Sentenza 3 luglio 2001
Massime • 1
In relazione all'inquadramento in categorie dei lavoratori dipendenti, la qualifica di funzionario ha natura contrattuale, essendo istituita e definita dai contratti collettivi di singoli settori produttivi e, di conseguenza, non fa riferimento ad una nozione avente una valenza generale (nella specie, relativa all'attribuzione della qualifica di funzionario di istituto bancario, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva escluso la rilevanza della disposizione dettata dall'art. 37 R.D.L. n. 375 del 1936 - cosiddetta "legge bancaria" -, che impone alle banche di indicare per ogni concessione di mutuo i funzionari proponenti, dando rilievo esclusivo ai requisiti richiesti dalla disciplina collettiva, quale l'esercizio del potere di "firma sociale").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2001, n. 9020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9020 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GUIDO VIDIRI - Presidente -
Dott. FLORINDO MINICHIELLO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAMMONE - Consigliere -
Prof. BRUNO BALLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso r.g. 21585/99 proposto da
SC VA, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Tortorici presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via Orazio n. 12, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO AMBROSIANO VENETO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabrizio Daverio e Carlo Ferzi, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma alla via Silla n. 3, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
E
sul ricorso incidentale r. g. 399/2000 proposto dal
BANCO AMBROSIANO VENETO s.p.a., rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- ricorrente in via incidentale -
contro
SC VA, rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata come dinanzi indicato;
- intimata e ricorrente in via principale -
avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari - Sezione Lavoro n. 459/1998 del 13/20 novembre 1998 resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 853/1995.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 aprile 2001 dal relatore prof. Bruno Balletti;
Uditi gli avvocati Giovanni Tortorici e Carlo Ferzi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per "il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art 414 cod. proc. civ. NA RA conveniva in giudizio dinanzi al Pretore-Giudice del lavoro di Castrovillari la "Citibank Italia" s.p.a. - della quale era dipendente - al fine di ottenere il riconoscimento giudiziale, ex art. 2103 cod. civ., della qualifica di "funzionario" - superiore alla propria qualifica di appartenenza di "vice-capo ufficio" -, avendo espletato per oltre un anno le mansioni relative alla cennata qualifica superiore. Si costituiva s.p.a. "Citibank Italia s.p.a" - alla quale, successivamente, subentrava "per incorporazione" la s.p.a. Banco BR EN(costituitasi ritualmente nel processo riassunto dalla RA a seguito di interruzione dell'originario giudizio) - che contestava integralmente l'avversa domanda giudiziale eccependone l'infondatezza "in fatto" ed "in diritto".
L'adito Pretore - dopo avere esperito interrogatorio libero delle parti ed avere espletato prova testimoniale - rigettava la domanda attorea con compensazione delle spese di giudizio e - a seguito di impugnativa della parte soccombente e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Castrovillari (quale Giudice del Lavoro di secondo grado) rigettava l'appello e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado.
Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "in relazione alla categoria del funzionario la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che, in primo luogo, i requisiti di inquadramento, trattandosi di categoria 'creatà dalla contrattazione, non possono che coincidere con quelli ivi previsti;
in secondo luogo, che non si può prescindere dal potere di rappresentanza, essendo, questo, attribuzione necessaria del profilo del funzionario secondo la citata contrattazione collettiva"; b) "non può dubitarsi che la RA non ha esercitato detti poteri di rappresentanza dell'ente creditizio verso l'esterno e che, quand'anche si volesse ritenere che l'incarico di proporre i mutui per la banca sia attribuzione esclusiva del funzionario, alla stessa non è mai stato conferito il potere di firma (e ciò pure in relazione alle proposte di mutuo che abbisognavano della firma dell'organo deliberativo per essere impegnative per il cliente); c) "di conseguenza, in alcun modo l'appellante ha svolto, in via generale o quantomeno prevalente, le mansioni rientranti nella qualifica di funzionario di banca".
Per la cassazione di tale sentenza NA RA ha proposto ricorso affidato a due motivi.
