Sentenza 17 gennaio 2003
Massime • 1
In materia di fideiussione, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, (il cui art. 10 ha modificato senza previsione di retroattività gli art. 1938 e 1956 cod. civ.), la clausola con la quale il fideiussore, in deroga all'art. 1956 cit., dispensava la banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito ( disciplina la cui illegittimità costituzionale è stata esclusa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 1997 ) non esonerava la banca medesima dall'osservanza nell'esecuzione del rapporto dei normali canoni di correttezza e buona fede, incombendo tuttavia alla parte che ne deduceva la violazione l'onere di provare le circostanze evidenzianti la contrarietà a buona fede della condotta mantenuta dalla Banca che si avvaleva della fideiussione "omnibus".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 611 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. NICASTRO Gaetano - Presidente -
Dott. VARRONE Michele - Consigliere -
Dott. LIMONGELLI Antonio - Consigliere -
Dott. PETTI Giovanni Battista - rel. Consigliere -
Dott. CHIARINI Maria Margherita - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN GI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NAZIONALE 230, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MARIA FARACI, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA ROMA SPA, Gruppo Bancaroma con sede in Roma, in persona dei sign.ri Avv. Gianfranco Enrico Zimei e avv. Gianfranco De Angelis, elettivamente domiciliato in ROMA LGO TEATRO VALLE 6, presso lo studio dell'avvocato GUSTAVO MINERVINI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4/99 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, sezione civile emessa il 7/01/99, depositata il 22/01/99; RG. 58/1997;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/02 dal Consigliere Dott. Giovanni Battista PETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 26 GIUGNO 1990 NT IU proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 161/90, emesso dal Presidente del Tribunale di Campobasso in data 8 maggio 1990, convenendo dinanzi a detto tribunale la Cassa di Risparmio di Roma. La difesa dell'opponente deduceva:
1. il difetto di legittimazione ad agire della Cassa di Risparmio per essere il credito proprio della Banca Carimno, 2. la inesistenza del credito verso il fideiussore, essendo nulla la fideiussione omnibus;
3. l'estinzione del rapporto fideiussorio per non avere la Banca informato il garante dell'aggravarsi della situazione economica del garantito, 4. il mancato rinnovo della fideiussione. Si costituiva la Cassa di Risparmio cui succedeva, a titolo particolare, il Banco di Santo Spirito e chiedeva il rigetto dell'opposizione La causa era documentalmente istruita. Il Tribunale di Campobasso con sentenza n. 92/97 emessa il 24 aprile 1997, estrometteva la Cassa di Risparmio, rigettando l'opposizione. La decisione era appellata dal difensore su tre punti: la nullità della fideiussione omnibus, la inesatta quantificazione del credito;
l'assenza di accordi in ordine alla computabilità di interessi ultralegali. Si costituiva la Banca si Santo Spirito e chiedeva il rigetto del gravame.
Con sentenza n. 4/99 del 7 gennaio 1999 la Corte di appello di Campobasso rigettava l'appello e condannava l'appellante alla rifusione delle spese del grado.
