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Sentenza 29 dicembre 2023
Sentenza 29 dicembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 29/12/2023, n. 51595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51595 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA ED nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 51595 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 4 maggio 2022 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Brescia. Per quanto interessa in questa sede, OH LA è stato ritenuto responsabile (in concorso con MI NN) del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., per essersi introdotto, forzando la porta di ingresso, in una casa indipendente (situata a Vestone - BS - via Macina n. 18), aver rovistato nella camera da letto, ed essersi impossessato di monili, orologi ed altri oggetti ivi custoditi. 2. Dalla lettura della sentenza della Corte di appello emerge: che LA fu tratto in arresto in data 11 gennaio 2022, insieme ad MI NN, mentre si allontanava dall'immobile; che la porta di accesso alla casa era forzata e la camera da letto, sita al primo piano, era stata rovistata;
che nelle tasche degli arrestati - oppure a terra, nelle immediate vicinanze del luogo nel quale i due uomini erano stati bloccati - furono rinvenuti oggetti sottratti nell'immobile. La casa ove fu commesso il furto era di proprietà di MM AS che l'aveva ereditata dai genitori. L'immobile conteneva ancora tutti gli arredi e custodiva i beni appartenuti ai defunti genitori della proprietaria, la quale ne curava la manutenzione. Era però disabitata da anni. Gli arrestati furono presentati in udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo e fu contestata loro la violazione degli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. Entrambi gli imputati chiesero che il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato. All'esito, il Tribunale affermò la penale responsabilità, diversamente qualificando il fatto come violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. Secondo il Giudice di primo grado, poiché in concreto l'immobile era disabitato da tempo, non poteva essere qualificato come luogo «destinato a privata dimora». La sentenza del Tribunale fu appellata dal difensore di LA e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia. L'imputato si doleva dell'affermazione della penale responsabilità e della dosimetria della pena;
il Procuratore generale della qualificazione del fatto ritenuta in sentenza. La Corte di appello ha ritenuto infondati i motivi proposti dalla difesa, ma ha accolto l'appello del Procuratore generale. Ha dunque qualificato il fatto ai sensi degli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.; ha confermato l'applicazione delle attenuanti generiche (già ritenute dal giudice di primo grado) ed ha applicato l'art. 624 bis, ultimo comma. Confermando sul punto le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto le attenuanti 2 generiche equivalenti alla contestata recidiva (reiterata ed infraquinquennale) e ha determinato la pena nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 800 di multa (pena base anni cinque ed C 1.200 di multa ridotta per il rito). 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce errata applicazione di legge per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto. Sostiene che un luogo nel quale nessuno abita e che non è stabilmente legato alle manifestazioni della vita privata di una o più persone non può essere qualificato come dimora. Osserva che, nel caso di specie, la proprietaria dell'imnnobileKsi limitava a mantenerlo in buono stato di conservazione, ma da anni non vi accedeva e al suo interno non vi erano (al di là di quelli costituenti la massa ereditaria) beni personali a lei riferibili. In sintesi, la difesa sostiene che una casa di abitazione non può essere considerata luogo di privata dimora se non è adibita per un tempo apprezzabile allo svolgimento di atti della vita privata e, nel caso, di specie, ciò non avveniva da decenni. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla decisione di non applicare pene sostitutive. Osserva che, nel caso di specie, l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) non era esclusa dall'entità della pena detentiva inflitta (non superiore ai quattro anni di reclusione) né vi erano preclusioni soggettive ai sensi dell'art. 59 della legge 689/81. Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto dare avviso all'imputato della possibilità di procedere alla sostituzione. Il difensore sottolinea che l'imputato non poteva chiedere la sostituzione della pena detentiva nell'atto di appello (presentato il 15 settembre 2022) e neppure formulando motivi nuovi perché, alla data di entrata in vigore della riforma, il relativo termine era decorso. Sostiene che, nel caso di specie, l'avviso sarebbe stato doveroso a prescindere da una istanza di parte e rileva che la motivazione della sentenza impugnata non fa riferimento alcuno alle ragioni per le quali la sostituzione non è stata disposta. