allora', in ossequio al disposto di cui all'art. 306, comma 1, c.p.p.";
- violazione dell'art. 303.2 in riferimento all'art. 438.4 c.p.p.;
deduce il ricorrente come erroneamente il tribunale abbia ritenuto l'effetto sanante su ogni nullità della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato, la quale, viceversa, implica esclusivamente rinuncia alle eccezioni relative agli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini preliminari;
e come, altresì, debba considerarsi nulla la stessa ordinanza di ammissione al rito speciale perché fondata su uno "stato degli atti" diverso da quello reale, per l'assenza nel fascicolo dell'atto di nomina del difensore. Il gravame è infondato.
Ed invero il ricorrente, deducendo l'invalidità della richiesta di rinvio a giudizio per l'omessa notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini al suo difensore, pretende che il giudice della cautela accolga l'eccezione di nullità, già respinta del giudice della cognizione e per l'effetto ritenga, in via incidentale, che il processo sia regredito alle indagini preliminari con le conseguenze di legge in tema di decorrenza del termine massimo di custodia inerente alla fase.
La doglianza non può trovare accoglimento;
le cadenze processuali all'interno delle quali è fissato dalla legge processuale un termine massimo di custodia cautelare si sviluppano infatti sulla base di passaggi formali in relazione ai quali il giudice della cautela è necessariamente vincolato dalle decisioni del pubblico ministero (per quanto attiene alla conclusione delle indagini preliminari) e del giudice della cognizione (per quanto attiene alle fasi successive), senza alcuna possibilità per lui di alterare, anche in via meramente incidentale, l'ordo iudiciorum realmente verificatosi;
sarebbe invero conseguenza abnorme, tale da collocarsi al di fuori dell'ordinamento per la sua singolarità e stranezza, quella di considerare lo stesso procedimento come svolgentesi nella fase di cognizione per quanto riguarda l'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato, e contemporaneamente in quella delle indagini preliminari, per quanto riguarda la cautela ed il computo dei termini massimi di custodia. Le cadenze processuali ed i passaggi da una fase ad un'altra, dunque, sono sottoposti esclusivamente al controllo del giudice della cognizione, le cui decisioni sono soggette agli ordinari mezzi di impugnazione;
e solo alla fase del giudizio effettivamente in corso è possibile riferirsi per il computo dei relativi termini massimi di custodia.
Non è dunque consentito all'imputato formulare nel procedimento di impugnazione cautelare eccezioni concernenti la legittimità degli atti introduttivi delle successive fasi del processo per far accertare incidentalmente l'illegittimità del passaggio da una fase ad un'altra e rimettere in discussione, per questa via, il rispetto del termine massimo di custodia nelle singole fasi.
Correttamente, pertanto, il tribunale della libertà ha rigettato le impugnazioni proposte dall'imputato, al quale spetta l'onere di fare valere le dedotte nullità concernenti l'introduzione dell'udienza preliminare, del giudizio abbreviato e delle eventuali, ulteriori fasi del processo con gli ordinari mezzi di impugnazione avverso i relativi provvedimenti del giudice della cognizione. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2005.