Sentenza 17 ottobre 2013
Massime • 1
L'attribuzione dei procedimenti alla cognizione del giudice collegiale, determinata da ragioni di connessione, diviene definitiva ed irrevocabile per effetto dell'esercizio dell'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio nella cancelleria del giudice, in applicazione del principio di "perpetuatio iurisdictionis". (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la competenza del tribunale in composizione collegiale in riferimento a reato di per sé attribuito alla cognizione del medesimo ufficio in composizione monocratica ritenendo irrilevante che per il reato commesso, rientrante nelle attribuzioni del giudice collegiale, fosse stata pronunciata sentenza di non luogo a procedere).
Commentario • 1
- 1. Quando si determinano gli effetti della connessione sull'attribuzione monocratica o collegialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 4 dicembre 2019
(Dichiarata la competenza del Tribunale di Genova in composizione monocratica a cui è stata disposta la trasmissione degli atti) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 33-quater) Il fatto Il Tribunale di Genova in composizione collegiale aveva, con ordinanza del 17 maggio 2018, sollevato conflitto ai sensi dell'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. in riferimento al provvedimento in data 22 febbraio 2018 con il quale lo stesso Tribunale in composizione monocratica aveva ritenuto che la cognizione del procedimento nei confronti degli imputati dei reati loro rispettivamente contestati, commessi nella gestione della discarica di S. – appartenesse al Tribunale in composizione collegiale …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/10/2013, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 17/10/2013
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 3334
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - Consigliere - N. 22771/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIBUNALE SANTA MARIA CAPUA VETERE CONFLITTO;
nei confronti di:
TRIBUNALE SEZ. DIST. PIEDIMONTE MATESE;
con l'ordinanza n. 800/2013 TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE, del 07/05/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOCATELLI Giuseppe;
sentite le conclusioni del PG Dott. Aniello Roberto che ha chiesto di dichiarare la competenza del Tribunale collegiale di Santa Maria Capua Vetere.
RITENUTO IN FATTO
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva nei confronti di MO OR sentenza di non luogo a procedere per il reato di cui all'art. 323 cod. pen., mentre ne disponeva il rinvio a giudizio davanti al giudice monocratico del Tribunale per l'imputazione relativa alla contravvenzione in materia edilizia prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).
Il Giudice monocratico del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ritenuto che ai fini della individuazione del giudice competente dovesse farsi comunque riferimento alla originaria richiesta di rinvio a giudizio comprensiva del capo di imputazione relativo al reato di cui all'art. 323 cod. pen., determinante la competenza per connessione del giudice collegiale, disponeva la trasmissione degli atti al Tribunale in composizione collegiale.
Con ordinanza del 7.5.2013 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale proponeva conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 cod. proc. pen., osservando che per effetto della sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell'udienza preliminare era venuta meno la competenza per connessione del giudice collegiale prevista dall'art. 33 quater cod. proc. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il conflitto in oggetto deve essere regolato con la dichiarazione della competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale.
Preliminarmente si rileva l'ammissibilità del conflitto di competenza tra il tribunale in composizione monocratica ed il tribunale in composizione collegiale, in quanto, per effetto della decisione contrastante dei due organi giurisdizionali, si realizza una situazione di stasi processuale riconducibile ad uno dei casi "analoghi" previsti dall'art. 28 c.p.p., comma 2, la cui risoluzione è rimessa alla Corte di Cassazione (Sez. 1, n. 45247 del 22/10/2003, Patanè, Rv. 226819).
Le regole sulla competenza derivante dalla connessione costituiscono un criterio originario ed autonomo di attribuzione della competenza, il quale, in applicazione del principio della "perpetuatio iurisdictionis", opera per tutto il corso del processo anche nel caso in cui venute meno, in seguito a provvedimento di separazione o per altro motivo, le ragioni che hanno determinato l'originario radicamento della competenza per connessione. (in tal senso Sez. U, n. 27343 del 28/02/2013, Taricco, Rv. 255345; Sez. 1, n. 6754 del 30/04/1996, Biasoli ed altri, Rv. 205179). Il termine a decorrere dal quale diviene definitiva ed irrevocabile l'attribuzione della competenza per connessione deve individuarsi nel momento in cui il procedimento penale assume natura giurisdizionale, mediante l'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 405 cod. proc. pen. effettuata con la richiesta di rinvio a giudizio depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice.
Nel caso in esame la separazione del procedimento per il reato previsto dall'art. 323 cod. pen., determinante la competenza del giudice collegiale anche per il reato connesso di competenza del giudice monocratico ai sensi dell'art. 33 quater cod. proc. pen., è intervenuta nel corso dell'udienza preliminare, dopo che la richiesta di rinvio a giudizio relativa ai entrambi i reati connessi aveva definitivamente radicato la competenza per connessione in capo al Tribunale in composizione collegiale.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in composizione collegiale cui dispone trasmettersi gli atti. Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2014