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. La sentenza impugnata ha qualificato il fatto come violazione dell'art. 624 bis cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., valorizzando la circostanza che l'immobile, ancorché non abitato dalla proprietaria, custodiva i beni personali che la stessa aveva ereditato dai propri genitori, non era in stato di abbandono, ma era regolarmente mantenuto e pertanto, anche se da tempo nessuno vi abitava, era strutturalmente destinato a privata dimora. La motivazione è priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto. Il Collegio condivide infatti - e intende perciò ribadire - i principi affermati dalla sentenza Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, secondo la quale anche un immobile non abitato e in cattivo stato di manutenzione, purché'non abbandonato, rientra nella nozione di privata dimora. A tali conclusioni si è giunti valorizzando: da un lato, l'esistenza di un rapporto stabile che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto;
dall'altro, la circostanza che il luogo presenti connotazioni che consentano di ricondurlo alla personalità del titolare (nello stesso senso, da ultimo: Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421; Sez. 5, n. 17954 dell'11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207). La Corte di appello ha fatto buon governo di questi principi. Ha ritenuto, infatti, che la casa nella quale fu consumato il furto fosse chiaramente riconducibile alla persona che aveva diritto a dimorarvi perché non era affatto abbandonata, ma era chiusa a chiave, fatta oggetto di regolare manutenzione, e custodiva, oltre agli arredi che la rendevano abitabile, anche gli effetti personali appartenuti ai defunti genitori della proprietaria: si trattava quindi di un luogo che, pur non attualmente abitato, era preservato e custodito come destinato a privata dimora. Non vale obiettare, come fa la difesa, che secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601 (pag. 9 della motivazione), per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 624 bis cod. pen. devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; e) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza di tutti questi elementi evidenziando: che la casa poteva essere utilizzata per la vita privata della proprietaria (la quale non vi abitava, ma poteva recarvisi); che la proprietaria era stabilmente legata ad essa) avendovi lasciato gli arredi e gli effetti personali dei propri cari;
che l'immobile era chiuso a chiave e, pertanto, non era accessibile senza il consenso della titolare. Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. 3. Col secondo motivo, la difesa si duole che la Corte di appello non abbia applicato l'art. 545 bis cod. proc. pen. e non abbia dato avviso all'imputato che la pena detentiva poteva essere sostituita ai sensi dell'art. 53 legge 689/81. Secondo la difesa, tale avviso sarebbe stato doveroso perché la pena inflitta è inferiore ai quattro anni di reclusione, non è stata condizionalmente sospesa e perché, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni soggettive che, ai sensi dell'art. 59 legge n. 689/81 (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022), avrebbero impedito l'applicazione di pene sostitutive. La difesa sostiene che l'art. 545 bis cod. proc. pen. è destinato ad operare a prescindere da una istanza dell'imputato e che, nel caso di specie, nessuna istanza poteva essere avanzata perché, alla data di entrata in vigore della riforma, l'appello era stato già proposto ed era scaduto il termine per la formulazione di motivi nuovi. Osserva che l'omissione dell'avviso avrebbe dovuto essere motivata e, nel caso di specie, questo non è avvenuto. 4. Come noto, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, le disposizioni in materia di pene sostitutive sono applicabili anche ai processi che alla data del 30 dicembre 2022 (quando la riforma è entrata in vigore) erano pendenti in primo grado e in appello. L'art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede che: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». L'art. 58 della legge 689/81, come modificato dal d.Ig. 150/2022, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del Codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». L'imputato, dunque, non ha diritto alla sostituzione, che deve essere valutata dal giudice applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e 5 IÚJ verificando che le prescrizioni previste dalle pene sostitutive possano essere adempiute dal condannato. In questo quadro normativo mantiene validità il principio affermato dalle Sezioni unite (sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), secondo cui «il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981». Tale