Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 04/04/2003, n. 5276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5276 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
A IC L B B сеCC 66402 ле U . R P T S S I . N G R . NOME DEL POP05 276 /03 E - P . R B D A I L . A L E L D R D SUPREMA DI CASSAZIONE A A IE I E . S T B TR N N A E T E S C S IA I E A R E T . A N SEZIONE QUINTA CIVILE M . Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.19277/99 Dot Enrice ALTIERI Dott. Salvatore DT PALMA Consigliere re 11714 Cron.RAGONESI Consi lie Dott. Vittorio Dott. Achille MELONCELLI Consigliere Rep- Ud. 07/06/02Dot Francesco Ant, GENOVESE Cons. Rel. SiA8 ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto dal MINISTERO DELLE FINANZE, e-ettivamente domiciliato in Roma, V: a de Portogaesi. 7. 12, presso l'Avv. Gen. Dello STATO, che 10 rappresenta e difende per legge;
- ricorrente -
contro
ONS CLE SOCIETA' COOPERATIVA SPAZIALE SRL elettivamente 66402 domiciliata in Roma, Viale G. Mazzini 114/A, presso io studio dell'Avvocato Roberto ZANNOTII, che lo ditende, giusta procura Notaio Claudio Fabro di Roma, rep. 100157 del 24.5.2002; resistente con mandato- avverso la sentenza della Commissione Tributaria 2538 Regionale n. 124 de.dep.1414 luglio 1998. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/06/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Edito l'avv. Roberto Zannotti, che ha chiesto i rigetto del ricorso, per la resistente;
Jdito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dost. Vinvenzo Nardi, che ba concluso per l'accoglimento del primo mot.i.vo e il rigetto del secondo. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La Socie à Cooperativa Spaziale srl impugnava gli avvisi di accertamento, a fini IRIEF E: ILOR, relativi aqli anni d'imposta 1988 e 1989, © _e cartelle esattoriali relative all'iscrizione 2 ruolo di 1/3 delle maggiori imposte accertate. Gi accertamenti scaturivano dal processo verbale di constalazione n. 16 del 5 gennaio 1995 della Polizia Tributaria di Roxa, da energevano alcune voci che i Fisco recuperava a 12j tassazione (costi relativi ad operazioni inesistenti, contributi associativi indeducibili ai sensi dell'art. 64 del TUIR, Omaggi e regalic ex art, 75 del TUIR, reddito JKPEG esente indicato tra le variazioni in diminuzione). Commissione tributaria provinciale di Rona, riuniti i ricorsi relativi ai due diversi anni d'imposta, accoglieva parzialmente Ic doglianze della socie à contribuente, disconoscendo la ripresa સ tassazione soilano dei redditi IRPFG esenti indicati, 2 nel mod. 760, tra le variazioni in diminuzione, ma negando le restanti richieste confermava, nella parte residua, l'accertamento dell'Ufficio. Quest'ultimo proponeva appello, in parte qua (facendo valere il disconoscimento dei requisiti di mutualità in capo alia ricorrente respinto dalla CTR del Lazio che, con la sentenza depositata il 14 luglio 1998, accoglieva quello celia contribuente relativa alla sentenza nella parte riguardante la ripresa dei costi ritonuti indeducibili, perché relaLivi a operazioni inesistenti. Ricorre contro tale decisione 1'Amministrazione Finanziaria, facendo valere due motivi di ricorso. La società intimata non ha presentato di fese. W MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo di ricorso 'Amministrazione si duole della violazione dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., por 'insufficiente motivazione della decisione circa un punto decisivo della controversia, La motivazione della sentenza di appello, specic nella parte riguardante la reiezione del gravame interposto dall'Ufficio con riferimento all inesistenza de i requisiti della mutualità, пол renderebbe possibile il controllo in ordine alla "ratio decidendi".
