Sentenza 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/03/2026, n. 12036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12036 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 12036/2026 Roma, li, 30/03/2026
Composta da
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
LV DOVERE LOREDANA MICCICHE' ATTILIO MARI ANNA LU AN IC
AR EN ER ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
-Presidente-
- Relatore -
SENTENZA
AS LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 09/10/2024 della Corte d'appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Luisa Angela Ricci;
Sent. n. sez. 125/2026
UP - 29/01/2026 R.G.N. 26080/2025
udito il Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
uditi l'avv. Aldo Avvisati in difesa della parte civile Fillea C.G.I.L Regione Campania che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
l'avv. Liborio Di Nola in difesa dell'imputato LU AS che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 58b490b1734fc8- Firmato Da: LV DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
Firmato Da: ANNA LU IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Napoli con sentenza del 9 ottobre 2024 ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata di condanna di LU AS, nella qualità di committente dei lavori, in ordine al delitto di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro ai danni di OS CE, commesso in Gragnano il 2 settembre 2016. 1.1.Il processo ha ad oggetto un infortunio sul lavoro ricostruito nelle sentenze di merito conformi nel modo seguente. AS, quale colono di un fondo di proprietà di Angela Romano, aveva commissionato a CE OS e a FF ON lavori di decespugliamento e ripulitura di una parte del costone;
per lo svolgimento di tali mansioni, OS aveva provveduto personalmente a fissare e annodare la corda da utilizzare per la discesa sua e del collega, legandola sia ad un palo della luce che ad un albero di ulivo: il lato corto doveva essere utilizzato per la discesa di ON e il lato lungo, ancorato all'albero di ulivo, doveva essere utilizzato per la sua discesa;
sul posto era presente anche OV OS, fratello della vittima, con il compito di sorvegliare gli ancoraggi;
nel mentre stava operando sul costone in sospensione legato alla fune, OS era precipitato da un'altezza di 25 metri e, a seguito della caduta, era deceduto.
1.2.Nei confronti dell'imputato, quale profilo di colpa, è stata individuata la violazione dell'art. 26 d.lgs 81/2008, per non avere verificato l'idoneità tecnico professionale del lavoratore e per non avere sovrainteso alle modalità di intervento chiedendo un piano di sicurezza.
58b490b1734fc8-Firmato Da: LV DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: Firmato Da: ANNA LU IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
2. Avverso la sentenza, ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, formulando due motivi.
2.1. Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per avere la Corte di appello erroneamente equiparato la figura del committente a quella del datore di lavoro. Secondo il difensore, la normativa in materia di sicurezza sul lavoro non prevede una automatica responsabilità in ordine agli eventi occorsi ai lavoratori autonomi, ma prescrive solo un obbligo di verifica della idoneità tecnico professionale dell'appaltatore e non anche un controllo costante sulle modalità di esecuzione dei lavori. Nel caso in esame CE OS era un lavoratore esperto, dipendente di una ditta qualificata per lavori acrobatici e pericolosi e aveva operato in piena autonomia senza vincolo di subordinazione nei confronti di AS. Piuttosto la Corte avrebbe dovuto valutare il principio di autoresponsabilità del lavoratore autonomo e del datore di lavoro di OS, la ditta Sacosem, che nel caso di specie avrebbe dovuto adottare misure di sicurezza individuali;
la Corte, inoltre, avrebbe dovuto chiarire in che senso la mancata verifica formale della idoneità tecnico professionale di OS avesse potuto incidere causalmente sull'evento mortale.
2.2. Con il secondo motivo ha dedotto il vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione di alcune circostanze di fatto. La Corte di appello, nell'affermare la responsabilità dell'imputato, era partita da premesse di fatto errate, ovvero dalla premessa che AS fosse titolare di un'azienda agricola, in realtà inesistente, e dalla premessa che egli, come colono, avesse l'obbligo di manutenzione del costone, ignorando, tuttavia, che la parte del fondo ove erano iniziate le attività preparatorie alla pulitura non era nella sua disponibilità. AS, infatti, era il colono di una parte del fondo pertinenziale la proprietà gentilizia Villa della Rocca facente capo ai coniugi LU OS- Angela Romano, diversa dalla parte di fondo in cui insisteva l'albero d'ulivo, al quale era stata ancorata una parte
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della fune di sicurezza.
