Sentenza 22 aprile 2004
Massime • 1
È abnorme, perché determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del tribunale, in composizione monocratica, che dichiari la nullità dell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione penale ai sensi dell'art. 409, comma quinto, cod. proc. pen. (cosiddetta "imputazione coatta"), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis cod. proc. pen., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari (v. Corte cost., ord. 4 novembre 2002, n. 460, e 20 novembre 2002, n. 491).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/04/2004, n. 24672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24672 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 22/04/2004
Dott. DE GRAZIA Benito R. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - N. 790
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 47245/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma, in composizione monocratica, in data 27 novembre 2002;
nei confronti di:
TO IA RI, n. in Palermo il 12.01.1941;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Vista la richiesta del P.G., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott.ssa Anna RI De Sandro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma in composizione monocratica;
OSSERVA
1. Il 27 novembre 2002, nel corso di un procedimento penale nei confronti di IA RI Lo AS per imputazione di cui agli artt. 624, 625, c. 2^, c.p., il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, disponeva la restituzione degli atti al P.M. sul rilievo che "risulta totalmente omesso l'avviso ex art. 415-bis c.p.p.". Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma. Premette che era stata formulata richiesta di archiviazione e che il G.I.P. aveva invece disposto di emettere citazione a giudizio nei confronti di Lo AS in ordine al reato suindicato;
deduce che illegittimamente il giudice aveva ritenuto l'applicazione del citato art. 415-bis nel caso di specie, di imputazione coatta.
3. Il ricorso è fondato.
Invero, ai sensi dell'art. 415-bis, 1 c., c.p.p., l'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari è dovuto se il P.M. "non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411". La Corte Costituzionale, dopo aver premesso che "la lettera della legge è chiara" al riguardo, ha altresì rilevato che, "d'altra parte - posto che la funzione dell'avviso di cui al richiamato articolo 415-bis appare essere chiaramente quella di assicurare una fase di 'contraddittorio' tra indagato e pubblico ministero, in ordine alla completezza delle indagini - consegue che l'espletamento di quella fase e la garanzia di uno specifico ius ad loquendum dell'indagato in tanto si giustificano, in quanto il pubblico ministero intenda coltivare una prospettiva di esercizio dell'azione penale;
altrimenti, infatti, si determinerebbe un anomalo 'controllo' dell'indagato in vista di un'eventuale richiesta di archiviazione, non soltanto del tutto superfluo nel quadro delle garanzie che il sistema deve approntare, ma addirittura 'anticipato' rispetto allo specifico scrutinio riservato al giudice per le indagini preliminari". Inoltre, "quando... ricorre una ipotesi di esercizio dell'azione penale conseguente all'ordine di formulare l'imputazione a seguito di richiesta di archiviazione non accolta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini trova necessariamente sede nella udienza in camera di consiglio, che il giudice è tenuto a fissare ove la domanda di 'inazione' del pubblico ministero non possa trovare accoglimento" (Corte Cost, ord. n. 460/2002; id., ord. n. 491/2002). Ne consegue che è abnorme, perché determina una illegittima regressione del procedimento, lesiva anche del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del G.I.P. che dichiari la nullità dell'atto con il quale il P.M. promuova l'azione penale ai sensi dell'art. 409.5 c.p.p. (c.d. imputazione coatta), sull'erroneo presupposto che atto debba essere preceduto dall'avviso di cui all'art. 415-bis c.p.p. (cfr. Cass., Sez. 6^, n. 5369/2003; id., Sez. 6^, n. 439/2003).
4. Il provvedimento impugnato va, dunque, annullato senza rinvio e gli atti vanno restituiti al Tribunale monocratico di Roma per il prosieguo di legge.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti per il prosieguo al tribunale monocratico di Roma.
Così deciso in Roma, il 22 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 31 maggio 2004