Sentenza 6 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2001, n. 1654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1654 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2001 |
Testo completo
E 6 N 8 9 O 1 I A 5 I / Z 4 . R A / N 6 R A 2 - T 0062084 T . S B I R U . . G P B . L I E L D R R A L T . REPUBBLICA ITALIANA E A B D 0 1 6 5 4/0 1 D A I T S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A E N 1 I T E 3 S R N 1 I E E . A S T A CO N E Oggetto A TRIBUTI M SEZIONE TRIBUTARIA IRPEF-ILOR COSTI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 15182/98 - Presidente Dott. Vincenzo CARBONE 19262/98 Consigliere Dott. Enrico PAPA 3510 Cron. Rel. Consigliere Dott. Antonio MERONE Rep. Consigliere Dott. Simonetta SOTGIU Ud. 18/10/00 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA ✓ Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. - -SOLE 24 ORE per diritti L. 3000. ST AR TA, elettivamente domiciliato in 8. FEB.2001 IL CANCELLIERE ROMA VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell'avvocato PANARITI BENITO PAPEO FRANCESCO, difeso dall'avvocato 3000 CANCELLERIA P., giusta procura in calce;
ricorrente
contro
CH06551 MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
e sul 2° ricorso n° 19262/98 proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI2000 PORTOGHESI 12, 1706 STATO CORT SUP A DI CASSAZIONE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO CAMPIONE CIVILE 1 N. 62084 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE rappresenta e difende ope legis;
Richiesta copia studio dal Sig. PANARITI - ricorrente incidentale per diritti 3000 21 FEB. 2001 nonchè
contro
IL CANCELLIERE ST AR TA;
LIKE 3000
- intimato -
CANCELLERIA avverso la sentenza n. 39/98 della Commissione tributaria regionale di BARI, depositata il 01/06/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/00 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato ROMANELLI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato dello Stato GUIDA, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale;
l'accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale;
assorbiti gli altri.
1. FATTO. MOTIVI DEL RICORSO PRINCIPALE, DEL RICORSO INCI- DENTALE E DEL CONTRORICORSO 1.1. TT AR TE, rappresentata e di- fesa come in atti, ricorre contro il Ministero Finanze, 2 in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e Generale dello Stato, difeso ex lege dalla Avvocatura per la cassazione della sentenza specificata in epigra- fe. Il Ministero, a sua volta ricorre, in via inciden- tale,
contro
TT AR TE, per la cassazio- ne della medesima sentenza.
1.2. In fatto, l'Ufficio distrettuale delle II.DD. competente ha notificato alla TT, titolare di un calzaturificio, avvisi di accertamento relativi agli anni 1985 e 1986, con recuperi IRPEF ed ILOR per ricavi non contabilizzati, costi non documentati o non dedu- cibili e quote di ammortamento non spettanti. In parti- colare, l'Ufficio ha recuperato l'incidenza dei costi di produzione nella medesima misura del 47% dichiarata dalla stessa TT per l'anno 1984, invece di quella dichiarata del 60%, atteso che negli anni 1985 e 1986 non si erano verificate variazioni di mercato si- gnificative. La TT ha impugnato gli atti deducendo la ca- renza di motivazione e la arbitrarietà della percentua- le di incidenza dei costi applicata. Deduceva, inoltre, di avere diritto alla esenzione decennale ILOR. La Commissione Tributaria di primo grado ha accolto il ricorso annullando l'accertamento nella parte rela- tiva al recupero dei costi in misura pari all'anno " 3 1984. Ha anche riconosciuto il diritto alla esenzione ILOR ai sensi dell'art. 26 DPR 601/73. Avverso tale decisione hanno proposto appello sia l'Ufficio che la contribuente. La Commissione Tribunale Regionale, con la sentenza impugnata, ha confermato la decisione di primo grado.
1.3. A sostegno dell'odierno ricorso, la TT deduce la violazione e falsa applicazione di varie di- sposizioni di legge (art. 751 comma 6 DPR 917/86; art. 67 DPR 600/73; art. 33, comma 1, DPR 546/92; art. 112 c.p.c. e 53 Cost.) e la omessa, insufficiente ○ con- traddittoria motivazione della decisione impugnata, in relazione alla questione della deducibilità delle quote di ammortamento e alla ripresa di ricavi che erronea- mente i giudici di merito hanno ritenuto che non fosse- ro stati contabilizzati.