La Corte, inoltre, avrebbe anche ignorato che AS non aveva scelto autonomamente la ditta incaricata dei lavori, ma aveva seguito le indicazione di AR AL, ispettore del lavoro e proprietario del fondo confinante, il quale gli aveva segnalato la ditta Sacosem presso la quale lavoravano OS e ON. La stessa responsabilità della ditta Sacosem sarebbe stata ignorata, nonostante nel corso dell'istruttoria fosse emerso che i due operai coinvolti nell'incidente erano dipendenti di tale società: la documentazione prodotta dalla difesa dimostrava che il giorno dell'evento OS e ON erano in servizio e non in ferie come inizialmente ipotizzato, tanto che OS aveva a disposizione le attrezzature di sicurezza, ovvero fune e imbragatura fornite dal datore di lavoro. La Corte avrebbe trascurato il ruolo di Pastificio Gentile, che con il consenso del vero proprietario di Villa della Rocca, LU OS, aveva appaltato i lavori di messa in sicurezza dell'intero costone a una ditta di sua fiducia;
dopo che AR MA, proprietario del fondo vicino, aveva intimato alla proprietà, per il tramite del colono, di iniziare le attività di pulitura, il ricorrente si era rivolto a LU OS, il quale aveva autorizzato i lavori di decespugliamento affidandoli alla ditta Sacosem indicata da MA. Il difensore, sotto altro profilo, evidenzia che non era stata accertata nel corso del processo la reale dinamica dell'incidente. FF ON aveva, infatti, modificato l'ancoraggio delle funi, mentre CE OS si trovava sulla parete per eseguire i lavori: OS era caduto in quanto ON aveva slegato la fune di sicurezza a cui OS era ancorato. Tale circostanza era stata ammessa dallo stesso ON nel corso dell'interrogatorio, avendo egli dichiarato di avere sciolto le funi, sia pure con il fine di allungare la sua corda. L'evento, dunque, si era verificato in quanto ON aveva sciolto entrambi i punti di ancoraggio, quello fissato al palo della luce e quello fissato all'albero di ulivo. L'incidente si era verificato solo dopo lo scioglimento della fune dai due punti di ancoraggio, in quanto ciò aveva determinato il completo rilascio della fune per oltre trenta metri, ovvero per una lunghezza superiore all'altezza del costone. Una conferma di tale assunto poteva ricavarsi dalle dichiarazioni del teste oculare OV OS, che, nel tentativo di fermare la corsa con le mani, aveva riportato ustioni mostrate nell'immediatezza dei fatti ai carabinieri intervenuti. OV OS aveva anche chiarito che ON, per scendere fino al punto dell'incidente, aveva percorso la strada principale in luogo di utilizzare la fune per calarsi lungo il costone e, una volta arrivato vicino al corpo di CE OS, si era immediatamente preoccupato di sciogliere la fune anche dalla cintura della vittima: questo aspetto, rilevante per la ricostruzione dei fatti, non era stato considerato dalla Corte di appello. La tesi del consulente del Pubblico Ministero,
secondo cui, se OS avesse
operato con due funi di sicurezza, l'evento non si sarebbe verificato, era smentita dal fatto che OS aveva operato con una sola fune, ma essa aveva due punti di ancoraggio e quindi due punti di sicurezza.
3. Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 58b490b1734fc8- Firmato Da: LV DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: ANNA LU IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
2.