principio, tuttavia, deve essere coordinato con la disciplina transitoria specificamente dettata dal d.lgs. n. 150/2022 in base alla quale le nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - possono essere applicate anche nei giudizi di appello in corso al 30 dicembre 2022. Ed invero, tale disciplina transitoria non introduce limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudizio medesimo e, quindi, non impone che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - dell'atto di appello. Muovendo da queste premesse, la sentenza Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 ha affermato che «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello». Tale interpretazione appare pienamente condivisibile non solo perché è conforme al contenuto letterale della disposizione, ma anche perché - come la sentenza n. 33027/23 opportunamente sottolinea - «si pone nella linea di favorire, in conformità con l'intenti.° legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti [...]. Pertanto, pure nella fase transitoria disciplinata dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare sul punto;
con la conseguenza che la relativa statuizione - positiva o negativa - laddove connotata da motivazione manifestamente illogica, potrebbe essere oggetto di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01)» (così, testualmente, pag. 5 della motivazione). 6 Applicando questi principi al caso che ci occupa si deve osservare che l'udienza nella quale è stata pronunciata la sentenza impugnata è stata celebrata alla presenza dell'imputato e del suo difensore che non hanno formulato richiesta di applicazione di pene sostitutive sicché il giudice di appello non era tenuto a pronunciarsi sul punto. 4.1. Ancorché i rilievi formulati siano assorbenti, è opportuno sottolineare che, nel confermare la decisione con la quale il Tribunale aveva ritenuto di non poter disapplicare la recidiva, i giudici di appello hanno formulato considerazioni incompatibili con una positiva valutazione in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva. La Corte territoriale ha rilevato infatti: che LA è «portatore di quattro precedenti anche di una certa gravità, tra i quali di particolare rilievo è la sentenza in data 4 marzo 2021 del GUP Tribunale di Brescia che ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione oltre a multa per il delitto di rapina tentata e di lesioni personali»; che «la sentenza è passata in giudicato nel settembre 2021 e dunque non certo in epoca lontana da quella in cui è stato commesso il reato qui a giudizio»; che LA «non ha tratto dalle precedenti esperienze giudiziarie e carcerarie alcun insegnamento che potesse indurlo a recedere da una condotta di vita segnata dal delitto avendo egli invece proseguito, con perfetta insensibilità al monito penale, in condotte aggressive dell'altrui patrimonio». Alla luce di tale motivazione, che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, appare evidente che, secondo la Corte di appello, nel caso di specie, non sussistevano le condizioni per l'applicazione di pene sostitutive e, per questo, in assenza di una istanza di parte, non si è ritenuto di dover attivare d'ufficio la procedura prevista dall'art. 545 bis cod. proc. pen. Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, ma non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva. Nel caso di specie, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto che i precedenti, per la loro gravità e perché relativi a reati non risalenti nel tempo, fossero significativi di una spiccata propensione a delinquere. Ha dunque implicitamente escluso che le pene sostitutive previste dall'art. 20 bis cod. pen. potessero avere concreta efficacia 7 rieducativa e ciò trova conferma nella constatazione che, per i fatti oggetto del presente procedimento, LA è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI ORSI, che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 51595 Anno 2023 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 29/11/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza dell'Il gennaio 2023, la Corte di appello di Brescia ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata il 4 maggio 2022 - all'esito di giudizio abbreviato - dal Tribunale di Brescia. Per quanto interessa in questa sede, OH LA è stato ritenuto responsabile (in concorso con MI NN) del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen., aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., per essersi introdotto, forzando la porta di ingresso, in una casa indipendente (situata a Vestone - BS - via Macina n. 18), aver rovistato nella camera da letto, ed essersi impossessato di monili, orologi ed altri oggetti ivi custoditi. 2. Dalla lettura della sentenza della Corte di appello emerge: che LA fu tratto in arresto in data 11 gennaio 2022, insieme ad MI NN, mentre si allontanava dall'immobile; che la porta di accesso alla casa era forzata e la camera da letto, sita al primo piano, era stata rovistata;