1.3. Il Ministero, a sua volta, deduce a) la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.C., omessa pronuncia o la carenza di motivazione sulla richiesta di conferma della rettifica basata sulla percentuale dei costi calcolati in base alla dichiarazione del 1984; b) la ultra petizione in relazione alla pro- nuncia relativa al riconoscimento del diritto alla esenzione ILOR. Resiste, inoltre, eccependo la infondatezza dei mo- tivi addotti a sostegno del ricorso principale.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti, avendo ad oggetto la medesima sentenza.
2.2. La sentenza impugnata appare totalmente priva di motivazione sul punto relativo ai criteri di deter- minazione del reddito relativo agli anni in contesta- zione. I giudici di appello non hanno svolto l' analisi dei motivi di censura prospettati dalle parti appellan- ti, relativi ai diversi recuperi. Si sono limitati a scrivere che per quanto attiene "alla rettifica del reddito d'impresa ai fini Irpef questo Collegio ritiene che vada condivisa la disamina puntuale ed attenta de- gli atti eseguita dal Giudice di I° Grado e pertanto confermata la decisione emessa". E' evidente che ci si trova in presenza di una "non motivazione”. Gli apprez- zamenti sulla disamina ("puntuale ed attenta") degli atti fatta dai primi giudici, restano meri apprezzamen- non possono sostituire l'autonoma disamina che ilti e giudice di appello deve svolgere, sulla base delle spe- cifiche dal censure prospettate dagli appellanti. La valutazione della sentenza di primo grado può valere solants come giudizio di appello, se, contestualmente e compa- rativamente, vengono valutate anche le censure prospet- tate dalle parti in causa. Nella specie non c'è alcun cenno di valutazione dei motivi di appello, fosse pure al solo fine di dire che le risposte date in primo gra- do resistono alla critica delle parti (che pure sarebbe una motivazione insufficiente). Conseguentemente, le censure di omessa motivazione, prospettante da entrambi i ricorrenti in relazione ai diversi recuperi, appaiono fondate, atteso che il brano di motivazione riportato si riferisce alla intera ret- tifica del reddito d'impresa, senza distinzione tra co- sti, ricavi ed ammortamenti, sui quali verte la
contro
- versia. La sentenza impugnata va cassata nella parte relativa alla determinazione del reddito di impresa, con rinvio al giudice a quo, che dovrà decidere pren- dendo in esame, specificamente, le doglianze prospetta- te da entrambi le parti in causa, con i motivi di ap- pello.
2.3. Sono assorbite tutte le altre censure prospet- tate dalla contribuente (con il primo motivo), relative alla ricostruzione del reddito, sia di tipo sostanziale che di tipo procedurale, atteso che la stessa è rimasta soccombente soltanto in relazione al capo della senten- za cassato.
