Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/12/2025, n. 39424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39424 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 digs. 196/2003 e ss.mm.
Composta da
ANGELO CAPUTO
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SECONDA SEZIONE PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 39424/2025 Roma, li, 05/12/2025
- Presidente -
Sent. n. sez. 2066/2025
CC - 20/11/2025
R.G.N. 31848/2025
RA AN
- Relatore -
ha pronunciato la seguente
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5c0749149191149c-Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041 Firmato Da: RA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5612d8188e06a14c
SENTENZA
sul ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto da
ND RT OS FR, nato in [...] il [...]
per la correzione dell'errore di fatto contenuto nella sentenza n. 15781/2025 del 26/02/2025 della Sesta Sezione penale;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Francesca Sbrana;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Gargiulo, che conclude come in memoria per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il richiedente, l'avv. Emilio Siviero, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza n. 15781/25 del 26/02/2025, decidendo su ricorso proposto dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Venezia, avverso la sentenza emessa dal Tribunale di
Padova in data 04/03/2024 nei confronti di ND RT OS FR, la Sesta Sezione penale di questa Corte annullava la sentenza impugnata limitatamente alla declaratoria di prescrizione del delitto di maltrattamenti, con rinvio alla Corte di appello di Venezia per nuovo giudizio.
2. Propone ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. il difensore di fiducia, avv. Emilio Siviero, nell'interesse dell'imputato, deducendo errore di fatto in relazione alla individuazione del giudice di rinvio ed erronea applicazione dell'art. 569, comma 4, cod. proc.
pen.
Il ricorrente, richiamando all'uopo giurisprudenza di legittimità e rilevando come il ricorso sia stato avanzato dal Procuratore Generale presso la Corte di appello e non ai sensi dell'art 569 cod. proc. pen., deduce come il giudice di rinvio avrebbe dovuto essere individuato nel Tribunale. Si tratterebbe, pertanto, di errore non emendabile dalla Corte di appello ma solo dalla Corte di Cassazione, al fine di garantire il diritto dell'imputato ad un doppio grado di giudizio di merito, tutelato dall'art. 14 par. 5 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici e dall'art. 2 del Protocollo aggiuntivo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
5c0749149191149c-Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242c01b8041
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: RA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5612d818806a14c
1. Il ricorso è inammissibile.
Invero, legittimato a proporre il ricorso straordinario per cassazione, a norma dell'art. 625- bis cod. proc. pen., è solo il condannato ovvero, in caso di annullamento della sentenza, il soggetto nei cui confronti il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, potendosi ritenere avvenuto in tal caso l'accertamento della responsabilità (Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018, [...], Rv. 275408 01; Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012, [...], Rv. 252935 - 01; in senso sostanzialmente conforme, Sez. 5, n. 43661 del 13/04/2015, [...], Rv. 264922-01, che specularmente ha escluso la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario per cassazione dell'imputato quando il giudice di legittimità abbia pronunciato sentenza di annullamento parziale con rinvio che non consente di ritenere avvenuto l'accertamento della responsabilità; Sez. 5, n. 40171 del 16/07/2009, [...], Rv. 244613-01). Ciò che rileva, infatti, al fine della legittimazione al ricorso straordinario, è che la decisione della Cassazione contribuisca alla stabilizzazione del giudicato, a prescindere dal momento in cui si sia formato (in parte motiva Sez. U, n. 13199 del 21/07/2016, dep. 2017, [...], Rv. 269790 01, che, ripercorrendo l'evoluzione giurisprudenziale, ha rilevato come l'ambito applicativo del ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. debba essere delimitato ai provvedimenti che rendono definitiva una sentenza di condanna).
2
1.1. Nella specie, dunque, applicando i suesposti principi, essendo stata annullata la sentenza con cui era stata dichiarata la prescrizione del delitto di maltrattamenti contestato, con rinvio per nuovo giudizio che investe anche la responsabilità, non può ritenersi che il ricorrente abbia assunto la qualità di condannato e che sia dunque legittimato alla proposizione di ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen.
1.2. Vieppiù il ricorso risulta inammissibile anche con riguardo all'oggetto della richiesta, instandosi con esso di emendare non già un errore in fatto, ma una assunta errata interpretazione (individuazione) della norma applicata. Invero, al riguardo si deve osservare come l'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen. come motivi di possibile ricorso straordinario avverso provvedimenti della Corte di cassazione consistono, rispettivamente, il primo, nella mancata rispondenza tra la volontà, correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica, il secondo in una svista o in un equivoco, il cui contenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangono del tutto estranei all'area dell'errore di fatto gli errori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degli atti del processo di cassazione, da assimilare agli errori di diritto conseguenti all'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali (Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, [...], Rv. 273193-01). Nella specie, nella stessa prospettazione del ricorrente si assume la errata individuazione della norma da applicare (vds. pagg.
2-4 del ricorso) e dunque motivo per cui non è consentita l'attivazione del ricorso di cui all'art. 625-bis cod. proc. pen.
2. Alla pronuncia consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, così stimata in ragione delle cause di inammissibilità del ricorso, in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/11/2025
Il Consigliere estensore
RA AN
Il Presidente
ANGELO CAPUTO
IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM.
3
Il Presidente
5c0749149191149c-Firmato Da: ANGELO CAPUTO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 340242aac01b8041
Firmato Da: CLAUDIA PIANELLI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: RA AN Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 5612d8188e06a14c