Per ragioni di ordine logico deve essere affrontato con priorità il secondo motivo, con cui il ricorrente contesta in fatto la qualifica di committente di AS e la stessa ricostruzione dell'incidente. Si tratta di motivo inammissibile, in quanto volto a sollecitare una lettura alternativa del compendio probatorio, in violazione del principio per cui sono estranei alla natura del sindacato di legittimità l'apprezzamento e la valutazione del significato degli elementi attinenti al merito, che non possono essere apprezzati dalla Corte di cassazione se non nei limiti in cui risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa (ex plurimis Sez. 6 n. 47204 del 7/10/2015, Rv. 265482).
2.1.Quanto alla qualità di committente, nelle sentenze di merito conformi si dà atto che AS, nel corso dell'interrogatorio reso al Pubblico Ministero pochi giorni dopo l'infortunio, aveva dichiarato di essere colono del fondo Villa della Rocca di proprietà di Angela Romano, di essere titolare di azienda agricola e di avere egli stesso dato incarico a CE OS e FF ON, indicatigli dal proprietario del fondo limitrofo AR MA, di effettuare la pulizia del costone, dietro compenso della somma di 180 euro giornaliere;
egli aveva anche precisato di non avere mai avuto contatti con la ditta Sacosem, della quale i due lavoratori erano dipendenti. Secondo le dichiarazioni dell' imputato, il giorno dell'incidente aveva visto CE OS legare la fune ad un albero di ulivo e a un palo della luce, in modo da creare due diverse derivazioni e consegnare la motosega a ON, che nel frattempo si era imbragato: a quel punto egli aveva intimato ai due di fare attenzione, in quanto "il costone era pericoloso" e si era allontanato, ma era stato poco dopo avvisato della caduta. Nel corso del dibattimento AS aveva provato a sostenere di avere ricevuto mandato dal proprietario e di essersi rivolto alla ditta Sacosem, ma alla fine aveva nella sostanza ribadito le precedenti dichiarazioni, peraltro confermate anche dal teste ON. Sulla base di tali dati già evidenziati dal Tribunale, la Corte ha ritenuto provata la qualità di committente di AS e ha anche evidenziato che il lavoro da svolgere doveva essere qualificato di manutenzione ordinaria e come tale rientrava fra gli obblighi previsti dall'art. 2167 cod. civ. a carico del colono. Il ricorrente, in maniera avversativa, contesta: -che AS fosse titolare di azienda agricola, senza confrontarsi con il passaggio delle sentenze di merito in cui si è dato atto che era stato lo stesso imputato ad affermarlo;
- che AS avesse dato di sua iniziativa l'incarico di pulire il costone a OS e ON, senza confrontarsi con il passaggio delle sentenze di merito in cui si da atto che egli stesso aveva ammesso di aver concordato con i due lavoratori la lavorazione e il corrispettivo;
- che i lavori riguardassero il fondo di cui egli era colono, adducendo, in tal senso un particolare inconferente, ovvero che l'albero a cui era stato legata la fune insisteva sul fondo del vicino.
2.2.Quanto alla dinamica dell'incidente, i giudici di merito, con riferimento alla fase preparatoria della predisposizione della fune, hanno richiamato le dichiarazioni dello stesso AS e di ON;
con riferimento alla caduta, hanno richiamato le conclusioni del perito (indicato nelle sentenze come ctu), il quale, pur evidenziando la difficolta di ricostruzione a causa dell' "inquinamento della scena" al momento dell'arrivo della polizia giudiziaria, aveva, comunque, ipotizzato come maggiormente probabile lo scioglimento del nodo di ancoraggio all'albero di ulivo non eseguito a regola d'arte o il cedimento della fune e come possibile anche il ribaltamento o la perdita di equilibrio di OS durante le
Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 58b490b1734fc8-Firmato Da: LV DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: ANNA LU IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2
operazioni di discesa.
