Sentenza 7 luglio 2004
Massime • 1
Il reato di detenzione di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (art. 5 lett b) della legge 30 aprile 1962 n. 283) si configura con l'impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, senza che rilevi a tal fine la produzione di un danno alla salute, coseguentemente può essere qualificato quale reato di danno a condizione che si individui nell'interesse protetto dalla norma quello del rispetto del cd. ordine alimentare, ovvero quello del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte per la sua natura.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 07/07/2004, n. 35828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35828 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO IU - Presidente - del 07/07/2004
Dott. ZUMBO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - N. 1600
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - N. 19558/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO ER, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 19.7.2002 dal tribunale di Foggia, sez. dist. di San Severo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
1 - Con sentenza del 19.7.2002 il tribunale monocratico di Foggia, sezione distaccata di San Severo, in sede di opposizione a decreto penale, ha dichiarato ER e IU LE colpevoli del reato di cui all'art. 5 lett. b) e all'art. 6 legge 283/1962, perché, quali proprietari dell'Hotel Ristorante LE di S. Severo, avevano detenuto per la vendita e la distribuzione per il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione (accertato il 18.6.2000), e per l'effetto li ha condannati, con le attenuanti generiche, alla pena di 5.164 euro di ammenda ciascuno.
2 - Solo ER LE ha presentato ricorso per Cassazione, deducendo due motivi a sostegno.
Col primo denuncia erronea applicazione della norma incriminatrice, giacché il giudice monocratico ha ritenuto la contravvenzione contestata come reato di pericolo presunto, mentre le sezioni unite di questa corte, con sentenza 443/2002, hanno autorevolmente insegnato che ha natura di reato di danno.
Col secondo motivo lamenta difetto di motivazione, giacché il giudice, proprio in conseguenza dell'errata interpretazione della norma incriminatrice, ha omesso di valutare l'esistenza di un rapporto causale tra la condotta contestata e l'evento di danno, consistente, nel caso di specie, nella intossicazione alimentare patita da uno o due carabinieri che avevano cenato presso il ristorante LE.
3 - La prima censura si fonda su una scorretta lettura della sent. 443 del 9.1.2002 Sez. Un., Butti, rv. 220717, che giova riportare letteralmente nel passaggio che qui rileva. Osserva a un certo punto il supremo consesso nomofilattico;
"Occorre ora procedere ad un'ulteriore puntualizzazione. Dato il contenuto della disposizione (i.e. lett. b) dell'art. 5 legge 283/1962), si osserva, comunemente, che questa reca un reato di pericolo presunto. E l'affermazione si fonda nel ricondurre l'obbiettività della contravvenzione alla tutela della salute, diretto oggetto di protezione da parte delle altre lettere (dell'art. 5).
La richiesta osservanza dei precetti sulle modalità estrinseche di conservazione, in questa visuale, mira infatti a prevenire, con la repressione di condotte la cui pericolosità è stabilita iuris et de iure, la degradazione, la contaminazione, o l'alterazione del prodotto in sè, mutazioni che nelle altre parti dell'articolo 5 sono prese in considerazione come evento dannoso. (...)
Tanto detto, non pare tuttavia che la definizione della natura di reato di pericolo presunto data alla contravvenzione sia obbligata. Se alla norma in esame si riconosce il compito di tutelare l'ethos del consumatore, assicurando una protezione anche a quella sfera di tranquillità che ritrae dalla sicurezza che il prodotto sia giunto al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura, il reato che essa reprime è un reato di danno. E non v'ha dubbio che il legislatore può porsi tra i suoi fini anche quelli di benessere e che una ratio legis del genere di quella delineata non solo non eccede dall'ordinaria ragionevolezza, ma integra un elemento di fondazione di un "ordine alimentare", limite alla iniziativa economica privata, che si riallaccia all'utilità sociale". Come si vede, l'argomentazione è ipotetica e soprattutto mira a qualificare la contravvenzione de qua come reato di danno, non già perché lede la salute del consumatore, sebbene perché offende l'interesse immediato del consumatore a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le garanzie igieniche imposte dalla sua natura. In altri termini, il reato è di danno solo ove si ritenga che la norma tuteli direttamente questo interesse del consumatore, questo "ordine alimentare", prima ancora che la salute pubblica. Se tale è il senso dell'argomentazione della sentenza Butti è evidentemente irrilevante che la sentenza impugnata continui a qualificare la fattispecie come reato di pericolo presunto rispetto a un oggetto penale individuato direttamente nella tutela della salute pubblica.
Cambiando il termine di riferimento (l'interesse tutelato dalla norma incriminatrice) cambia anche la qualificazione dommatica del reato (di pericolo o di danno), giacché quello che per una tesi è reato di pericolo per la salute pubblica, diventa per l'altra tesi un reato di danno per l'ordine alimentare, cioè per l'interesse a che la sostanza alimentare giunga al consumo con le dovute garanzie igieniche;
ma non si modifica la struttura del reato, che resta sempre perimetrata solo dalla condotta di detenere per il commercio o il consumo sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, senza necessità che intervenga a perfezionarla anche un danno alla salute personale.
4 - Così chiarito l'errore logico su cui è fondato il primo motivo di ricorso, cade per conseguenza la giustificazione del secondo motivo.
Invero, il giudice di merito non aveva alcun obbligo di verificare il nesso causale tra la condotta contestata e la intossicazione alimentare patita da alcuni avventori del ristorante degli imputati:
e ciò sia che accogliesse la configurazione del reato di pericolo presunto (rispetto al bene "salute collettiva"), sia che accettasse la tesi del reato di danno (rispetto al bene "ordine alimentare"). Infatti in ogni caso l'effettiva lesione della salute non è evento richiesto per il perfezionamento del reato.
5 - Il ricorso va pertanto rigettato. Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente alle spese processuali. Considerato il contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di comminare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 settembre 2004