Sentenza 13 febbraio 2001
Massime • 2
La Corte dei Conti, nell'ambito della propria giurisdizione in materia di pensioni, ha il potere di accertare ed interpretare il giudicato che sia intervenuto sul rapporto pensionistico fra le stesse parti, traendone le relative conseguenze ai fini della pronuncia sulla domanda, e nessun rilievo ostativo riveste in contrario il fatto che in relazione al precedente giudicato risulti eventualmente instaurato ed ancora pendente giudizio d'ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.
La Corte dei Conti, nell'ambito della propria giurisdizione in materia di pensioni, ha il potere di accertare ed interpretare il giudicato che sia intervenuto sul rapporto pensionistico fra le stesse parti, traendone le relative conseguenze ai fini della pronuncia sulla domanda, e nessun rilievo ostativo riveste in contrario il fatto che in relazione al precedente giudicato risulti eventualmente instaurato ed ancora pendente giudizio d'ottemperanza innanzi al giudice amministrativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 13/02/2001, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANTONIO IANNOTTA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - rel. Consigliere -
Dott. VA PAOLINI - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. GIULIO GRAZIADEI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OR FO, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BONCOMPAGNI 61, presso lo studio dell'avvocato PASCASIO MICHELANGELO, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato in Roma, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
nonché contro
RA MA, FL AR, AT MO, EO VA;
- intimati -
avverso la sentenza definitiva della CORTE DEI CONTI di Roma, n. 169/97 depositata il 6/06/1997;
uditi gli avvocati Michelangelo PASCASIO, MACALUSO, dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Alberto CINQUE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il dott. SO GH, magistrato collocato a riposo il 7 gennaio 1983, ha impugnato davanti alla Sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei conti il provvedimento con cui, dopo l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1991 n. 265, era stata riliquidata la pensione, mediante trasformazione in assegno ad personam (da riassorbirsi) del migliore trattamento fino allora goduto per effetto della pregressa normativa di perequazione;
ha dedotto che tale riliquidazione era preclusa da una precedente sentenza della stessa Corte dei conti del 20 marzo 1989, la quale aveva stabilito che la pensione doveva essere in futuro automaticamente e periodicamente aggiornata sulla scorta delle variazioni deLLa retribuzione dei magistrati in servizio previste dall'art. 2 della legge 19 febbraio 1981 n. 27. La domanda, al pari di quelle analoghe proposte da MA RA, AR LI, DO AT e GI OD, è stata respinta.
La Sezione terza giurisdizionale centrale della Corte dei conti, con sentenza del 16 maggio-6 giugno 1997, ha rigettato gli appelli dei soccombenti, fra l'altro osservando che il giudicato formatosi su detta anteriore decisione era intangibile solo nella parte attinente alla pensione dovuta sulla base della disciplina all'epoca in vigore, mentre operava per il tempo successivo subordinatamente al perdurare di tale disciplina, di modo che non era di ostacolo ad una rideterminazione ex nunc della pensione stessa, in applicazione della sopraggiunta legge n. 265 del 1991. Il dott. GH, con ricorso notificato il 10 giugno 1998, ha chiesto l'annullamento di detta sentenza, per difetto di giurisdizione, sotto il profilo che la Corte dei conti, interpretando la propria precedente statuizione, avrebbe esercitato una potestas iudicandi riservata al giudice amministrativo, nell'ambito del giudizio d'ottemperanza (in concreto instaurato e non ancora definito); l'assegnazione al giudicato di effetti circoscritti al passato, prosegue il ricorrente, ne implica un'arbitraria "mutilazione", in contrasto con i principi fissati dalla Costituzione in tema di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, di certezza del diritto, di autonomia della funzione giurisdizionale, di tutela del lavoratore, di non espropriabilità senza indennizzo di diritti patrimoniali, di parità di trattamento (artt. 97, 104, 36, 42 e 3).
Il Ministero della giustizia ha replicato con controricorso, contestando l'ammissibilità ed il fondamento delle deduzioni del ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, con riguardo alla tesi principale del difetto di giurisdizione, è infondato.
Il giudice ordinano o speciale, chiamato a pronunciarsi su domanda rientrante nella propria competenza giurisdizionale, è necessariamente munito del potere-dovere di affrontare in via incidentale i problemi pregiudiziali o preliminari la cui definizione sia indispensabile per la decisione, e, quindi, in presenza della deduzione di uno dei contendenti, secondo cui la decisione stessa sarebbe in tutto od in parte vincolata da un precedente giudicato sostanziale (cosiddetto giudicato esterno), ha il compito d'indagare sull'esistenza del giudicato medesimo e sul suo contenuto precettivo. Questa regola generale, circa l'inclusione nella funzione giurisdizionale della soluzione dei quesiti strumentali alla statuizione sulla domanda (cfr. Cass. s.u. 6 luglio 2000 n. 467), è derogabile con specifica nonna, che traduca l'accertamento incidentale in una causa di carattere pregiudiziale e l'affidi ad un giudice diverso.
In difetto di un'espressa deroga, non è invocabile, per sottrarre la problematica in discorso al giudice dotato di giurisdizione, il pericolo di un conflitto della sua valutazione circa la portata del giudicato con l'eventuale difforme interpretazione dello stesso giudicato da parte di altro giudice al fine della pronuncia su una distinta domanda, perché la relativa evenienza resterebbe nell'ambito della dissonanza logico- argomentativa fra statuizioni autonome, senza determinare un contrasto vero e proprio (presupponente l'identità delle domande). Al criterio generale si conforma, per i giudizi di pertinenza della Corte dei conti, l'art. 78 del r.d. 12 luglio 1934 n. 1214, ove devolve alla medesima Corte l'interpretazione delle sue pronunce. Valenza derogativa non può essere riconosciuta all'art. 7 primo comma della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, in relazione all'art. 27 del r.d. 26 giugno 1924 n. 1054, nella parte mi cui demanda alla giurisdizione di merito del giudice amministrativo (fra l'altro) il ricorso rivolto ad ottenere l'adempimento dell'obbligo dell'autorità amministrativa di conformarsi al giudicato su diritti;
la nonna, se include nelle attribuzioni del giudice amministrativo il riscontro della sussistenza e del contenuto del giudicato di cui si chiede l'esecuzione (v., da ultimo, Cass. s.u. 15 giugno 2000 n. 438), non è estensibile oltre i casi espressamente considerati, non trasforma il giudizio d'ottemperanza in una sede esclusiva per l'indicato riscontro, e comunque non prevede delimitazioni della giurisdizione della Corte dei conti.
In conclusione, disattendendosi quanto in proposito sostenuto dal ricorrente, si deve affermare il principio secondo cui la Corte dei conti, nell'ambito della propria giurisdizione in materia di pensioni, ha il potere di accertare ed interpretare il giudicato che sia già intervenuto sul rapporto pensionistico fra le stesse parti, traendono le relative conseguenze ai fini della pronuncia sulla domanda.
Le deduzioni subordinate del ricorrente e le connesse questioni di legittimità costituzionale esulano dal sindacato di queste Sezioni unite (artt. 362 primo comma cod. proc. civ. e 111 ultimo comma della Costituzione), e non sono quindi scrutinabili, perché sono inerenti a pretesi errori in iudicando, che la pronuncia impugnata avrebbe commesso nell'esegesi del giudicato e nel cogliere l'influenza sul rapporto dello ius superveniens, e, dunque, denunciano vizi non attinenti ai limiti esterni delle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti (v., Cass. s.u. 26 marzo 1997 n. 2667 sull'ambito in generale di detto sindacato, nonché, con specifico riferimento alla asserita violazione di giudicato esterno, 15 luglio 1993 n. 7841, ed inoltre, con riguardo alle questioni di costituzionalità non inerenti alle norme sul riparto della giurisdizione, 12 giugno 1998 n. 556). Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, c(la conseguenziale condanna del soccombente alle spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
La Corte, a sezioni unite, rigetta il ricorso proposto dal dott. SO GH, e lo condanna al rimborso, in favore dell'Amministrazione resistente, delle spese del presente giudizio, liquidandole nella complessiva misura di lire 2.600.000=, di cui lire 2.500.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 23 novembre 2000. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 2001