In ogni caso il perito aveva chiarito: che per l'esecuzione di lavori di ripulitura dovevano essere usate almeno due funi, una di lavoro e una di sicurezza e che quest'ultima deve essere munita di un dispositivo contro le cadute, mentre nel caso in esame era stata utilizzata una sola fune;
che il lavoratore non utilizzava i dispositivi di protezione individuale necessari, in quanto non aveva l'imbragatura, il cordino di posizionamento, l'assorbitore dell'energia e il casco;
che gli ancoraggi utilizzati non avevano caratteristiche di stabilità e sicurezza. Secondo il perito, dunque, i lavori erano stati eseguiti in violazione delle previsioni di cui agli artt. 115 e 116 del d.lgs. n. 81/2008 e l'osservanza di tali disposizioni avrebbe evitato l'evento. Il ricorrente ipotizza, invece, un intervento sulla fune ad opera di ON, senza specificare a quali elementi di fatto ancori tale diversa ricostruzione e, soprattutto, senza considerare che gli addebiti individuati a carico del ricorrente, nella sua qualità di committente, prescindono dalle modalità concrete dell'incidente, in quanto riguardano la fase antecedente e la verifica delle condizioni di sicurezza rispetto all'attività demandata. II ricorrente, infine, assume che il mancato utilizzo della fune di sicurezza non avrebbe avuto incidenza causale nella verificazione dell'evento, in quanto erano state create due derivazione, deducendo in tal modo una censura del tutto aspecifica e avversativa rispetto alle conclusioni del perito.
3. Il primo motivo, incentrato sul fondamento giuridico della affermazione della responsabilità, è manifestamente infondato.
3.1.1 giudici di merito hanno rilevato che AS, in quanto datore di lavoro committente, aveva l'obbligo, ex art. 26 d.lgs n. 81/2008, di verificare la idoneità tecnica professionale del lavoratore a cui era stato affidato il lavoro e di fornire informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro in cui doveva operare. La decisione è conforme al principio per cui ai fini della configurabilità di una responsabilità del committente per "culpa in eligendo" nella verifica dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa affidataria di lavori, non è necessario il perfezionamento di un contratto di appalto scritto, essendo sufficiente che intervengano accordi per una mera prestazione d'opera, atteso il carattere negoziale degli stessi (Sez. 3, n. 10014 del 06/12/2016 dep.2017, Rv. 269342). I giudici hanno evidenziato che AS aveva omesso di effettuare qualsivoglia verifica, essendosi affidato a suggerimenti del vicino di casa, e, soprattutto, che, pur avendo egli direttamente avuto contezza della estrema pericolosità del lavoro affidato, si era totalmente disinteressato delle modalità di esecuzione. Sotto tale ultimo profilo, deve ribadirsi che la responsabilità del committente in caso di infortunio sussiste in relazione alla mancata verifica della idoneità tecnica professionale del soggetto a cui i lavori sono stati affidati, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, ma anche alla agevole ed immediata percepibilità, da parte sua, di situazioni di pericolo (in tal senso, Sez. 4, n. 18169 del 23/04/2025, Rv. 288004-02; Sez. 4, n. 5946 del 18/12/2019, dep. 2020, Rv. 278435-01).
3.2. Il ricorrente, di contro, da un lato, si limita a rilevare che OS aveva operato senza vincolo di subordinazione nei confronti dell'imputato, ma non considera gli obblighi che, ai sensi dell'art. 26, d.lgs n. 81/2008, gravano sul committente anche nei confronti del lavoratore autonomo;
dall'altro assume che la responsabilità dell'infortunio avrebbe dovuto essere addebitata alla società Sacosem, senza confrontarsi con i passaggi della sentenza impugnata in cui si è spiegato che AS aveva preso accordi direttamente con OS e
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58b490b1734fc8-Firmato Da: LV DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306
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ON, i quali, il giorno dell'infortunio erano in ferie e stavano espletando la loro opera in autonomia ed in nero.
4.All'inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità. All'inammissibilità del ricorso segue, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fillea CGIL Regione Campania ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Fillea CGIL Regione Campania ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Napoli con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
Deciso il 29 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Anna Ricci
Il Presidente Salvatore Dovere
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Firmato Da: IRENE CALIENDO Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 58b490b1734fc8- Firmato Da: LV DOVERE Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Seriale: 11104417ac3eb306 Firmato Da: ANNA LU IC Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial: 2676485beee17e2