Sentenza 17 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/10/2002, n. 14728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14728 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2002 |
Testo completo
AULA "B" 14728 /02 IN NOME DEL POPOLO MALINO R.G.N. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 7268/2000 SEZIONE LAVORO OGGETTO: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: lavoro Dott. Vincenzo Mileo Presidente Cron.34382 Dott. Alberto Spanò Cons. Rel. Rep. Dott. Antonio Lamorgese Consigliere Ud. 12 giu- Dott. Paolo Stile Consigliere D'Agostino Consigliere gno 2002 Dott. Giancarlo / ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IA EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Carlo Poma n. 2, presso l'avv. G. Sante Assennato che lo rappresenta e difen- de giusta delega in atti;
- ricorrente 7784
contro
I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortu- ni sul Lavoro, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli Avvocati Antonio Catania e Rita Raspanti che lo rap- presentano e difendono per delega in atti;
1 л - controricorrente avverso la sentenza n. 226/99, decisa il 2 ottobre 1999 e pubbli- cata il 26 novembre 1999, resa dal Tribunale di Chieti nel proce- dimento n. 352/97 R. G.; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 giugno 2002 dal Relatore Cons. Dott. Alberto Spanò; uditi gli avvocati G. Sante Assennato per il ricorrente e Antonino Catania per l'Istituto controricorrente;
udito il P.M. che, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello Matera, ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso in data 26 maggio 1995 IA EL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Chieti in funzione di Giudice del Lavoro l'I.N.A.I.L., Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto alla rendita per infortunio sul lavoro. Con sentenza n. 1395/96 in data 14 ottobre 1996, il Giudice adito accoglieva la domanda, riconoscendo il diritto ad una rendita rap- portata ad una perdita della capacità lavorativa in misura pari all'11%. Interponeva appello l'I.N.A.I.L. e in esito il gravame veniva ac- colto con sentenza n. 226/99 emessa in data 2 ottobre - 26 novem- bre 1999 dal Tribunale di Chieti, con la quale veniva rigettata la domanda di parte attrice. La decisione veniva così motivata. 2 Л Riteneva il Collegio di merito di poter aderire alle conclusioni del consulente tecnico officiato in grado di appello nel senso che il danno esistente al ginocchio sinistro doveva ricondursi ad un pregresso trauma, come evidenziato dalle condizioni di calcifica- zione dei menischi e fenomeni degenerativi risultanti dal referto TAC risalente a soli 50 giorni dall'infortunio, quando ancora tali alterazioni non avrebbero potuto instaurarsi. Riteneva quindi condivisibile la valutazione del CTU nel senso che i postumi dell'infortunio presentano un'efficienza causale del 68, non indennizzabile. Avverso la sentenza, notificata in data febbraio 2000, propone ricorso per cassazione IA EL con atto notificato in da- ta 5 aprile 2000 sulla base di un unico complesso motivo. L'I.N.A.I.L. resiste con controricorso notificato in data 5 maggio 2000. Deposita il controricorso in data 23 maggio 2000 Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo si denuncia, con riferimento al n.3 dell'art. 360 cpc, la violazione o falsa applicazione dell'art. 79 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 112 cpc e ancora, con riferimento al n. 5 dell'art. 360 cpc, il vizio di motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia . Si osserva che, ricorrendo un concorso di inabilità da infortunio sul lavoro con altra preesistente, dovuta ad altre cause, il com- 3 n puto della componente indennizzabile doveva essere effettuato se- condo il principio dettato all'art. 79 del TU 1124/65, ove si pre- vede l'applicazione della così detta formula del Gabrielli. Si rileva che la denunciata sentenza ha invece quantificato l'incidenza percentuale dell'infortunio in relazione al mero ag- gravamento della sintomatologia preesistente. Le censure appaiono fondate. L'art. 79 del TU 1124/65 stabilisce che "il grado di riduzione permanente dell'attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravato da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro o da altri infortuni non contemplati dal pre- sente titolo o liquidati in capitale ai sensi dell'art. 75, deve essere rapportato non all'attitudine al lavoro normale, ma a quel- la ridotta per effetto delle preesistenti inabilità. Il rapporto è espresso da una frazione in cui il denominatore indica il grado di attitudine al lavoro preesistente e il numeratore la differenza fra questa e il grado di attitudine residuato dopo l'infortunio". La legge impone dunque un preciso criterio di valutazione che non è stato seguito dal CTU ed è stato ignorato dal Collegio, il quale del proprio ausiliario senza tenerha aderito alle conclusioni conto del disposto di legge. Si impone quindi la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio ad altro giudice in grado di appello, che si designa come in di- spositivo. Detto giudice provvederà a nuova valutazione delle risultanze del- 4 Л la consulenza tecnica e verificherà se essa fornisce elementi suf- ficienti per una determinazione del grado di invalidità mediante l'operazione aritmetica prevista dalla norma sopra trascritta, fa- cendo luogo in caso contrario a nuova indagine peritale. Appare opportuno demandare al giudice di rinvio la decisione in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte: Accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata sentenza e rinvia anche per le spese alla Corte d'Appello di L'Aquila Roma, 12 giugno 2002 IL PRESIDENTE Vincenzo Millo IL CONSIGLIERE ESTENSORE ревела forba IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria oggi, 17:011.2002 (13) AN BE Me 5