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Sentenza 21 aprile 2026
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/04/2026, n. 14529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14529 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE TO nato a [...] il [...] SE LU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/05/2025 della Corte d'appello di Campobasso Visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GIOVANNI TI NI, che ha concluso, riportandosi alla memoria già depositata, per il rigetto del ricorso di LE TO e per l'inammissibilità del ricorso di SE LU. L'avv. Domenico Pignata, quale sostituto processuale dell’avv.ti Antonio Pollio, difensore di SE, e dell’avv. Carlo de Pascale, difensore di LE, ha insistito nell'accoglimento di entrambi i ricorsi, riportandosi integralmente ai rispettivi motivi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 22.5.2025, la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di LE TO Penale Sent. Sez. 5 Num. 14529 Anno 2026 Presidente: AR RI TO SL Relatore: SS RE Data Udienza: 01/04/2026 2 e SE LU, che li aveva dichiarati colpevoli dei reati resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato, ritenuto di non dover applicare la recidiva e rimodulando l’aumento per la continuazione, ha ridotto la pena inflitta agli imputati in anni 1, mesi 4, giorni 10 di reclusione ed € 600 di multa, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di LE deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce violazione dell’art. 337 c.p. e vizi di motivazione sul riconoscimento della responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) in assenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte di appello ritiene che la condotta consumata dall'imputato integri il reato di resistenza a pubblico ufficiale perché la fuga posta in essere a bordo dell'autovettura ha messo in pericolo l'altrui incolumità. Tuttavia, essa non spiega quale siano state le condotte di guida che oltrepassando il limite della fuga in auto abbiano effettivamente posto in pericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali e degli altri utenti della strada. Valutazione che va effettuata in concreto tenendo conto del tipo di strada percorsa, dell'orario e delle condizioni di traffico, dovendosi ritenere - nel caso di fuga - che la violenza sia proprio la condotta di guida spericolata laddove questa è assente nel caso di specie. 3.2.Col secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A riguardo vi è solo un generico riferimento circa le complessive modalità della condotta oltre che al casellario giudiziale dal quale deriverebbe una chiara inclinazione a delinquere. Gli elementi presi in considerazione dalla Corte territoriale sono già costitutivi delle circostanze aggravanti contestate o comunque costitutivi del reato contestato - la fuga a velocità elevata con l'autovettura. Pertanto, non si ritiene siano suscettibili di valutazione anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello di contro avrebbe dovuto valutare gli ulteriori aspetti di cui all'art. 133 cod. pen., sottolineati peraltro dalla difesa, quale il comportamento collaborativo dell'imputato estrinsecatosi anche mediante immediate dichiarazioni confessorie all'atto dell'arresto. A tale circostanza i giudici di merito si limitano ad attribuire una connotazione esclusivamente utilitaristica senza tuttavia adeguatamente motivarne le ragioni. 3 4. Il ricorso di SE si fonda su unico motivo con cui si denuncia violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di nullità per omesso intervento al giudizio di primo grado dell’imputato “che era detenuto per i fatti di causa”, non tradotto e non rinunciante, non potendosi attribuire valore di rinuncia implicita a comparire – come erroneamente fatto dai giudici di merito – al contenuto della comunicazione inviata dal detenuto il 21.10.2023. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell’interesse di LE TO è inammissibile perché generico e meramente reiterativo. Fondato è, invece, il ricorso proposto nell’interesse del SE. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di LE. 2.1. Il primo motivo è meramente reiterativo di questioni afferenti la ricostruzione in fatto della fuga posta in essere dal ricorrente e alla sua valenza penale ai sensi dell’art. 337 c.p., già oggetto di congrua e puntuale valutazione nel provvedimento impugnato. La sentenza della Corte di appello, il cui contenuto si salda peraltro con quello della pronuncia di primo grado, conforme sul punto, ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi dell’ipotesi di cui all’art. 337 c.p. contestata al capo a) dell’imputazione. Ha in particolare osservato, la sentenza impugnata, come i militi si ponevano all'inseguimento del veicolo condotto dal ricorrente per circa 20 chilometri, azionando i dispositivi luminosi e lampeggiando intimavano l'alt alla vettura, ma l'autista aumentava pericolosamente l'andatura di marcia, dandosi alla fuga a forte velocità tanto da terminare la propria corsa impattando contro il guardrail, finendo sul terreno adiacente. In conformità alla giurisprudenza assolutamente prevalente, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga alla guida di una autovettura e, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla sola fuga in macchina, ma ponga deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, 4 l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada, ostacolando di fatto l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell’inseguitore