CASS
Sentenza 13 aprile 2023
Sentenza 13 aprile 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/04/2023, n. 15780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15780 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da De LU CO, nato a [...], il [...], avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli emessa in data 12/09/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio - a seguito dell'annullamento, da parte della Cassazione, Sez. Prima, dell'ord,inanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli in data 04/12/2021, arv‘'k,-'‘ (d'e orui an a i custodia cautelare con cui era stata applicata al ricorrente, in data 10/11/2021, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, la misura cautelare della custodia in carcere - confermava l'ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 15780 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 18/01/2023 2. CO De LU ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Raffaele AS ed avv.to Domenico Della Gatta, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 274, 275, comma 1„ 2, 3, 275-bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto le sentenze di condanna successive ai fatti oggetto di richiesta di misura non sono definitive e risultano non afferenti alla vicenda di cui alla detta misura, avendo l'ordinanza impugnata violato i principi di adeguatezza e proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di CO De LU è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Il De LU risulta sottoposto ad indagini in riferimento all'omicidio di NO Caterino, commesso nell'ottobre 2003 in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali già condannati in via definitiva;
tale vicenda era maturata nel contesto della criminalità organizzata casertana ed il De LU era stato ritenuto concorrente morale nell'omicidio. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in seguito annullata, aveva ritenuto carente l'attualità del pericolo di reiterazione, alla luce del tempo decorso dalla vicenda delittuosa, posto che, seppure fosse dimostrata la partecipazione del De LU alla compagine criminosa - per effetto della sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., irrevocabile in data 15/01/2020 - in epoca antecedente e coeva all'omicidio, il ricorrente, nondimeno, aveva trascorso un lungo periodo di detenzione ed era stato anche sottoposto alla misura di prevenzione delle sorveglianza speciale del 2013 al 2016, apparendo, quindi, necessaria l'indicazione di elementi più recenti, ai fini della sussistenza del giudizio di pericolosità in termini di attualità. A seguito di annullamento da parte della Sezione Prima di questa Corte - che aveva evidenziato l'omessa valutazione di dati documentali offerti dal pubblico ministero, ossia le più recenti sentenze di condanna pronunciate a carico del ricorrente - il Tribunale del riesame, in funzione di giudice di rinvio, ha considerato come il De LU fosse stato condannato con sentenza del 29/09/2020 per la partecipazione con ruolo verticistico al clan dei Casalesi, condotta protrattasi dal 2005 al luglio 2018, oltre che per violenza privata, estorsione tentata e consumata, aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; il Tribunale di Napoli Nord, inoltre, aveva emesso sentenza di condanna nei confronti del predetto per violazione alla normativa sulle armi, ricettazione e 2 detenzione di arma clandestina, condotte aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., oltre che per aver commesso il fatto sottraendosi volontariamente all'esecuzione di misura cautelare emessa in data 23/04/2018. Alla luce di tali emergenze, quindi, ha ritenuto attuale il pericolo di reiterazione ed unica misura idonea quella della custodia cautelare in carcere. A fronte di tale motivazione il ricorso si palesa estremamente generico, posto che la definitività dei provvedimenti giudiziari indicati non pare decisiva ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione, ben potendo essere valutate condanne non definitive e provvedimento cautelari. Il requisito dell'attualità, in sede cautelare, ai sensi derart. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile - come noto - all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti;
non è richiesta, invece, l'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, in quanto il detto concetto indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (tra le altre, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi Serena, Rv. 28289; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242). La motivazione del provvedimento impugnato, quindi, appare assolutamente coerente con tale indirizzo ermeneutico, avendo evidenziato come, in sostanza, il De LU fosse inserito, senza soluzione di continuità, dal 2000 in avanti, nella compagine criminosa nota come clan dei Casalesi, in cui rivestiva un ruolo apicale e nel cui contesto era maturato anche l'omicidio, avendo egli continuato a commettere anche numerosi delitti tutti riferibili alla vita associativa, sottraendosi anche, di recente, all'esecuzione di altra misura coercitiva. Tale motivazione appare ampiamente esplicativa della perduranza del pericolo di reiterazione, a fronte di un ricorso peraltro formulato in termini estremamente generici e vaghi. Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Si dispone l'invio 3 Il Presidente alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18/01/2023 a Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere Rossella Catena;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Luigi Giordano, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio - a seguito dell'annullamento, da parte della Cassazione, Sez. Prima, dell'ord,inanza emessa dal Tribunale del riesame di Napoli in data 04/12/2021, arv‘'k,-'‘ (d'e orui an a i custodia cautelare con cui era stata applicata al ricorrente, in data 10/11/2021, dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Napoli, la misura cautelare della custodia in carcere - confermava l'ordinanza impugnata. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 15780 Anno 2023 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: CATENA ROSSELLA Data Udienza: 18/01/2023 2. CO De LU ricorre, a mezzo dei difensori di fiducia avv.to Raffaele AS ed avv.to Domenico Della Gatta, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1 violazione di legge, in riferimento agli artt. 192, 274, 275, comma 1„ 2, 3, 275-bis cod. proc. pen., vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in quanto le sentenze di condanna successive ai fatti oggetto di richiesta di misura non sono definitive e risultano non afferenti alla vicenda di cui alla detta misura, avendo l'ordinanza impugnata violato i principi di adeguatezza e proporzionalità. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso di CO De LU è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile. Il De LU risulta sottoposto ad indagini in riferimento all'omicidio di NO Caterino, commesso nell'ottobre 2003 in concorso con altri soggetti, alcuni dei quali già condannati in via definitiva;
tale vicenda era maturata nel contesto della criminalità organizzata casertana ed il De LU era stato ritenuto concorrente morale nell'omicidio. Il Tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in seguito annullata, aveva ritenuto carente l'attualità del pericolo di reiterazione, alla luce del tempo decorso dalla vicenda delittuosa, posto che, seppure fosse dimostrata la partecipazione del De LU alla compagine criminosa - per effetto della sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen., irrevocabile in data 15/01/2020 - in epoca antecedente e coeva all'omicidio, il ricorrente, nondimeno, aveva trascorso un lungo periodo di detenzione ed era stato anche sottoposto alla misura di prevenzione delle sorveglianza speciale del 2013 al 2016, apparendo, quindi, necessaria l'indicazione di elementi più recenti, ai fini della sussistenza del giudizio di pericolosità in termini di attualità. A seguito di annullamento da parte della Sezione Prima di questa Corte - che aveva evidenziato l'omessa valutazione di dati documentali offerti dal pubblico ministero, ossia le più recenti sentenze di condanna pronunciate a carico del ricorrente - il Tribunale del riesame, in funzione di giudice di rinvio, ha considerato come il De LU fosse stato condannato con sentenza del 29/09/2020 per la partecipazione con ruolo verticistico al clan dei Casalesi, condotta protrattasi dal 2005 al luglio 2018, oltre che per violenza privata, estorsione tentata e consumata, aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen.; il Tribunale di Napoli Nord, inoltre, aveva emesso sentenza di condanna nei confronti del predetto per violazione alla normativa sulle armi, ricettazione e 2 detenzione di arma clandestina, condotte aggravate ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., oltre che per aver commesso il fatto sottraendosi volontariamente all'esecuzione di misura cautelare emessa in data 23/04/2018. Alla luce di tali emergenze, quindi, ha ritenuto attuale il pericolo di reiterazione ed unica misura idonea quella della custodia cautelare in carcere. A fronte di tale motivazione il ricorso si palesa estremamente generico, posto che la definitività dei provvedimenti giudiziari indicati non pare decisiva ai fini della sussistenza del pericolo di reiterazione, ben potendo essere valutate condanne non definitive e provvedimento cautelari. Il requisito dell'attualità, in sede cautelare, ai sensi derart. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non è equiparabile - come noto - all'imminenza di specifiche opportunità di ricaduta nel delitto e richiede, invece, da parte del giudice della cautela, una valutazione prognostica sulla possibilità di condotte reiterative, alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti;
non è richiesta, invece, l'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, in quanto il detto concetto indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (tra le altre, Sez. 3, n. 9041 del 15/02/2022, Gizzi Serena, Rv. 28289; Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122; Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018, dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242). La motivazione del provvedimento impugnato, quindi, appare assolutamente coerente con tale indirizzo ermeneutico, avendo evidenziato come, in sostanza, il De LU fosse inserito, senza soluzione di continuità, dal 2000 in avanti, nella compagine criminosa nota come clan dei Casalesi, in cui rivestiva un ruolo apicale e nel cui contesto era maturato anche l'omicidio, avendo egli continuato a commettere anche numerosi delitti tutti riferibili alla vita associativa, sottraendosi anche, di recente, all'esecuzione di altra misura coercitiva. Tale motivazione appare ampiamente esplicativa della perduranza del pericolo di reiterazione, a fronte di un ricorso peraltro formulato in termini estremamente generici e vaghi. Ne discende, quindi, l'inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Si dispone l'invio 3 Il Presidente alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 18/01/2023 a Il Consigliere estensore