Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2017, n. 14606
CASS
Sentenza 15 febbraio 2017

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In tema di colpa omissiva, la posizione di garanzia che assume il gestore di un impianto sciistico in ordine all'incolumità degli sciatori prevede l'obbligo di recintare la pista ed apporre idonee segnaletiche e protezioni, o, in alternativa, rimuovere possibili fonti di rischio, ma solo in presenza di un pericolo determinato dalla conformazione dei luoghi che determini l'elevata probabilità di un'uscita di pista dello sciatore, apparendo inesigibile pretendere che tutta la pista sia recintata o che tutti i pericoli siano rimossi. (Fattispecie relativa a decesso di sciatore determinato dall'impatto con la testa di un masso, non protetto e non segnalato, situato ai bordi della pista).

Commentario1

  • 1Impianti sportivi: quali i limiti alla responsabilità del gestore.
    Camilla Benedetta Sutera · https://www.studioavvocatofeno.it/blog · 1 febbraio 2024

    La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1425 depositata il 12 gennaio 2024, muovendo da quanto accaduto presso un circuito di motocross, fa il punto sulle eventuali responsabilità dei gestori degli impianti sportivi c.d. rischiosi, quali ad esempio piscine, piste da sci e circuiti automobilistici e motociclistici. La IV Sezione penale, accogliendo il ricorso del gestore della pista da motocross, inizialmente condannato per il decesso di un centauro, ha ribadito la regola generale della inesegibilità delle condotte non prevedute dalla legge o, comunque, dalle relative federazioni sportive di riferimento. Il caso specifico Nel caso de quo, la vittima, dopo aver percorso il rettilineo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/02/2017, n. 14606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14606
Data del deposito : 15 febbraio 2017

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