2. Con il secondo motivo di gravame la parte pubblica lamenta la violazione = falsa interpretazione dell'art. 40 del d. P. R. n. 600 del 1973 白 dell'art, 2697 del codice civile (in relazione all'art. 360, 1) + 3, cod. proc. civ.). 3 Ja CTR avrobbe travisato = fatti acceratacj dalla Guardia di Finanza atteso che vi sarebbero state prove concrete in ordine a linesistenza delle operazioni 1Aintercorse tra le cooperative Celio e Spaziale: a) cooperativa Celio sarebbe stata inattiva fin dal 1980 e messa in liquidazione solo nel 1980; b) vi sarebbero state dichiarazioni da parte dell'amministratore della coop. Facchini circa la formazione di fatture inesistenti, avvalendosi di timbro reperito presso la sode della coop. Facchini. L'accertamento dell'Amministrazione avrebbo natura analitico induttivo Ё sarebbe Condato Su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti.
3. Il prima dej due motivi di ricorso è fondato merita consenso. La sentenza di appello motiva la reiezione del gravame dell'Ufficio, presentato contro la sentenza della Commissione tributaria di I grado di Imperia, un'adesione acritica alla tesi difensiva, attraverso senza che siano esplicitate le ragioni della reiezione dell'accertamento eseguito dalla Guardia di Finanza e delle doglianze proposte dall'Amministrazione avverso la parte A lei non favorevole della ser enza di T grado. La sentenza censurata, infatti, dopo aver ripercorso - gli al i processuali coinvoltid'oloncazioneMO ✓ nelia decisione e la loro (parziale) atterdibilità probatoria < E' ben Vero che 'Cfficio nel proprio appello dimostra inesatto E' altresi esatto quanto 4 affermato dalla prima Commissione che il decreto di archiviazione ...>>>>), ha richiamato solo genericamente le contrarie ragioni e fonti di prova idonee a Lovesciare la tesi dell'Amministrazione (Ma è proprio 1'esame accurato dell'accertamento eseguito dalla Finanza con var- interrogatori a convincere questa Commissione dell'inesistenza di prove concrete та anche presunzioni gravi, precise e concordanti sulle ai pretese operazioni iresistenti;
che anzi qli elementi desunti dagli interrogatori farebbero propendere per il riconoscimento della eftettiva esistenza di operazioni>>), senza l'indiduazione (al di là di propric sensazioni 0 intuizioni, non neqlio espresse) delie ragioni specifiche che hanno condotto il collegio alla decisione impugnata senza alcuna valutazione 2 ārgomentazione esposte ragionata dei dati e celie no] 'accertamento aministrativo e. soprattutto, senza aicuna confutazione espressa delle ragioni poste a base dell'appello dell'Amministrazione, No ё risultato ип giudizio sintetico conclusivo, caratterizzato dal mancato esame della discretezza del matoriale probatorio е della contraria va ulazione rispetto a quella compiuta dall'Amministrazione. Insomma, l'adesione acritica alle ragioni della difcoa del contribuente si risolve in una tautologica infondatezza degli argomenti posti aaffermazione di della pretesa tributaria, соп riguardo base all'accertamento delle operazioni inesistenti. Porció, la sentenza di appello deve essere censurata e, previa 5 sua Cassazione, rinviata ad altra sezione della sLASS] Commissione tributaria regionale la quale, oltre ad aver cura ded nuovo esame di merito delle questioni poste dalle parli nel giudizio di appello, provvederà a liquidare anche le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito i l secondo. Cassa e rinvia, anche per le spese, ad altra regionale deisezione della Commissione tributaria Lazio. Così deciso in Roma, nella seda della Corte di cassazione il 7 giugno 2002 IL Presidente Dotl.. Enrico ALTIERI بنهانا L'Esterisore сегоfaces, a. Suoram Dott. Francesco Antonio GENOVESE 11. CANCELLIERE C1 One Cass! Depositata in Cancelleria ** APR. 2003 CANCELLIERE C1 Casoli 6