Ha resistito con controricorso a s.p.a. "Banco BR EN proponendo, a sua volta, "ricorso incidentale condizionato" affidato ad un motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - Con il primo motivo la ricorrente - denunziando "motivazione insufficiente ed incongrua" e "violazione e falsa applicazione dell'art. 37 legge bancaria e dell'art. 1362 cod. civ." - assume che:
"i presupposti di motivazione del Tribunale di Castrovillari sono ampiamente viziati ed in quanto tali hanno indotto a conclusioni del tutto errate atteso che dall'art. 37 della 'legge bancaria', anche interpretato alla luce dell'art. 2 del c.c.n.l., si evince come il proponente di mutuo debba essere un funzionario in quanto, evidentemente, ne detiene i requisiti e quel potere di firma con rappresentanza dell'azienda di cui al punto 1 dell'art. 2 del contratto collettivo"; "la sentenza del Tribunale di Castrovillari è del tutto viziata nella sua motivazione nella considerazione che non fa alcun riferimento ai contratti integrativi aziendali al manuale di credito della Citibank pure citato e prodotto e dal quale risulta sempre più delineata la figura del proponente, le sue mansioni e le sue responsabilità".
Con il secondo motivo di ricorso viene censurata la sentenza del Tribunale di Castrovillari per "omessa motivazione" in quanto "sul punto della richiesta formulata in via subordinata relativa al riconoscimento della qualifica di 'quadro super', la stessa sentenza risulta del tutto carente poiché, seppure riporta nella narrativa dei fatti la richiesta succitata, nella parte motiva nulla rileva, omettendo qualunque relativa decisione".
Con l'unico motivo del "ricorso incidentale" proposto dalla s.p.a. "Banco BR EN "in via condizionata per quanto occorrer possa ... viene fatto valere il profilo della non prevalenza delle mansioni della RA".
2 - Deve essere disposta ex art. 335. cod. proc. civ. la riunione del ricorso principale e del ricorso incidentale in quanto proposti contro la medesima sentenza.
3 - Il primo motivo del ricorso principale - come dinanzi proposto - si appalesa inammissibile e, comunque, infondato.
Pervero il Tribunale di Castrovillari - in modo pienamente conforme alla normativa in materia sull'inquadramento spettante alla stregua delle categorie e qualifiche previste dalla disciplina collettiva - ha (dapprima) individuato la qualifica di funzionario rivendicata dall'originaria ricorrente interpretando le disposizioni collettive secondo i criteri di cui agli artt. 1362 e segg., ha (poi) accertato le mansioni di fatto espletate dall'interessata e (successivamente) confrontato l'individuata qualifica con le mansioni in concreto svolte, per escludere (conclusivamente) il diritto della RA al riconoscimento della qualifica di funzionario.
Nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato - costituito dalle tre summenzionate fasi di indagine - l'accertamento della natura delle mansioni concretamente svolte dal dipendente ai fini dell'inquadramento del medesimo in una determinata categoria o qualifica costituisce giudizio di fatto riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da logica ed adeguata motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. n. 11856/1999). Così l'interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune nella cennata materia è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione e violazione delle regole legali di ermeneutica (cfr., ex plurimis, Cass. n. 4310/1999). È da aggiungere - con riferimento alla fattispecie in esame, come esattamente precisato dal Tribunale di Castrovillari - che la qualifica di funzionario, in relazione all'inquadramento in categorie dei lavoratori dipendenti, ha natura contrattuale, essendo istituita e definita esclusivamente dalla contrattazione collettiva di settore (Cass. n. 8022/1996), per cui risulta maggiormente avvalorata la conclusione a mente della quale l'appartenenza del lavoratore alla categoria dei funzionari deve venire accertata alla stregua della disciplina contrattuale collettiva applicabile la cui interpretazione - come si è constatato in linea generale - è censurabile in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione o della violazione delle regole di ermeneutica contrattuale (Cass. n. 10666/2000). 4/a - Tanto premesso circa i limiti che debbono essere osservati in generale nella decisione della presente controversia, si rileva che le censure proposte dalla ricorrente sul punto della "violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ." si appuntano nel non avere il Tribunale: a) considerato prevalente l'ari 37 della "legge bancaria" (scilicet, r.d.l. n. 375/1936) rispetto all'art. 2 del contratto collettivo applicabile nella specie e contenente la declaratoria della qualifica di funzionario;
b) "operato una sorta di sinergia normativo-intepretativa" della disposizione collettiva, oltre che con l'art. 37 cit., con la "disposizione organizzativa n. 3/1983 della Banca Centro-sud", gli artt. 17, 21 e 22 delle "istruzioni di vigilanza" di cui alla circolare della Banca d'Italia n. 11724/1971, la prassi ed i contratti integrativi aziendali, il "manuale di credito" e la dizione "consulente mutui" contenuta nei "biglietti da visita fatti stampare per la RA direttamente dall'Istituto di credito"; c) rilevato che "dalle risultanze processuali emergeva l'autonomia negoziale conferita alla ricorrente nello svolgimento delle sue mansioni che di per sè era sufficiente a caratterizzare la figura del funzionario".