che nelle tasche degli arrestati - oppure a terra, nelle immediate vicinanze del luogo nel quale i due uomini erano stati bloccati - furono rinvenuti oggetti sottratti nell'immobile. La casa ove fu commesso il furto era di proprietà di MM AS che l'aveva ereditata dai genitori. L'immobile conteneva ancora tutti gli arredi e custodiva i beni appartenuti ai defunti genitori della proprietaria, la quale ne curava la manutenzione. Era però disabitata da anni. Gli arrestati furono presentati in udienza per la convalida e il contestuale giudizio direttissimo e fu contestata loro la violazione degli artt. 110, 624 bis, 625 n. 2 cod. pen. Entrambi gli imputati chiesero che il processo fosse definito nelle forme del giudizio abbreviato. All'esito, il Tribunale affermò la penale responsabilità, diversamente qualificando il fatto come violazione degli artt. 110, 624, 625 n. 2 cod. pen. Secondo il Giudice di primo grado, poiché in concreto l'immobile era disabitato da tempo, non poteva essere qualificato come luogo «destinato a privata dimora». La sentenza del Tribunale fu appellata dal difensore di LA e dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia. L'imputato si doleva dell'affermazione della penale responsabilità e della dosimetria della pena;
il Procuratore generale della qualificazione del fatto ritenuta in sentenza. La Corte di appello ha ritenuto infondati i motivi proposti dalla difesa, ma ha accolto l'appello del Procuratore generale. Ha dunque qualificato il fatto ai sensi degli artt. 624 bis e 625 n. 2 cod. pen.; ha confermato l'applicazione delle attenuanti generiche (già ritenute dal giudice di primo grado) ed ha applicato l'art. 624 bis, ultimo comma. Confermando sul punto le valutazioni compiute dal giudice di primo grado, la Corte di appello ha ritenuto le attenuanti 2 generiche equivalenti alla contestata recidiva (reiterata ed infraquinquennale) e ha determinato la pena nella misura di anni tre, mesi quattro di reclusione ed C 800 di multa (pena base anni cinque ed C 1.200 di multa ridotta per il rito). 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del difensore. 2.1. Col primo motivo, il ricorrente deduce errata applicazione di legge per quanto riguarda la qualificazione giuridica del fatto. Sostiene che un luogo nel quale nessuno abita e che non è stabilmente legato alle manifestazioni della vita privata di una o più persone non può essere qualificato come dimora. Osserva che, nel caso di specie, la proprietaria dell'imnnobileKsi limitava a mantenerlo in buono stato di conservazione, ma da anni non vi accedeva e al suo interno non vi erano (al di là di quelli costituenti la massa ereditaria) beni personali a lei riferibili. In sintesi, la difesa sostiene che una casa di abitazione non può essere considerata luogo di privata dimora se non è adibita per un tempo apprezzabile allo svolgimento di atti della vita privata e, nel caso, di specie, ciò non avveniva da decenni. 2.2. Col secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 545 bis cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in ordine alla decisione di non applicare pene sostitutive. Osserva che, nel caso di specie, l'applicazione delle pene sostitutive di cui all'art. 53 legge 24 novembre 1981 n. 689 (come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) non era esclusa dall'entità della pena detentiva inflitta (non superiore ai quattro anni di reclusione) né vi erano preclusioni soggettive ai sensi dell'art. 59 della legge 689/81. Pertanto, la Corte di appello avrebbe dovuto dare avviso all'imputato della possibilità di procedere alla sostituzione. Il difensore sottolinea che l'imputato non poteva chiedere la sostituzione della pena detentiva nell'atto di appello (presentato il 15 settembre 2022) e neppure formulando motivi nuovi perché, alla data di entrata in vigore della riforma, il relativo termine era decorso. Sostiene che, nel caso di specie, l'avviso sarebbe stato doveroso a prescindere da una istanza di parte e rileva che la motivazione della sentenza impugnata non fa riferimento alcuno alle ragioni per le quali la sostituzione non è stata disposta. 3. Con memoria scritta tempestivamente depositata il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. 3 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso non sono fondati. 2. La sentenza impugnata ha qualificato il fatto come violazione dell'art. 624 bis cod. pen., aggravata ai sensi dell'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., valorizzando la circostanza che l'immobile, ancorché non abitato dalla proprietaria, custodiva i beni personali che la stessa aveva ereditato dai propri genitori, non era in stato di abbandono, ma era regolarmente mantenuto e pertanto, anche se da tempo nessuno vi abitava, era strutturalmente destinato a privata dimora. La motivazione è priva di aporie logiche e corretta in punto di diritto. Il Collegio condivide infatti - e intende perciò ribadire - i principi affermati dalla sentenza Sez. 4, n. 1782 del 18/12/2018, dep. 2019, Meloni, Rv. 275073, secondo la quale anche un immobile non abitato e in cattivo stato di manutenzione, purché'non abbandonato, rientra nella nozione di privata dimora. A tali conclusioni si è giunti valorizzando: da un lato, l'esistenza di un rapporto stabile che lega il luogo fisico con la vita privata del titolare del diritto;