2.4. Il secondo motivo di ricorso formulato dal Mi- nistero è infondato. L'Amministrazione Finanziaria lamenta che i giudici di appello hanno riconosciuto il diritto all'esenzione ILOR, per gli anni in contestazione, sulla base di de- cisioni non definitive, pronunciate tra le stesse par- ti, nell'ambito del contenzioso avente ad oggetto il provvedimento con il quale l'Amministrazione stessa ha respinto l'istanza di esenzione. Così facendo, i giudi- ci di appello avrebbero attribuito efficacia vincolante ad una decisione non ancora passata in giudicato. Inol- tre, deduce che sul punto la sentenza impugnata viola l'art. 112 c.p.c. in quanto "con il motivo di appello il riconoscimento dell'esenzione Ilor riguardante l'Ufficio intendeva censurare la decisione di primo grado anche per aver questa pronunciato su domanda che non le era stata posta con il ricorso della TT". In realtà, i giudici di appello sono ben consapevo- li della non irrevocabilità della decisione che ha ri- conosciuto il diritto alla esenzione ILOR, alla quale fanno riferimento. Infatti, scrivono che l' "eccezione sollevata dall'Ufficio in ordine all'esenzione ILOR che, a suo dire, non può essere concessa, atteso che tale questione è ancora pendente non va considerata in questa sede in quanto questo Collegio ritiene tale ec- cezione del tutto ininfluente rispetto a questo grado di giudizio. Va in proposito tenuto conto che la que- stione della esenzione Ilor è stata già dibattuta in sede di I° grado (Trani) e II grado (Bari), ambedue con esito positivo per l'azienda TT, ed è alle sud- dette conclusioni che va decisamente fatto riferimento con la conclusione che, ad oggi, l'esenzione Ilor in parola è operante e va riconosciuta". In sostanza, il senso del discorso della Commissione Regionale è il se- guente: la doppia decisione conforme che riconosce il diritto alla esenzione ILOR non è definitiva, ma, allo stato degli atti, dovendo decidere in ordine alla spet- tanza della esenzione, limitatamente agli anni 1985 e 1986, non può ignorarsi l'esistenza del doppio pronun- ciato a favore della contribuente, senza per questo at- tribuire allo stesso alcun valore vincolante. In defi- nitiva, i giudici di appello non affermano che la deci- sione "pregiudiziale" sia vincolante. Affermano soltan- to che esiste e che "allo stato degli atti" non la si può ignorare. Se, poi, la decisione definitiva dovesse essere di segno contrario e, quindi, si dovesse determinare un contrasto di giudicati (l'uno relativo all'an debeatur per l'intero decennio e l'altro relativo soltanto al biennio in esame), il rimedio previsto dall'ordinamento è quello di cui all'art. 395, n. 5), c.p.c. D'altra parte, il precetto contenuto nell'art. 2909 8 C.C., secondo il quale l'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, non sta a significare che le sentenze che non siano passate in giudicato devono essere considera- te come inesistenti. Nella specie, i giudici di merito hanno preso atto che la tesi della spettanza della esenzione, sempre allo stato degli atti, era la più ac- creditata. Tecnicamente sarebbe stato più corretto disporre la sospensione del giudizio pregiudicato (avente ad ogget- il diritto alla esenzione per i soli anni 1985 eto 1986), in attesa della decisione sulla questione pre- giudiziale relativa alla spettanza della esenzione per l'intero decennio. E' noto, però, che secondo l'interpretazione corrente dell'art. 39 DPR 546/92, la sospensione del processo tributario in casi del genere non sarebbe consentita. Infine, il Ministero eccepisce che con i motivi di appello "intendeva" censurare la decisione di primo grado nella parte relativa alla pronuncia sulla esen- zione ILOR, anche perché viziata da utrapetizione, in quanto il ricorso introduttivo della contribuente non aveva sollevato la questione. Anche questa doglianza non appare condivisibile. Infatti, ammesso che 1' "intendimento" di censurare la pretesa ultrapetizione 9 fosse stato chiaramente espresso nei motivi di appello, resta il fatto che lo stesso ricorrente riferisce che la TT ha proposto ricorso “contro l'accertamento avanti alla Commissione tributaria di primo grado di Trani, deducendo la carenza di motivazione **** nonché la non applicabilità dell'ILOR in forza del sopravvenuto dpr 917/86".
2.5. Conseguentemente, vanno accolti il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al giudice a quo, il quale dovrà pronunciarsi sulle censure proposte con i motivi di appello, rimaste senza motivata rispo- sta, oltre che sulle spese.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso inci- dentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai A I motivi accolti e rinvia, anche per le spese, ad altra R 6 5 E 8 . A 9 N 1 N T O / I . U 4 sezione della Commissione Tributaria Regionale della Z / B B 6 A I . 2 R L R . T L R T S . A Puglia. I P . . G D B E A A L R I T E Così deciso in Roma il 18 ottobre 2000. D R 1 A I E 3 D S 1 T N E . E A Il Consigliere estensore Il Presidente S T N I N M A E S E (dr. Antonio Merone) (dr. Vincenzo Carbone) 10 DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 6 FEB. 2001 Innocenzo Battista Oggi IL CANCELLIERE C1 meer zo Battista