Sentenza 2 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/04/2002, n. 4642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4642 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POR LO TALIAN0 4 6 4 2 0 24 2 02 IONE LA CORTE SUPREMI Oggetto Finita SEZIONE TERZA CIVILE locazione Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7214/00 FIDUCCIA Presidente Dott. Gaetano PREDEN Rel. Consigliere Dott. Roberto LIMONGELLI Consigliere 10646 Cron. Dott. Antonio Consigliere Rep. 1082 Dott. Giovanni Battista PETTI Ud. 29/01/02 DURANTE Consigliere Dott. Bruno ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE dal Sig.IL SOLE 24 ORE SEN TENZA Richiesta copia sul ricorso proposto da: per diritti € 1.55 EDEN GARDEN SAS, in persona del suo legale sig.ra il 000- IL CANCELLIERE domiciliato in ROMA Imbriaco Danila, elettivamente presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato €0.77 L1500 ANCELLER MAURIZIO DE TILLA, con studio in 80121 NAPOLI VIA CARLO POERIO e l'Avvocato DONATO PESCA, il primo con delega a margine, il secondo con procura speciale del Dott. Notaio Elvira Bellelli Roma 8/1/2002, rep.n.44312; - ricorrente G041047
contro
DR IA, TU CE, TU LA, TU AN, in qualità di eredi del2002 254 defunto LL RA, elettivamente domiciliati 1 in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato IA CRISTINA PINTO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 437/99 della Corte d'Appello di SALERNO, emessa 1'11'11/99, depositata il 20/12/99; rg.861/98, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/02 dal Consigliere Dott. Roberto PREDEN;
udito l'Avvocato ALESSANDRO FALCONI MO (per delega avv. Donato Pesca); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 17.4.1998, ES Martu- scelli intimava alla S.a.s. DE EN licenza per fi- nita locazione al 30.9.1998 in relazione a locazione di immobile adibito ad attività ricettiva all'aria aperta e la citava contestualmente per la convalida davanti al Pretore di Sapri. A sostegno dell'intimazione deduceva che, con con- tratto del 30.9.1988, era stato anticipatamente rinno- vato, per la durata di dieci anni, l'originario con- 2 tratto stipulato il 15.10.1980 per eguale durata. L'intimata si opponeva, sostenendo che con il con- tratto del 30.9 1988 le parti avevano costituito un nuovo rapporto, per la cui cessazione il locatore avrebbe dovuto esperire il diniego motivato di rinnovo ai sensi degli artt. 28 e 29 della legge n. 392 del 1978. Il pretore non ordinava il rilascio e, previo muta- mento del rito, disponeva la prosecuzione del giudizio nelle forme del rito speciale. Il Tribunale di Sala Consilina, subentrato al sop- presso ufficio del pretore, definiva il giudizio con sentenza del 2.7.1999, con la quale, accogliendo la do- manda, dichiarava cessata la locazione alla data del 30.9.1998, condannava la conduttrice al rilascio, com- pensava le spese. Pronunciando sull'appello della DE EN, al quale aveva resistito il LI, la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 20.12.1999, lo rigettava e condannava l'appellante al pagamento delle spese del grado. Avverso la sentenza, non notificata, la DE EN ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 6.4.2000, affidandone l'accoglimento a tre motivi, ai quali ha resistito, con controricorso, il Martuscel- 3 li. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1230, 1231, 1597 c.c. e degli artt. 27, 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, nonché motivazione insufficiente illogica e contraddit- toria, la ricorrente deduce che erroneamente la corte d'appello ha ritenuto che il contratto stipulato il 30.9.1988 non costituiva un nuovo contratto, bensì mera rinnovazione dell'originario contratto del 15.10.1980. 2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1362 c.c., nonché motiva- zione insufficiente, contraddittoria ed illogica, dedu- ce il ricorrente che la corte d'appello avrebbe erro- neamente interpretato la clausola n. 2 del contratto, isolandola dal contesto della convenzione.
3. Con il terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 27, 28 e 29 della legge n. 392 del 1978, nonché motivazione insufficiente, con- traddittoria ed illogica, deduce la ricorrente che er- roneamente la corte d'appello ha dichiarato cessato il rapporto per finita locazione, laddove la cessazione era subordinata all'esperimento del diniego motivato di rinnovo alla prima scadenza.
4. I tre motivi, tra loro intimamente connessi, 4 possono essere congiuntamente esaminati e vanno disat- tesi.
5. Ha considerato la corte d'appello: che nei rapporti di locazione la sola variazione della misura del canone e la modificazione del termine di scadenza non sono di per sé indica di una novazione del rapporto, trattandosi di modificazioni accessorie della correlativa obbligazione e di modalità non rile- vanti ai fini della configurabilità di una novazione oggettiva, la quale postula il mutamento dell'oggetto e del titolo della prestazione (Cass. n. 6680/98); che il contratto del 30.9.1988 non costituiva no- vazione, bensì semplice rinnovo dell'originario con- tratto di durata decennale del 15.10.1980, atteso che erano rimasti immutati i soggetti (non rilevando la mo- dificazione dell'assetto interno della società, concer- nente la distinzione tra soci accomandanti ed accoman- datari), l'oggetto, la destinazione d'uso ed il titolo, ed era stato variato soltanto l'importo del canone, e considerato, in particolare, che la clausola I. 2 del contratto espressamente qualificava il contratto come rinnovazione del precedente;
che era in facoltà delle parti convenire antici- patamente la rinnovazione del precedente contratto per un ulteriore durata decennale, poiché era stata rispet- 5 tata la durata legale complessiva del rapporto, fissata in dodici anni dall'art. 27 della legge n. 392 del 1978; che si verteva quindi in tema di finita locazio- ne alla seconda scadenza.
6. Ora, le censure opposte dalla ricorrente alla decisione della corte territoriale si risolvono, in SO- stanza, nella contrapposizione all'accertamento compiu- to dal giudice di merito circa la qualificazione del contratto del 30.9.1988 come mera rinnovazione del pre- cedente rapporto, di una diversa qualificazione del contratto medesimo, sostenendo che si tratterebbe di negozio novativo. In tal modo, peraltro, si sollecita un non consen- tito riesame del merito, atteso che l'accertamento cir- ca la sussistenza o meno di un negozio novativo, risol- vendosi nella ricerca e nell'interpretazione della vo- lontà negoziale, costituisce indagine di fatto riserva- ta al giudice di merito, ed è incensurabile in sede di legittimità, se sorretto, come nella specie è sorretto, da motivazione adeguata, immune da vizi logici ed er- rori di diritto.
7. Il ricorso è rigettato.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
6 La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 68,00 oltre onorari in Euro 2500,00 (duemilacinquecento/00). Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la terza sezione civile della Corte di cassazione, il 29.1.2002. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Дайки Fiducia Depositata in Cancelleria 2.4.01 REA oggi, lì . IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 109T 129.11 CORTE SUPREMA GADNAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 1 17.1. 2012 10,66 serie 4 al n. 2120 versate € 119 17 MET apposta in calce alla copia autentica 101 1419.77 (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 806г 30,00 178,77 7