Sentenza 7 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/03/2002, n. 3309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3309 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2002 |
Testo completo
Aula 'A' # 3309/ 02 IN NOME I L PO OL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Giovanni PRESTIPINO Presidente R.G. N. 11304/99 Dott. Fernando LUPI Consigliere Cron. 7689 Rel. Consigliere Dott. Natale CAPITANIO Rep. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Ud. 27/11/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: RE OM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FRANCESCO DE SANCTIS 4 SC. A int. 13, presso lo studio dell'avvocato PETTI GIAMPAOLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO 4589 MORIELLI, ANTONIO TODARO, LUIGI CANTARINI, PATRIZIA -1- TADRIS, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 19/99 del Tribunale di LAMEZIA TERME, depositata il 06/04/99 R.G.N. 51/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- RE OM
contro
INPS SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 12 luglio 1996 OM RA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Lamezia Terme l'INPS chiedendone la condanna al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità revocatogli a decorrere dal 1° dicembre 1994. L'assicurato deduceva che era affetto da ernia inguinale bilaterale recidivata dopo intervento chirurgico e che, per tale affezione, non poteva svolgere lavori faticosi con conseguente riduzione a meno di un terzo della sua capacità lavorativa. Disposta consulenza tecnica, con sentenza in data 18 marzo 1999 il Pretore adito rigettava la domanda ponendo a carico dell'INPS le spese di consulenza tecnica. Su appello del RA il Tribunale di Lamezia Terme confermava la sentenza pretorile impugnata osservando che il consulente tecnico d'ufficio nominato dal Pretore aveva esplicitamente rilevato che la malattia artrosica, il catarro bronchiale cronico e gli esiti di malattia peptica con dispepsia digestiva avevano scarsa rilevanza medico - legale ai fini della invalidità. Il Tribunale aggiungeva che il consulente, dando atto che il RA già si era sottoposto a intervento per ernia inguinale senza, tuttavia, nulla rilevare in ordine alla influenza degli esiti di tale intervento, aveva implicitamente negato quella rilevanza ai fini del riconoscimento della invalidità che l'appellante aveva, invece, sollecitato proprio in ragione della dedotta ernia inguinale recidivata non esaminata dalla consulenza tecnica. L'assicurato ricorre per cassazione con unico articolato motivo. L'INPS ha depositato procura. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico articolato motivo il ricorrente si duole che il Tribunale, in violazione dell'art.9 della legge n. 222 del 1984 e dell'art. 149 disp. att. c.p.c. non abbia preso in considerazione o abbia, comunque, erroneamente valutato la doglianza mossa in appello e corredata da una consulenza tecnica privata, a tenore della quale l'ernia inguinale bilaterale recidivata dopo intervento chirurgico costituiva una patologia invalidante. L'esecuzione di sforzi pesanti, infatti, comportava, secondo quanto detto dal consulente tecnico privato, un elevato rischio di complicanze quali lo strozzamento essendo costituita l'unica possibile terapia dall'intervento chirurgico che, d'altra parte, appariva difficoltoso per la sicura presenza di aderenze cicatriziali. Il ricorrente aggiunge che anche la broncopneumopatia e la spondiloartrosi si erano progressivamente aggravate e che il Tribunale non averse offerto specifiche ed esaurienti risposte alle specifiche censure mosse con l'appello né aves esplicitato le ragioni per le quali, anche ai sensi dell'art. 149 c.p.c., andavano disattese le doglianze mosse e corredate dalla consulenza tecnica privata. Il ricorso è fondato per quanto di ragione. Invero per la broncopneumopatia e per la spondiloartrosi v'era stata una valutazione da parte del consulente tecnico nominato dal Pretore, che aveva concluso per una non significativa limitazione al normale espletamento del lavoro svolto dal RA. Al riguardo il Tribunale con apprezzamento in fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità, aveva con congrua motivazione confermato la loro scarsa incidenza funzionale (modesto deficit ventilatorio per la broncopneumopatia, assenza di deficit funzionali per la malattia artrosica a carico della colonna cervicale e dei gomiti). Non altrettanto congrua, invece, appare la motivazione della sentenza impugnata in riferimento alle doglianze mosse dall'assicurato per gli esiti dell'ernia inguinale bilaterale recidivata. Infatti il giudice del gravame aveva arbitrariamente attribuito al silenzio del consulente tecnico d'ufficio sulla denunciata infermità (esiti di ernia inguinale bilaterale recidivata) una risposta positiva circa la sua irrilevanza, sol perché l'ausiliare si era limitato a descrivere il pregresso intervento senza affermare alcunché sui lamentati effetti negativi di tali esiti ai fini dell'invocata invalidità. Il Tribunale, invece, avrebbe dovuto specificamente rispondere, nominando all'occorrenza un nuovo consulente tecnico o richiamando il primo a chiarimenti, alle doglianze dell'assicurato appellante circa la sostenuta impossibilità di sottoporsi a sforzi fisici e di svolgere, in conseguenza, lavori faticosi a causa dei sopraggiunti esiti dell'ernia inguinale recidivata, tenendo presente che la sottoposizione a intervento chirurgico - con indici di rischio sempre presenti - non può costituire un rimedio terapeutico necessitato,del cui mancato uso possa essere gravato l'assicurato per non perdere il beneficio della prestazione previdenziale richiesta. La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria, la quale, nominando all'occorrenza un nuovo consulente tecnico o richiamando a chiarimenti lo stesso consulente tecnico in precedenza nominato, dovrà chiarire se e in quali termini i denunciati esiti dell'ernia inguinale bilaterale recidivata possano, e da quale data, influire sulla sussistenza del diritto del RA a percepire l'assegno di invalidità, tenendo presente che il RA medesimo non può perdere il beneficio della prestazione previdenziale richiesta per il fatto che non si sia sottoposto o non intenda sottoporsi a un intervente V V S chirurgico che ad esito positivo potrebbe eliminare la menomazione denunciata. 0 1 . T R
P.Q.M.
A La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Reggio Calabria. Così deciso in Roma il 27 novembre 2001. Mitale Capitanic CoveSavelle Il Consigliere estensore Il Presidente IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria ماندث 7 MAR. 2002 oggi, Quare realle IL CANCELLIERE R O C