Sentenza 4 novembre 2005
Massime • 1
Integra il reato di falso ideologico in atto pubblico la condotta del tecnico comunale che, in esito all'accertamento tecnico, ometta di indicare nelle certificazioni rilasciate al privato l'esistenza, nella zona interessata dalla costruzione, di vincoli ambientali o paesaggistici.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/11/2005, n. 44308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44308 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 04/11/2005
Dott. COSENTINO Giuseppe M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - N. 1167
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO FR - Consigliere - N. 006666/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA PORTA PASQUALE N. IL 05/08/1957;
2) AC RI N. IL 28/04/1945;
avverso SENTENZA del 06/11/2002 CORTE APPELLO di CATANZARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. PAGANO FILIBERTO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio per l'omessa pronuncia sulla sospensione condizionale della pena e per il rigetto del ricorso de La Porta;
Rigetto del ricorso di CC IO;
uditi i difensori avv. MARCONE Luigi di Crotone e avv. GARZO Giuseppe che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi.
OSSERVA
La Porta Pasquale ed il difensore di CC IO ricorrono avverso la sentenza sopra indicata che ha riconosciuto la responsabilità del La Porta in ordine al delitto di concorso in truffa aggravata e la colpevolezza del CC in ordine a due episodi di reati di concorso in falso e truffa aggravata (artt. 81, 110, 471, 476, 482, 640 bis, e art. 61 c.p., n. 2, fatti commessi dal La Porta sino al 19/02/1991 e dal CC sino all'08/12/1991).
I giudici del merito hanno accertato che il La Porta ha ottenuto un finanziamento regionale di lire 25.000.000 per l'arredo di un locale abusivo adibito ad attività di ristorazione allegando una falsa concessione edilizia e che il CC, tecnico comunale, ha rilasciato due falsi certificati attestanti l'inesistenza di vincoli ambientali e paesaggistici per due terreni ad uso campeggio turistico a tali EL FR (che ebbe ad ottenere un contributo regionale di lire 212.850.000) e OC LV.
Ricorrono per Cassazione gli imputati.
La Porta deduce che il contributo fu erogato il 19/02/1991 per gli arredi del ristorante e non per la costruzione dell'immobile, con la conseguenza che il possesso della concessione edilizia costituì un dato irrilevante per la concessione del contributo regionale. Rileva che la richiesta del contributo è stata effettuata nel 1986, epoca in cui non era stato introdotto il disposto di cui all'art. 640 bis c.p., norma che non può essere applicata nella presente fattispecie.
Eccepisce che comunque il reato è prescritto, essendo una circostanza aggravante del reato di cui all'art. 640 c.p. ed essendogli state riconosciute attenuanti generiche. Lamenta difetto di motivazione relativamente alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Il difensore di CC deduce violazione di legge in quanto la legge regionale può derogare alla normativa statale che ha imposto il vincolo paesaggistico a tutti i terreni compresi nei 300 metri dalla battigia. Lamenta che il giudice di merito non ha dato spiegazione in ordine al convincimento che il CC conoscesse la corretta interpretazione della normativa regionale. Deduce che la corte territoriale non ha considerato due motivi di appello che indica come "l'erronea interpretazione del certificato compilato" ed il "concorso del ricorrente nella truffa del EL". Deduce ancora l'insussistenza del delitto di cui all'art. 479 c.p., in quanto l'attestazione di inesistenza di vincoli ambientali non comporta diretta attività del pubblico ufficiale certificante. Propone le stesse doglianze in ordine alla natura di aggravante della fattispecie di truffa.
I ricorsi presentati dagli imputati relativamente alla natura del delitto di cui all'art. 640 bis c.p. sono fondati alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della Corte che ha statuito che la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche di cui all'art. 640 bis c.p., costituisce una circostanza aggravante del delitto di cui all'art. 640 c.p. e non una figura autonoma di reato (Cass. S.U. 10/07/2002 n. 26351, ud. 26/06/2002, Fedi, rv. 221663). Conseguente l'accertamento del decorso del termine massimo di prescrizione di anni 7 e mesi 6 per detto delitto, operando per ciascun ricorrente la valenza delle attenuanti generiche che elidono l'aumento per l'aggravante con applicazione del disposto di cui all'art. 157 c.p., comma 1, n.
4. Tanto esclude la valenza degli altri motivi di ricorso avanzati dal La Porta, la cui sentenza di condanna deve essere annullata senza rinvio, in quanto la prima censura si sostanzia in una diversa valutazione del merito accertato dalla Corte territoriale che ha ritenuto che la falsa certificazione fu richiesta e prodotta dal prevenuto, mentre la doglianza in ordine al beneficio della sospensione condizionale è irrilevante in conseguenza dell'annullamento della sentenza di condanna. Quanto alla data di entrata in vigore dell'art. 640 bis c.p., si ricorda che comunque il fatto addebitato prima di tale data era normativamente ricompresso nel disposto di cui all'art. 640 c.p.. Per CC all'eliminazione della condanna per il reato di truffa (le censure proposte in ordine a detto reato costituiscono non consentite censure di fatto) consegue la necessità di nuova determinazione della sanzione da parte del giudice del merito, essendo stato il delitto di cui all'art. 640 bis c.p. ritenuto dal Gip di Crotone come reato più grave in ordine al quale ha fissato la pena base. All'annullamento parziale segue il passaggio in giudicato della responsabilità in ordine al delitto di falso (vedi Cass. S.U. 23/05/1997 n. 4904, ud. 26/03/1997, rv. 207640). Infatti le doglianze avanzate in ordine al riconosciuto delitto di falsità ideologica in atto pubblico devono essere respinte, essendo correttamente stata accertata la violazione dell'art. 479 c.p. (che sanziona la condotta del pubblico ufficiale che "attesta fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità") e non anche la condotta materiale di cui all'art. 480 c.p.. L'omessa indicazione di vincoli paesaggistici esistenti costituisce falsità in atto pubblico, come già statuito da questa Corte che ha rilevato la sussistenza di questo delitto ogni volta che il tecnico pubblico ufficiale compie un accertamento tecnico, attività a lui specificatamente devoluta e presupposto della vantazione della presenza di vincoli (Cass. 5^, 14/07/1995 n. 7898, ud. 03/07/1995, rv. 202265).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 640 bis c.p., perché estinto per prescrizione. Rigetta nel resto e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro per la determinazione della pena in ordine al residuo reato ascritto a CC IO.
Così deciso in Roma, il 4 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2005