Sentenza 6 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/04/2001, n. 5182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5182 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 51 82 01 IN NOME DEL POPOLO ITALYNO OggettoLA CORTE ASSAZ NE SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Presidente R.G.N. 954/99 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Cron. 1032 Dott. Attilio CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.13/02/01 FILADORO ConsigliereDott. Camillo ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DE AS RAFFAELE, DE AS TA, DE AS LV, DE AS GENNARO, quali eredi di OV NA, elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato MARRA ALFONSO LUIGI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MINISTERO DELL'INTERNO; - intimato 2001 avversO la sentenza n. 40/98 del Tribunale di NAPOLI, 746 depositata il 08/01/98 R.G.N. 41834/94; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Attilio udienza del 13/02/01 dal CELENTANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Napoli, depositato il 27 maggio 1992, la GN AN LO esponeva di aver percepito in data 30.6.1988 gli arretrati della indennità di accompagnamento, a lei riconosciuta con decorrenza 1.12.1985, ma senza interessi e rivalutazione;
chiedeva, pertanto, la condanna del Ministero dell'Interno al pagamento, a tale titolo, della complessiva somma di lire 1.909.889, oltre rivalutazione ed interessi, sulla predetta somma, dal pagamento degli arretrati al saldo. Il Ministero dell'Interno, costituitosi, eccepiva la prescrizione quinquennale e si opponeva alla domanda. Con sentenza del 16 settembre 1993 il Pretore accoglieva parzialmente la domanda, condannando il Ministero convenuto a pagare la somma richiesta a titolo di rivalutazione ed interessi, ma non anche la ulteriore rivalutazione e gli interessi sulla somma liquidata. La decisione veniva appellata dagli eredi della GN LO, che insistevano per l'accoglimento integrale della domanda. Il Ministero, costituitosi, resisteva e proponeva appello incidentale, ribadendo l'eccezione di prescrizione quinquennale. Con sentenza del 24 novembre 1997/8 gennaio 1998 il Tribunale di Napoli accoglieva l'appello incidentale e, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda. I giudici di appello osservavano che le prestazioni assistenziali di invalidità civile, a differenza di quelle previdenziali, sono esattamente determinate, nel loro ammontare, dalla legge;
ritenevano pertanto che, trattandosi di crediti liquidi per legge, la prescrizione applicabile fosse 3 f quella quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. Rilevato che la provvidenza era stata riconosciuta con decorrenza 1.12.1985, che il pagamento dei ratei arretrati era avvenuto il 30.6.1988 e che il primo atto interruttivo era rappresentato dal ricorso di primo grado, depositato il 27.5.1992 e notificato successivamente, il Tribunale riteneva maturata la prescrizione quinquennale. Per la cassazione di tale decisione ricorrono, formulando due motivi di censura, FA Dc AS, TT Dc AS, SA De PA e RO De PA, quali eredi di AN LO. Il Ministero dell'Interno non si è costituito. Motivi della decisione Con il primo motivo la difesa dei ricorrenti denuncia vizio di motivazione, osservando che il Tribunale non ha considerato che alla data di notifica del ricorso di primo grado - 11 febbraio 1993 - non erano ancora decorsi i cinque anni dal pagamento degli arretrati, avvenuto il 30.6.1988, pagamento nel quale individua la data di decorrenza della prescrizione. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., e degli artt. 2946 e 2948 c.c., la difesa dei ricorrenti, premesso che interessi e rivalutazione seguono lo stesso regime prescrizionale della prestazione assistenziale cui accedono, censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale agli accessori connessi ai ratei di prestazione non ancora liquidati;
sostiene che, prima della liquidazione dei ratei, la prescrizione applicabile è quella decennale. Osserva la Corte che il secondo motivo, che riveste priorità logica rispetto al primo - occorrendo prima stabilire se la prescrizione applicabile sia quella decennale o quella quinquennale, e, solo in questo secondo caso, accertare il momento di decorrenza della prescrizione - è fondato. Come si ricava anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 283 del 25 maggio 1989, la regola generale per i ratei della prestazione assistenziale o previdenziale è la prescrizione decennale, mentre opera la prescrizione quinquennale solo per i ratei “liquidi”, liquidità da intendersi non secondo la regola comune che si desume dall'art. 1282 c.c., ma qualc effetto del completamento del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (procedimento di contabilità, diverso da quello di liquidazione della prestazione), con messa a disposizione dell'avente diritto delle relative somme, come fatto palese dal disposto dell'art. 129 r.d.l. n. 1827 /1935, ritenuto tendenzialmente applicabile a tutti i crediti previdenziali e assistenziali, secondo cui si prescrivono in cinque anni le rate di pensione "non riscosse" (cfr. Cass., 21 maggio 1990 n. 6245; 22 marzo 1991 n. 3094; 14 dicembre 1991 n. 13485; 17 marzo 1994 n. 2562; 1° aprile 1994 n. 3188; 5 aprile 1996 n. 3180; 22 agosto 1997 n. 7822). Ne segue che il diritto di credito previdenziale o assistenziale relativo a qualsiasi somma che non sia stata posta in riscossione si prescrive nel termine di dieci anni, trattandosi di credito non liquido ai sensi e per gli effetti della norma sopra indicata. Inoltre, il pagamento parzialmente estintivo della pretesa creditoria lascia permanere la “illiquidità”, nel senso precisato, del credito alla parte residua (cfr., con specifico riguardo alla liquidazione della sorta capitale senza gli interessi e la rivalutazione, Cass., 23 giugno 1992 n. 7661; 1° 5 aprile 1933 n. 3933; 7 maggio 1993 n. 5289; 14 gennaio 1998 n. 292). Alla luce di tali principi, di recente ribaditi con la sentenza n. 9825 del 26 luglio 2000, risulta erronea l'affermazione del Tribunale, secondo cui opera la prescrizione quinquennale per il credito alla rivalutazione e agli interessi inerenti a prestazione assistenziale, ancorché gli accessori non siano stati posti in riscossione, per il fatto che il credito assistenziale, della cui natura i citati accessori partecipano, sia determinato, per legge, nel suo preciso ammontarc. Per tutto quanto esposto il secondo motivo va accolto, mentre il primo va dichiarato assorbito;
la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta e la causa va rinviata, per nuovo esame, ad altro giudice di pari grado, che si designa nella Corte di Appello di Napoli. Il giudice di rinvio, cui si rimette anche la regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto: “Nella disciplina dei crediti previdenziali ed assistenziali determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 (ed anteriore a quella derivante dall'entrata in vigore dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991), gli interessi e la rivalutazione una componente essenziale dell'obbligazione, con la costituiscono conseguente applicabilità anche ad essi del regime prescrizionale relativo al credito base, e, quindi in particolare per i crediti di tipo pensionistico, - compresi quelli correlati all'invalidità civile – della prescrizione decennale, ogni qual volta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento - anche relativamente alla parte residua del credito – del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa".
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il primo;
cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma il 13 febbraio 2001. Presidente Il cons. estensore Паулий IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 6 APR 2001 IL CANCELLIERE 3 0 8 A . T S O 4 1 P O . G M T I A N R E D A A S E D , I E O A T R G N T O E IS T G S T E G I E L E IR R D A L O L E D 7