Contro la decisione ricorre il fideiussore deducendo unico articolato motivo, resiste la Banca con controricorso e memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento in ordine al dedotto motivo. Il ricorrente deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1418 c.c. e dell'art. 10 della L. 17 febbraio 1992 n. 154." La tesi è
che la fideiussione omnibus che vincola NT sia nulla per la mancata previsione dell'importo massimo garantito e che tale interpretazione era possibile ancor prima della novella del 1992 e della ulteriore novellazione che introduce il principio della trasparenza delle obbligazioni dei servizi bancari (artt. 115 e 116 del T.U. delle leggi bancarie, introdotto con D.Lgs 1 settembre 1993 n. 385). Sotto diverso profilo la nullità è poi stata dedotta in relazione al principio della buona fede oggettiva nella esecuzione del rapporto (artt. 1375 e 1956 c.c.). In senso contrario si osserva:
a) che la novellazione testuale dell'art. 1938 c.c., introdotta con la legge 17 febbraio 1992 n. 152 è entrata in vigore a decorrere dal 7 luglio 1992, si tratta di legge a carattere innovativo non retroattivo (cfr. Cass. 24 luglio 1993 n. 8291; Cass. 14 agosto 1997 n. 7603 e successive conformi sino al 2002), b) che assolutamente costante era prima della riforme, l'orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui la fideiussione omnibus (anche bancaria) era valida se il suo oggetto era comunque determinabile e tale determinabilità si potesse desumere dall'esame in concreto delle clausole negoziali (cfr. Cass. 6 dicembre 1994 n. 10488; Cass. 25 novembre 1995 n. 12213; Cass. 10 aprile 1995 n. 4117);
c) che la modifica che la legge 1992 n. 154 ha apportato al testo dell'art. 1956, aggiungendo un secondo comma che recita "non è valida la preventiva rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione" ha carattere innovativo e irretroattivo e la riforma è entrata in vigore il 7 luglio 1992;
d) che i debiti garantiti sono anteriori al 1990 ed alla riforma del 1992, sicché non possono venire in considerazione le indicazioni orientative della Corte Costituzionale nella sentenza del 27 giugno 1997 n. 204, secondo cui la nuova disciplina, avendo carattere imperativo (perché riguarda l'ordine pubblico economico) ed eterointegrativo, si applica alle fideiussioni in cui le garanzie prestate concernono posizioni debitorie successive al 7 luglio 1992;
e) che è condivisibile il principio (sostenuto dal ricorrente secondo cui la Banca, nel far credito a terzi, aveva un obbligo di informazione corretta verso il garante, dell'aggravarsi delle condizioni economiche del garantito. Ma il testo originario della norma non prevedeva la nullità della clausola di rinuncia del fideiussore ad avvalersi della liberazione. Inoltre la sentenza del riesame ha posto in evidenza come la violazione dell'obbligo (che attiene ad un criterio di buona fede nell'esecuzione del rapporto) presupponga l'onere di provare da parte del fideiussore, che la Banca era a conoscenza di questo aggravamento e che lo teneva occultato al garante. Onere che non è stato assolto secondo una valutazione fattuale del giudice di merito, non sindacabile in questa sede;
f) che parimenti è condivisibile il principio della buona fede oggettiva come principio generale nella esecuzione dei contratti;
ma è onere della parte che intende giovarsene dimostrare le circostanze che evidenziano la condotta contraria a buona fede da parte della Banca che si avvale della fideiussione omnibus. E tale onere della prova, secondo i giudici del merito non risulta assolto;
g) che l'effetto liberatorio di cui all'art. 1956 c.c. che richiede la speciale autorizzazione del fideiussore nel caso di aggravamento era derogato dalla clausola di cui alla lettera o) del contratto e comunque presuppone la prova e dello aggravamento e dell'occultamento o della mancata informazione, h) che la questione di incostituzionalità del testo originario dell'art. 1938 c.c. è stata esaminata dalla Corte Costituzionale nella sentenza 27 giugno 1997 n. 204, la quale con pronuncia additiva ha statuito che la nullità per le obbligazioni future senza limitazione di importo non tocca la garanzia per le obbligazioni principali già sorte, ma esclude che si producano ulteriori effetti e che la fideiussione possa assistere obbligazioni principali successive al divieto di garanzia senza limiti introdotto dalla novella del 1992. La Corte Costituzionale ha dunque escluso l'incostituzionalità del regime anteriore.
In conclusione non sussiste la violazione delle norme di legge invocate ne' del principio della buona fede oggettiva, che postula la prova della condotta contraria a buona fede, sia nel momento della stipula che in quello dell'esecuzione del contratto. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente NT IU al pagamento delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente NT IU al pagamento delle spese ed onorari di questo giudizio di cassazione, che liquida in favore della Banca Roma spa in euro 160,00, per spese ed in euro 1000,00 per onorari del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2003