dall'altro, la circostanza che il luogo presenti connotazioni che consentano di ricondurlo alla personalità del titolare (nello stesso senso, da ultimo: Sez. 4, n. 27678 del 23/06/2022, Russo, Rv. 283421; Sez. 5, n. 17954 dell'11/6/2020, Pennelli, Rv. 279207). La Corte di appello ha fatto buon governo di questi principi. Ha ritenuto, infatti, che la casa nella quale fu consumato il furto fosse chiaramente riconducibile alla persona che aveva diritto a dimorarvi perché non era affatto abbandonata, ma era chiusa a chiave, fatta oggetto di regolare manutenzione, e custodiva, oltre agli arredi che la rendevano abitabile, anche gli effetti personali appartenuti ai defunti genitori della proprietaria: si trattava quindi di un luogo che, pur non attualmente abitato, era preservato e custodito come destinato a privata dimora. Non vale obiettare, come fa la difesa, che secondo la sentenza delle Sezioni unite n. 31345 del 23/03/2017, D'Amico, Rv. 27007601 (pag. 9 della motivazione), per poter sussumere il fatto nell'ipotesi delittuosa contemplata dall'art. 624 bis cod. pen. devono concorrere indefettibilmente tre elementi: a) l'utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne;
b) la durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; e) la non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Nel caso di specie, infatti, la Corte territoriale ha motivato in ordine alla sussistenza di tutti questi elementi evidenziando: che la casa poteva essere utilizzata per la vita privata della proprietaria (la quale non vi abitava, ma poteva recarvisi); che la proprietaria era stabilmente legata ad essa) avendovi lasciato gli arredi e gli effetti personali dei propri cari;
che l'immobile era chiuso a chiave e, pertanto, non era accessibile senza il consenso della titolare. Per quanto esposto, il primo motivo di ricorso non merita accoglimento. 3. Col secondo motivo, la difesa si duole che la Corte di appello non abbia applicato l'art. 545 bis cod. proc. pen. e non abbia dato avviso all'imputato che la pena detentiva poteva essere sostituita ai sensi dell'art. 53 legge 689/81. Secondo la difesa, tale avviso sarebbe stato doveroso perché la pena inflitta è inferiore ai quattro anni di reclusione, non è stata condizionalmente sospesa e perché, nel caso di specie, non ricorrono le condizioni soggettive che, ai sensi dell'art. 59 legge n. 689/81 (come modificato dal d.lgs. n. 150/2022), avrebbero impedito l'applicazione di pene sostitutive. La difesa sostiene che l'art. 545 bis cod. proc. pen. è destinato ad operare a prescindere da una istanza dell'imputato e che, nel caso di specie, nessuna istanza poteva essere avanzata perché, alla data di entrata in vigore della riforma, l'appello era stato già proposto ed era scaduto il termine per la formulazione di motivi nuovi. Osserva che l'omissione dell'avviso avrebbe dovuto essere motivata e, nel caso di specie, questo non è avvenuto. 4. Come noto, ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 150/2022, le disposizioni in materia di pene sostitutive sono applicabili anche ai processi che alla data del 30 dicembre 2022 (quando la riforma è entrata in vigore) erano pendenti in primo grado e in appello. L'art. 545 bis, comma 1, cod. proc. pen. prevede che: «Quando è stata applicata una pena detentiva non superiore a quattro anni e non è stata ordinata la sospensione condizionale, subito dopo la lettura del dispositivo, il giudice, se ricorrono le condizioni per sostituire la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne dà avviso alle parti». L'art. 58 della legge 689/81, come modificato dal d.Ig. 150/2022, stabilisce al primo comma che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del Codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». L'imputato, dunque, non ha diritto alla sostituzione, che deve essere valutata dal giudice applicando i parametri di cui all'art. 133 cod. pen. e 5 IÚJ verificando che le prescrizioni previste dalle pene sostitutive possano essere adempiute dal condannato. In questo quadro normativo mantiene validità il principio affermato dalle Sezioni unite (sentenza n. 12872 del 19/01/2017, Punzo, Rv. 269125), secondo cui «il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597, comma quinto, cod. proc. pen., che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dall'art. 58 della legge n. 689 del 1981». Tale principio, tuttavia, deve essere coordinato con la disciplina transitoria