Sentenza 22 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2004, n. 1049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1049 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. MERONE Antonio - Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TA TT, nella qualità di coerede di TA PO elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO ALBANESE, giusto mandato a margine;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
UFFICIO ENTRATE BELLUNO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 125/97 della Commissione tributaria regionale di VENEZIA, depositata il 13/05/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/07/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. TT ON ricorre per Cassazione deducendo tre motivi avverso la sentenza 125/32/1997 del 13 maggio 1999 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Veneto confermava la pronuncia di primo grado, che aveva rigettato la istanza di rimborso parziale della imposta di successione, presentata dal sig. TT ON in rappresentanza degli eredi di OL LL, defunto il 15 gennaio 1981.
Resiste la Amministrazione con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Commissione d'appello ha ritenuto infondata la pretesa da un lato per la tardiva presentazione dell'istanza di rimborso rispetto al termine decadenziale previsto dall'art. 47 comma secondo DPR 637/1972 e, dall'altro, ritenendo irripetibili le somme versate in forza di condono ex art. 32 comma primo D.L. 429/82. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso il contribuente censurandola sotto molteplici profili.
Sostiene, in particolare, il ricorrente che la Commissione Tributaria del Veneto avrebbe errato nel ritenere decorso il termine di decadenza di cui al citato art. 47, comma secondo, in quanto nel caso di specie il diritto al rimborso dell'imposta indebitamente versata sarebbe insorto non dalla data del pagamento ma dalla data del deposito (30 maggio 1992) della sentenza del Tribunale di Treviso con la quale è stato dichiarato che il suo dante causa (sig. OL LL ), aveva alienato sin dal 31 maggio 1978 i beni relativamente ai quali l'Ufficio aveva proceduto alla applicazione e liquidazione dell'imposta.
Quanto alla affermata irripetibilità delle somme versate in forza del condono, chiesto ed ottenuto ex art. 32 comma primo D.L. 429/1982, i giudici tributari avrebbero errato nel non considerare che nel caso di specie l'imposizione tributaria era stata applicata per "errore sul fatto" (ossia esistenza di certi beni nell'asse ereditario del defunto ON OL ), e, dunque, la definizione agevolata ben poteva essere contestata dal contribuente pretendendo il rimborso di quanto pagato e in realtà non dovuto. Con secondo ed autonomo motivo di ricorso viene poi prospettata la violazione degli artt. 36 e 19 bis del DPR 636/1972 e la omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia in quanto l'istanza di condono sarebbe stata inserita nel fascicolo di parte della P.A. senza il rispetto delle formalità procedurali previste dalle sopra menzionate norme, e la Commissione Tributaria avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione in tal senso sollevata nel corso del giudizio di appello.
Infine, si sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata anche per violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché nessuna delle questioni prospettate dal ricorrente avrebbe trovato risposta da parte della Commissione Tributaria Regionale nella sentenza impugnata. Il ricorso deve essere rigettato.
È in proposito sufficiente considerare che la definizione di un contenzioso mediante "condono" in base all'art. 32 comma primo D.L. 429/1982 si basa su un atto di volontà del contribuente che intende definire e definisce la pratica senza lasciare spazio a contestazioni anche fondate su errori di fatto in cui sia incorso.
In altre parole mentre le dichiarazioni fiscali sono dichiarazioni di conoscenza e quindi sono modificabili ove in esse si rappresenti una situazione non conforme al vero contraria agli interessi del dichiarante, le dichiarazioni di condono sono atti negoziali con cui il contribuente e l'amministrazione prescindono dalla reale situazione di fatto.
Nè assume alcun rilievo la rituale o meno produzione della istanza di condono nel giudizio in corso perché nel caso di specie la controversia tutta assumeva a suo punto di partenza e presupposto proprio la esistenza e la conclusione della procedura di condono. Si può poi anche soggiungere che l'art. 47 del D.P.R. 637/1972 stabilisce che il termine decadenziale per la domanda di rimborso della imposta di successione decorre dalla data del pagamento o "se posteriore, da quello in cui ne sia stato definitivamente acquisito il diritto" e data di acquisizione del diritto non è quella in cui esso sarebbe stato accertato da una sentenza civile, bensì quello stesso del pagamento (in ipotesi ingiustificato) della imposta, poiché in quel momento già i beni in questione non sarebbero più appartenuti all'asse ereditario.
Del tutto incomprensibile è infine il terzo motivo che richiama l'art. 112 c.p.c. senza fornire alcuna specificazione in proposito. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 2 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004