Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 611
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Sentenza 17 gennaio 2003

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In materia di fideiussione, secondo la disciplina anteriore alla legge 17 febbraio 1992 n. 154, (il cui art. 10 ha modificato senza previsione di retroattività gli art. 1938 e 1956 cod. civ.), la clausola con la quale il fideiussore, in deroga all'art. 1956 cit., dispensava la banca creditrice dall'onere di conseguire una specifica autorizzazione per nuove concessioni di credito in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore garantito ( disciplina la cui illegittimità costituzionale è stata esclusa dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 204 del 1997 ) non esonerava la banca medesima dall'osservanza nell'esecuzione del rapporto dei normali canoni di correttezza e buona fede, incombendo tuttavia alla parte che ne deduceva la violazione l'onere di provare le circostanze evidenzianti la contrarietà a buona fede della condotta mantenuta dalla Banca che si avvaleva della fideiussione "omnibus".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 17/01/2003, n. 611
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 611
    Data del deposito : 17 gennaio 2003

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