Sentenza 10 maggio 2000
Massime • 1
Il PM non è legittimato a chiedere il sequestro conservativo per somme dovute a titolo di risarcimento dei danni in favore della parte civile, essendo l'organo dell'accusa facultato, sul punto, unicamente a richiedere la misura cautelare ex art. 316 cod.proc.pen. a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2000, n. 2686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2686 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Giuseppe Consoli Presidente del 10.5.2000
1. Dott. G. Casini Consigliere SENTENZA
2. " F. Providenti " N. 2686
3. " A. Amato " REGISTRO GENERALE
4. " S. Occhionero " N. 51445/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OP EO
avverso l'ordinanza 5.10.99 del tribunale di Trapani Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amato udito il Pubblico Ministero nella persona del Dr. V. Monetti che ha concluso per l'inammissibilità.
Motivi della decisione
Su richiesta del Procuratore della Repubblica, la Corte d'Assise di Trapani disponeva il sequestro conservativo dei beni di OP EO, condannato per omicidio ed associazione per delinquere di stampo mafioso.
Il tribunale del riesame confermava la misura cautelare, osservando che l'importo presumibile delle spese processuali e delle somme dovute a soddisfacimento delle parti civili supera ampiamente il valore dei cespiti in sequestro (due immobili ed un'autovettura). Ricorre il difensore, che deduce il vizio motivazionale circa il "periculum in mora", dal momento che il tribunale non ha indicato in alcun modo l'entità delle spese di giustizia, sia per il dovuto raffronto e col valore dei beni sottoposti a vincolo, sia al fine di consentire all'interessato di effettuare l'offerta, di cauzione sostitutiva, alla stregua dell'art. 319 cpp. Il ricorso è fondato.
Dal tenore dell'art. 316 cpp si desume chiaramente che il pubblico ministero non è legittimato a chiedere il sequestro conservativo per le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni in favore della parte civile (e pluribus, cass. sez. III, 2 febbraio 1996, Dini). Palese, dunque, l'illegittimità della cautela, disposta nella specie anche a soddisfacimento delle pretese risarcitorie delle parti civili ad impulso del pubblico ministero.
Tale organo, come detto, è invece facultuto alla richiesta unicamente a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'Erario. Donde la palese sproporzione tra il valore del compendio, costituito da due unità immobiliari e l'entità di quanto dovuto presumibilmente allo Stato dal OP ai sensi dell'art. 316, I^ c. cpp.
L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata. Il giudice di rinvio provvederà ad accertare in maniera compiuta ed approssimata l'entità del debito verso lo Stato alla stregua della norma suindicata, al duplice scopo di dimensionare l'oggetto della cautela reale e di consentire all'imputato di esercitare la facoltà di offrire cauzione (art. 319, 3^ c. cpp).
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Trapani per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2000