4/b - Con riferimento al punto concernente il mancato rilievo attribuito dal Giudice di appello al citato art. 37 della "legge bancaria", si rimarca che tale norma del 1936, oltre a indicare il termine "funzionario" in modo generico (nel senso onnivalente di "dipendente bancario proponente un fido") e certo in maniera non pertinente a qualificare ontologicamente la cennata posizione lavorativa, si colloca in un momento precedente sia alla normativa del codice civile (non contenente, peraltro, l'individuazione della categoria o qualifica di funzionario) che alla normativa collettiva del settore - unica fonte valida per la originaria individuazione della categoria di funzionario sicché tale vetusta disposizione non può trovare legittima applicazione al fine della definizione di una categoria introdotta solo successivamente dalla contrattazione collettiva.
Di conseguenza, non vi è stata, da parte del Tribunale di Castrovillari, "violazione e falsa applicazione dell'art, 37 legge bancaria" - così come erroneamente denunziato dalla ricorrente -;
parimenti detta norma non può essere di ausilio nell'interpretazione della disposizione del contratto collettivo contenente la declaratoria della qualifica di funzionario, e ciò in quanto il citato art. 37 non poteva assumere tra le proprie finalità quella di stabilire i requisiti di appartenenza di una categoria o qualifica introdotta, nell'ambito giuridico e dei rapporti di lavoro, solo successivamente.
Sotto tale Profilo, non è possibile ritenere esistente un rapporto tra la norma della legge bancaria del 1937 e la disposizione del contratto collettivo di diritto comune - e, quindi, un'asserita prevalenza di una norma rispetto all'altra, anche per l'interpretazione dell'art. 37 cit. alla pretesa "luce dell'art. 2 del c.c.n.l. -, in quanto la norma legislativa e la norma contrattuale hanno diverso contenuto e ben differenti finalità e si trovano tra di loro in una situazione di interdipendenza nel senso che la prima aveva lo scopo di precisare che l'incarico di proponente di mutui bancari dovesse essere - al fine di dare corso alla relativa procedura tendenzialmente impegnativa per la banca - un dipendente della banca stessa definito genericamente 'funzionario', mentre solo la seconda disposizione collettiva mirava a definire la posizione di lavoro di 'funzionario' - la cui individuazione riguarda, appunto, l'oggetto del presente giudizio atteso che (come già ritenuto da questa Corte e che qui vale ribadire) "la qualifica di funzionario, in relazione all'inquadramento in categoria dei lavoratori dipendenti, ha natura contrattuale, essendo istituita e definita dai contratti collettivi di singoli settori produttivi e, quindi, non fa riferimento a una nozione avente una valenza generale" (Cass. 8022/1996 cit.). 4/c - Appare, altresì, inammissibile l'ulteriore censura proposta dalla ricorrente in merito alla"pretesa violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 cod. civ."in quanto la parte, che vuole denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nella interpretazione di un contratto da parte del giudice del merito, deve specificare i canoni ermeneutici ex artt. 1362 e segg. cod. civ. in concreto violati ed il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato, perché, in caso diverso, la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa valutazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità (Cass. n. 7641/1994). In particolare, l'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata, data la natura dei contratti stessi, all'esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente:
sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 11053/2000). Vizio di inammissibilità a cui chiaramente non si sottrae il ricorso in esame che ha denunziato del tutto genericamente (sotto il profilo delle regole ermeneutiche che sarebbero state malamente applicate dal Giudice di appello) "la violazione dell'art. 1362 cod. civ.". Nell'ambito delle regole sancite dagli artt. 1362 e segg. cod. civ. non possono di certo trovare collocazione le summenzionate "disposizioni organizzative", "istruzioni di vigilanza", "prassi aziendali" ecc. - che avrebbero dovuto fare operare dal giudice del merito una cd. "sorta di sinergia normativa-interpretativa della norma collettiva" -, in quanto il richiamarsi genericamente a tali ed. disposizioni non costituisce un valido riferimento ai canoni ermeneutici legislativamente previsti che sarebbero stati violati, nè la formula "sinergia normativa-interpretativa" può rappresentare un modo per sottrarre la generica impugnativa sul punto al patente vizio di inammissibilità.