specificamente dettata dal d.lgs. n. 150/2022 in base alla quale le nuove pene sostitutive - in quanto più favorevoli - possono essere applicate anche nei giudizi di appello in corso al 30 dicembre 2022. Ed invero, tale disciplina transitoria non introduce limitazioni attinenti alla fase - introduttiva o decisoria - del giudizio medesimo e, quindi, non impone che la richiesta sia contenuta nei motivi - originari o aggiunti - dell'atto di appello. Muovendo da queste premesse, la sentenza Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 ha affermato che «in tema di pene sostitutive, ai sensi della disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia), affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi in merito all'applicabilità o meno delle nuove pene sostitutive delle pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, da formulare non necessariamente con l'atto di gravame, ma che deve comunque intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione in appello». Tale interpretazione appare pienamente condivisibile non solo perché è conforme al contenuto letterale della disposizione, ma anche perché - come la sentenza n. 33027/23 opportunamente sottolinea - «si pone nella linea di favorire, in conformità con l'intenti.° legislatoris, la più ampia applicazione delle nuove pene sostitutive, ove il giudice di appello ritenga ne ricorrano i presupposti [...]. Pertanto, pure nella fase transitoria disciplinata dall'art. 95 del d.lgs. n. 150 del 2022, la richiesta di sostituzione della pena detentiva avanzata dall'imputato impone al giudice di motivare sul punto;
con la conseguenza che la relativa statuizione - positiva o negativa - laddove connotata da motivazione manifestamente illogica, potrebbe essere oggetto di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen. (v. Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716 - 01)» (così, testualmente, pag. 5 della motivazione). 6 Applicando questi principi al caso che ci occupa si deve osservare che l'udienza nella quale è stata pronunciata la sentenza impugnata è stata celebrata alla presenza dell'imputato e del suo difensore che non hanno formulato richiesta di applicazione di pene sostitutive sicché il giudice di appello non era tenuto a pronunciarsi sul punto. 4.1. Ancorché i rilievi formulati siano assorbenti, è opportuno sottolineare che, nel confermare la decisione con la quale il Tribunale aveva ritenuto di non poter disapplicare la recidiva, i giudici di appello hanno formulato considerazioni incompatibili con una positiva valutazione in ordine alla possibilità di sostituire la pena detentiva. La Corte territoriale ha rilevato infatti: che LA è «portatore di quattro precedenti anche di una certa gravità, tra i quali di particolare rilievo è la sentenza in data 4 marzo 2021 del GUP Tribunale di Brescia che ha applicato all'imputato la pena di anni due di reclusione oltre a multa per il delitto di rapina tentata e di lesioni personali»; che «la sentenza è passata in giudicato nel settembre 2021 e dunque non certo in epoca lontana da quella in cui è stato commesso il reato qui a giudizio»; che LA «non ha tratto dalle precedenti esperienze giudiziarie e carcerarie alcun insegnamento che potesse indurlo a recedere da una condotta di vita segnata dal delitto avendo egli invece proseguito, con perfetta insensibilità al monito penale, in condotte aggressive dell'altrui patrimonio». Alla luce di tale motivazione, che non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità, appare evidente che, secondo la Corte di appello, nel caso di specie, non sussistevano le condizioni per l'applicazione di pene sostitutive e, per questo, in assenza di una istanza di parte, non si è ritenuto di dover attivare d'ufficio la procedura prevista dall'art. 545 bis cod. proc. pen. Il novellato art. 58 stabilisce che, nel decidere se applicare una pena sostitutiva e nello scegliere quale pena applicare, il giudice debba valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati. Nel motivare sull'applicazione (o mancata applicazione) delle pene sostitutive, dunque, il giudice deve ancora oggi tenere conto dei precedenti penali dell'imputato, ma non deve valutarli tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell'efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva. Nel caso di specie, come emerge dalla motivazione della sentenza impugnata, la Corte territoriale ha ritenuto che i precedenti, per la loro gravità e perché relativi a reati non risalenti nel tempo, fossero significativi di una spiccata propensione a delinquere. Ha dunque implicitamente escluso che le pene sostitutive previste dall'art. 20 bis cod. pen. potessero avere concreta efficacia 7 rieducativa e ciò trova conferma nella constatazione che, per i fatti oggetto del presente procedimento, LA è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere. 5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente