Sentenza 21 marzo 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/03/2001, n. 4017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4017 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA OME DEL POLO ITAL O LA CORT U E LI CASSAZ ONE Oggetto Opposizione all'esecuzione E SEZIONE TERZA CIVILE di obblighi di fare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 14833/98 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere P Cron.8552 Dott. GI Francesco DI NANNI Rel. Consigliere - Rep. 1333 Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Ud. 20/10/00 Dott. Alberto TALEVI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 OR! SE NTENZA dal Sig. per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: 2001 21 IL CANCELLIERE LUIGI, PLOZZAPLOZZA ANNIBALE, elettivamente domiciliati in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio dell'avvocato PACIFICO ANTONIO, che li LE difende unitamente all'avvocato BONOMO SALVATORE, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
CO ER IN PR NQ ER CO, elettivamente CORTE domiciliato in ROMA VIA BARBERINI 29, presso lo studio udio PorticoA st Richiest dell'avvocato BETTONI MANFREDI, che 10 difende da! Sig. f3000 per 2000 unitamente all'avvocato SPADEA GIOVANNI, giusta delega il 1662 in atti;
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Rilasciata copia legale controricorrente - al Sig. Pacifico per diritti 12000+3 nonchè contro 1,3 GIU. 2001 CO LI IN PR NQ ER CO, CO RI IN PR IL CANCELLIERE NQ ER CO, CO MO, BO SI, ME VI, ME NE, NA EP, SO DA, BE UG VO, NI DA, RVOLTA NC, LIRE 2000 ΝΑΙ LO, ΝΑΙ NA LD, CI NN RI, LE AR, CC ER, AN NN RI, VA LU;
BE139740 intimati - BE139739 avverso la sentenza n. 504/97 della Corte d'Appello di BE139738 BRESCIA, emessa il 28/5/1997, depositata il 22/08/97; BE139737 RG.295/95, BE139736 BB112630 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2+986918 udienza del 20/10/00 dal Consigliere Dott. GI Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ANTONIO PACIFICO;
0001"1 ZS 09 udito l'Avvocato MANFREDI BETTONI;
2698691U udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. כעאכן11נט! 0001'1 79'0 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 169869A8 1. Il tribunale di Brescia, con sentenza 16 maggio 1985 passata in cosa giudicata, condannò RG RV ed altri litisconsorti all'arretramento di un 10- 00011 TS03 2 ro fabbricato fino alla distanza di mt. 17,80 dalla prospiciente facciata nord della proprietà di LE e GI PL ed all'eliminazione di una ringhiera e di uno scolo di acque.
2. LE e GI PL, con atto di precetto del 24 maggio 1990, hanno intimato l'esecuzione delle opere indicate e, con ricorso del 1° agosto 1990, hanno chiesto al pretore di Breno che fossero determinate le modalità dell'esecuzione. I RV si sono costituiti in giudizio, si sono op- posti all'esecuzione per la parte relativa all'arretramento del fabbricato, deducendo che ciò non era attuabile, perché i due edifici, sorgendo su piani diversi, non si fronteggiavano. Il pretore, sospesa l'esecuzione, ha rimesso le parti davanti al tribunale di Brescia competente per valore. Il giudizio è stato riassunto con atto di citazione del 26 giugno 1991 ed i RV hanno chiesto che fosse dichiarato che la procedura esecutiva non era ammissi- bile per l'oggettiva ineseguibilità della sentenza del 16 maggio 1985. 3. L'opposizione all'esecuzione è stata accolta dal tribunale e la decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Brescia con sentenza del 22 agosto 1997. 3 La Corte di appello, preso atto del fatto che gli edifici delle parti in causa non erano prospicienti, nel senso che quello dei RV era posto ad un'altezza superiore a quello dei PL, ha interpretato il tito- lo esecutivo nel senso che il comando in essa contenuto effetti in futuro, era destinato a spiegare i suoi quando cioè l'edificio dei PL avesse raggiunto la stessa altezza di quello dei RV, ricavando questa soluzione dal fatto che i due edifici non erano "prospicienti" neppure parzialmente.
4. Per la cassazione di questa sentenza GI OZ za ha proposto ricorso, illustrato con memoria. Resistono con controricorso RG RV, Ro- salia RV, AN RV, MO RV, OS Boldi- ni, TT ND, ON ND, GI Cri- stina, AD SS, UG VO AU, ED LI, NC TA, AL IN, AN IA IN, AL AI, NE AB, AN IA NA e UI HI. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico complesso motivo di ricorso GI 1. PL sostiene che il giudicato del 1985 conteneva un ordine categorico e non condizionato ad una eventuale e futura sopraelevazione del fabbricato PL e si duole del fatto che la sentenza impugnata ha compiuto un'operazione di rivalutazione e di correzione del ti- tolo non consentita al giudice dell'opposizione all'esecuzione. Il ricorrente soggiunge che la questio- ne relativa all'eseguibilità del titolo era stata già risolta dalla sentenza del 1985, perché questa aveva respinto la relativa eccezione sollevata dai RV. GI PL dichiara anche che la soluzione adot- tata contrasta con la premessa contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale "la normativa in materia di distacchi ha portata generale ed è diretta ad impedire la formazione di intercapedini dannose tra edifici non soltanto con riferimento alla situazione attuale di fatto, ma anche in vista di future possibilità edifica- torie " : censura di difetto di motivazione e di vio- lazione dei principi in tema di giudicato. Il motivo è fondato.
