Sentenza 30 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2001, n. 4772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4772 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2001 |
Testo completo
0477 2/0 1 N N O I Z A 2 KË / R 6 T - 2 S I . B I d.3/1/1; oggetto: irpef lavoro autonomo, presunzioni;
.R R G . L E .P L A R D T A . L U A B E B D A D I T I E R A S 1 REPUBBLICA ITALIANA I T T N 3 E R N 1 S E E . J ' T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A N F A M LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE CIVILE V-TRIBUTARIA стол 1, я 0188 composta dai magistrati Enrico Papa presidente Giulio Graziadei rel. consigliere NT Merone 66 Simonetta Sotgiu 66 Salvatore Di Palma 66 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da NT AS, elettivamente domiciliato in Roma, via Marcello Prestinari n. 13, presso l'avv. Giuseppe Ramadori, difeso dall'avv. Vincenzo Pizzutelli per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
Amministrazione delle finanze, in persona del Ministro;
147/01 이 intimata 4° 202/97 per la cassazione della sentenza del 19 maggio-2 luglio 1997) resa dalla Sezione 8° della Commissione tributaria regionale del Lazio;
sentiti il cons. Graziadei, che ha svolto la relazione della causa;
l'avv. Pizzutelli, per il ricorrente;
il Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore generale Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 'Ufficio delle imposte dirette di Frosinone, in rettifica della dichiarazione del rag. NT AS per l'irpef inerente al 1988, ha accertato un maggiore reddito di lavoro autonomo di lire 67.196.000, considerando che i corrispettivi denunciati, per prestazioni inerenti alla gestione della contabilità di ditte e società, erano inferiori a quelli previsti dalla tariffa professionale. La Commissione tributaria di primo grado di Frosinone ha annullato l'avviso di accertamento, accogliendo l'impugnazione del contribuente. La Commissione tributaria regionale del Lazio, in parziale adesione all'appello dell'Ufficio, ha riliquidato in lire 33.590.000 il maggiore imponibile, considerando: M 2 -che gli emolumenti dell'attività professionale, ove non regolati (come nella specie) da specifici patti contrattuali, sono quelli stabiliti dalle apposite tariffe, ai sensi dell'art. 2233 cod. civ.; -che, in assenza di quei patti, la percezione di compensi conformi alla tariffa integra presunzione grave, precisa e concordante;
-che l'Ufficio non aveva precisato se gli incarichi affidati al rag. AS riguardassero, oltre alla tenuta ed alla custodia della contabilità, anche la redazione dei bilanci e la presentazione delle , denunce fiscali e contributive, né se la remunerazione fosse da calcolarsi, in base alla tariffa, con criterio percentuale o con riferimento al numero di atti compiuti;
-che le incertezze dell'accertamento e la mancanza di riscontri sulle posizioni dei singoli clienti del AS giustificavano una determinazione del reddito in discussione “in modo sintetico", in misura pari al 50% dell'importo dedotto con l'avviso impugnato. NT AS, con ricorso notificato il 14 aprile 1998 all'Amministrazione delle finanze presso l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto la cassazione della sentenza della Commissione regionale, addebitandole, con due connessi motivi, di aver arbitrariamente e contraddittoriamente attribuito alla tariffa valore di presunzione sui compensi effettivamente ricevuti, nonostante la riconosciuta mancanza di dati sul contenuto e l'estensione degli incarichi professionali, così incorrendo anche in violazione del 3 divieto di praesumptio de praesumpto, nonché di aver illegittimamente sovrapposto una propria stima del reddito a quella operata dall'Ufficio, peraltro senza alcun sostegno probatorio. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto attività difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato. La rettifica è stata effettuata con metodo analitico-induttivo, ai , sensi dell'art. 38 terzo comma del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, mediante raffronto dei corrispettivi denunciati e di quelli contemplati dalla tariffa professionale dei ragionieri. I compensi tariffari minimi sono astrattamente idonei ad integrare presunzioni gravi, precise e concordanti circa l'entità in concreto dei ricavi del professionista, in applicazione delle regole generali degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. (riproposte dal citato art. 38 terzo comma), considerandosi la rilevante probabilità (id quod plerumque accidit) che i contraenti si siano conformati a disposizioni inderogabili. La ricostruzione nel singolo caso dei redditi di lavoro autonomo, in forza di dette presunzioni, è però subordinata alla certa identificazione delle prestazioni svolte, quale presupposto per individuare le voci tariffarie applicabili e gli onorari minimi da esse accordati. M La Commissione regionale ha ritenuto in proposito carente l'iniziativa dell'Ufficio, per difetto di allegazioni circa l'effettiva consistenza delle prestazioni svolte dal AS,AS, ed ha conseguenzialmente negato la possibilità d'individuare i criteri tariffari nella specie applicabili. In coerenza con tali rilievi, la Commissione doveva annullare l'accertamento, in assenza delle condizioni per la rettifica analitica con l'ausilio di presunzioni, mentre non poteva passare ad un accertamento di tipo sintetico, il quale implica, a norma del quarto comma del predetto art. 38, un distinto atto impositivo, riservato all'Ufficio, e del resto collegato a presupposti diversi. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con la cassazione della pronuncia impugnata, e conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ.. Le peculiarità della vicenda e la sua definizione in base a ragioni in diritto non specificamente addotte in sede di merito rendono equa la compensazione delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata, e, pronunciando nel merito, annulla l'avviso di accertamento, compensando le spese dell'intero giudizio. Roma, 30 gennaio 2001 il presidente tuico il consigliere rel. est. fawo ТО DEPOSITATO IN CANCELLERIA 5 Oggi. 30 MAR. 2001 IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio A M E R