In ogni caso, poiché la controricorrente ha eccepito la preclusione di tali censure per "novità" della relativa questione, dall'esame diretto degli atti processuali del giudizio di merito (consentito nella presente sede di legittimità trattandosi di "vizio procedendo") si riscontra la fondatezza della cennata eccezione sicché - pure sotto tale profilo - l'impugnativa appare inammissibile considerato che nel giudizio di cassazione, istituzionalmente preordinato al controllo di legittimità sulla sentenza impugnata, è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che, dando luogo ad un sistema difensivo autonomo e diverso da quello proposto nel giudizio di merito, e non riflettenti questioni rilevabili di ufficio, postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità (Cass. n. 3594/1990). 4/d - Essendo assolutamente escluso che i motivi di ricorso possano integrarsi sulla base di atti diversi dal ricorso medesimo - principio di "autosufficienza del ricorso" -, alla genericità del riferimento operato dalla ricorrente alla cd. "autonomia negoziale di per sè sufficiente a caratterizzare la figura del funzionario" non può certo supplirsi con il richiamo a non pertinenti precedenti giurisprudenziali.
In ogni caso - in relazione proprio alla consolidata giurisprudenza in materia - il riconoscimento della qualifica di funzionario di banca presuppone l'attribuzione di un potere di firma da i esercitarsi in via generale e continuativa in rappresentanza dell'azienda, il che comporta che deve sussistere un potere di compiere in nome e per conto della banca, ai vari livelli di competenza, gli atti (pertinenti all'esercizio dell'impresa di credito (cfr., ex plurimis, n. 1976/1991): per cui, con riferimento alla fattispecie così come accertata nel giudizio di merito, il primo motivo di ricorso non può che essere respinto.
5 - Deve, altresì, essere respinto il secondo motivo di ricorso con cui è stato denunziato il vizio omessa motivazione per non avere il Tribunale di Castrovillari valutato"l'ulteriore richiesta formulata in via subordinata relativa al riconoscimento della qualifica di "quadro super".
Pure per tale "richiesta subordinata" la controricorrente ha ritualmente eccepito la preclusione di tale censura per "novità" della relativa questione;
eccezione fondata in quanto, dalla disamina diretta degli atti processuali (come si è già rilevato, consentita in sede di legittimità trattandosi di vizio "in procedendo"), è dato rilevare che con il ricorso introduttivo del presente giudizio la RA non aveva affatto proposto la cennata "richiesta subordinata di riconoscimento della qualifica di quadro super", sia per quanto concerne il petitum, che la causa petendi e la relativa fonte contrattuale - essendo, al riguardo, diverso il contratto collettivo del personale "direttivo" (nel cui ambito è collocata la regolamentazione della qualifica di "funzionario") da quello del personale "impiegatizio" (comprendente la qualifica di "quadro super").
Nella specie, pertanto, non è stata proposta - e, quindi, non si è in presenza - di una domanda subordinata della qualifica professionale inferiore a quella (unica) di "funzionario" richiesta, per cui vale il principio generale della corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato - fissato dall'art. 112 cod. proc. civ. - che implica il divieto del giudice di attribuire alla parte un bene non richiesto o, comunque, di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nei fatti di causa, ma che si basi su elementi di fatto non ritualmente acquisiti in giudizio come oggetto del contraddittorio.
Ne consegue l'inammissibilità del mezzo, anche per l'assoluta genericità dell'impugnativa in contrasto con il menzionato principio di autosufficienza del ricorso e con l'ulteriore precisazione che il vizio di omessa motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia ritualmente introdotti dalle parti e non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali ritualmente acquisite.
Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un deficiente esame di punti decisivi della controversia dato che il Tribunale di Castrovillari, con congrua e completa motivazione in relazione alle risultanze processuali ritualmente acquisite, ha esattamente deciso sulle domande e sulle eccezioni effettivamente introdotte in causa ab origine dalle parti.
6 - In definitiva il ricorso principale deve essere rigettato e tale pronuncia non può che comportare l'assorbimento del ricorso incidentale in quanto lo stesso è stato proposto "in via condizionata" e siffatta condizione, appunto, non si è avverata.
7 - La ricorrente, per effetto della soccombenza, deve essere condannata al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
condanna NA RA alle spese del presente giudizio di cassazione che liquida in L. 75.000 oltre a L.
4.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, il 3 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2001