2.1. Il procedimento di esecuzione forzata degli obblighi di fare (e di non fare) di cui agli artt. 612- 614 cod. proc. civ. è lo strumento processuale per l'attuazione coattiva della sanzione indicata dall'art. 2931 cod. civ., secondo il quale "se non è adempiuto un obbligo di fare, l'avente diritto può ottenere che esso sia eseguito a spese dell'obbligato nelle forme stabi- lite dal codice di procedura civile”. Con questo strumento il diritto del creditore di realizzare coattivamente il proprio diritto è portato 5 fino alla realizzazione di tutto quello e proprio quel- lo che egli ha diritto di conseguire nei limiti imposti dalle possibilità naturali (come esistenza della cosa) e nel rispetto della persona del debitore (come la fun- gibilità della prestazione). S'intende dire che, ove non vi siano ragioni ob- biettivamente insuperabilix l'eseguibilità della pre- i stazione non può essere sottoposta a limiti.
2.2. Questa premessa è il presupposto di un indi- rizzo consolidato di questa Corte in tema di attuazione m di obblighi di fare, relazione alla quale sono stati enunciati i seguenti principi valevoli ai fini della presente controversia: il giudice dell'esecuzione, chiamato a dare i provvedimenti necessari per l'attuazione di un obbligo di fare, è tenuto per rendere possibile la concreta attuazione a procedere all'interpretazione della sen- tenza titolo esecutivo, individuando la sua portata precettiva sulla base delle statuizioni contenute nel dispositivo e delle considerazioni enunciate nella mo- tivazione, che costituiscono le premesse logiche e giu- ridiche della decisione;
siffatta interpretazione, che attiene ad un giu- dicato esterno, è incensurabile in sede di legittimità, sempreché non risultino violati i criteri giuridici che regolano l'estensione ed i limiti della cosa giudicata ed il procedimento interpretativo sia immune di vizi logici e giuridici: sentenze 24 novembre 1979, n. 4794; 22 maggio 1995, n. 567. In altri termini, il limite dell'interpretazione del titolo sta nel divieto di travisarne il risultato che in esso è indicato ed il giudice dell'opposizione si deve limitare a stabilire come questo risultato deve essere raggiunto.
3. Nella fattispecie che si sta esaminando la sen- tenza impugnata ha dichiarato che il dispositivo della sentenza titolo esecutivo (nella parte in cui si fa ri- ferimento all'inosservanza delle distanze tra "edifici prospicienti") doveva essere "interpretato nel senso di un comando destinato a spiegare i suoi effetti cogenti solo in via futura ed ipotetica (nel caso, cioè, di so- pralzo dell'edificio PL e creazione di una interca- pedine non consentita) escludeva una sua attuale e im- mediata operatività". Non v'è chi non veda come questa soluzione si pone in contrasto con i principi prima enunciati in tema di attuazione degli obblighi di fare. Infatti, basta considerare: - che la sentenza impugnata, dichiarando che il ti- tolo esecutivo era destinato a spiegare i suoi effetti 7 in futuro, sostanzialmente lo ha svuotato di forza ese- cutiva, travisando, e non già interpretando, il giudi- cato contenuto nella sentenza del tribunale del 1985; che l'interpretazione del titolo esecutivo forni- ta dalla Corte di appello comporta che la sentenza fat- ta valere come titolo esecutivo si trasforma da senten- za contenente una condanna attuale in sentenza di con- danna in futuro, al di là delle stesse intenzioni degli opponenti, che non hanno posto mai in discussione i li- vero che hanno proposto miti della condanna, tanto parte di questa relativa opposizione per la sola all'arretramento e non hanno sollevato obbiezioni sugli altri punti della condanna, limitandosi a denunciare l'impossibilità di eseguire la condanna.
4. Conclusivamente il ricorso deve essere accolto e sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte la di appello di Brescia che procederà ad una nuova inter- pretazione della sentenza fatta valere come titolo ese- cutivo alla luce dei principi esposti. Le spese di questo giudizio possono essere determi- nate dal giudice del rinvio.
p. q. m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza im- pugnata con rinvio anche per le spese di questo giudi- zio, alla Corte di appello di Brescia. 8 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 20 ottobre 2000. GI Francesco Di Nanni, Est. Wewe Il Presidente fawan Fiducia Duille CANCELLIERE C1 ル Giovanni BA Depositata in Cancelleria Oggi, li 21 MAR 2001 - 1. CANCELLIERE Giovanni BA A M O R 1 E 0 T 0 2 A R T R N E P A E L : L 1 ila 6 E 3 - D . i 2 im v ་ £ ་ r O e 3 c e I e in S t 0 D e a C i a te e e I r i d z F r 3 A istra a F r o e 7 t G t ia U n rv N a n e g O /19 e I ig . S e e r C e i M R c C D a 11 A e s s R s r n i . t l o p p M o s r. (D e e lir R D ( Il ( 60000 360000