una percezione di pericolo per l'incolumità propria o di terzi. È di tutta evidenza – conclude la Corte di merito – come gli imputati, dopo un inseguimento ad alta velocità per circa venti chilometri, hanno perso il controllo del veicolo – il plurale è dovuto al fatto che il ricorrente non era da solo in macchina - e si sono andati a schiantare contro il guardrail, sicché avrebbero potuto travolgere terze persone. Deve trarsi, quindi, in via di logica univoca, la sussistenza di una situazione di pericolo indotta dalla condotta posta in essere. Sicché alcun dubbio residua sulla consumazione del reato ex art. 337 cod. pen. 2.2. Congruamente motivato, con riferimento ai precedenti e alle modalità del fatto, deve ritenersi anche il diniego delle attenuanti generiche. Occorre al riguardo ricordare che secondo il costante orientamento di questa Corte la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p., di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 che ha precisato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente). Sicché il riferimento operato nel caso di specie dalla Corte di merito, oltre che alle modalità del fatto che hanno messo in pericolo la pubblica incolumità, ai cospicui precedenti penali risultanti a carico dell’imputato – che ha peraltro posto in essere il fatto mentre era sottoposto a misura cautelare - deve ritenersi certamente esaustivo ed assorbente, facendo degradare la confessione, peraltro resa a fronte dell’evidenza, ad aspetto ininfluente ai fini che occupano. Né il riferimento alle modalità del fatto sotto il profilo della grave esposizione a pericolo conseguente alla condotta del ricorrente si è risolta in una sorta di 5 duplicazione di elementi già considerati ad altri fini, che secondo il ricorso sarebbe preclusa. Una tale preclusione non si evince affatto dalle disposizioni di cui all’art. 62-bis cod. pen. Tale articolo, rimandando alle altre circostanze diverse da quelle di cui all’art. 62 cod. pen., ha inteso estendere la possibilità di diminuzione della pena consentendo di valorizzare anche proprio quelle particolari modalità del fatto che il ricorso ritiene che non possano essere, invece, considerate in negativo in quanto già valutate ad altri fini (perché ad esempio già considerate quali elemento costitutivo del reato). Tuttavia, la valutazione in negativo delle modalità del fatto, sotto il profilo della loro gravità, è piuttosto rafforzativa delle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’art. 62-bis, infatti, richiedendo in positivo l’emersione di circostanze idonee a incidere sulla determinazione della pena, a rigore comporta che per giustificare il rigetto della richiesta in argomento è sufficiente che non emergano elementi positivi di valutazione, con la conseguenza che le particolari gravi circostanze del fatto costituiscono piuttosto il riscontro in negativo della insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle attenuanti generiche. D’altronde la valutazione sottesa alla determinazione della pena è comunque nel suo complesso unitaria, sicché, ove determinati aspetti fattuali sono ritenuti gravi e quindi rilevanti ai fini della individuazione della pena, essi rimangono tali e ben possono assumere valenza negativa anche ad altri fini. In altri termini, il giudizio sulle attenuanti generiche, pur nel doveroso riferirsi agli eventuali elementi positivi di valutazione emersi, non deve tuttavia necessariamente ritenerli capaci di prevalere sulle emergenze di segno negativo. 2. Il ricorso nell’interesse di SE LU è invece fondato. Innanzitutto, non può ritenersi, a differenza di quanto assume il Procuratore generale, il difetto di autosufficienza del ricorso, risultando ad esso allegati atti di indubbio rilievo ai fini che occupano (verbali di udienza e dichiarazione del SE del 20.10.23), e tenuto conto che, trattandosi di questione processuale, a questa Corte non è precluso l’accesso al fascicolo per verificare la fondatezza di quanto dedotto dalla difesa. Anzi, risultando elementi indicativi dello stato detentivo dell’imputato in concomitanza della celebrazione del processo in primo grado, come già segnalati dalla difesa dinanzi alla Corte di appello, questo Collegio ha disposto l’acquisizione della posizione giuridica del SE, acquisendo la relativa certificazione del D.A.P., dalla quale risulta che SE LU è stato ristretto in carcere dal 24.6.2023 fino al 7.7.2025. 6 Sicché, a fronte della dichiarazione del 20.10.2023, inviata il 21.10.2023 – risultata allegata al verbale dell’udienza del 23.2.2024 - con cui il SE comunicava, nell’ambito del presente procedimento, al Tribunale di LA, di voler essere giudicato col rito abbreviato, facendo espresso riferimento al suo stato detentivo presso la Casa circondariale di Poggioreale – circostanza che trova specifico riscontro nella certificazione del D.A.P. - il Tribunale medesimo avrebbe dovuto disporre la traduzione del predetto per l’udienza del 23.2.2024 o quanto meno accertarsi dell’effettivo perdurante stato detentivo dell’imputato disponendo il rinvio dell’udienza. Veniva invece celebrato il giudizio abbreviato in assenza dell’imputato. La relativa eccezione di nullità assoluta per la mancata traduzione dell’imputato, sollevata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello, è stata, poi, da questa rigettata sul presupposto che il SE con la nota del 20.10.2023 aveva chiesto di essere giudicato col rito abbreviato senza altro aggiungere e aveva quindi implicitamente rinunciato a comparire. In diritto, tale argomento, come pure, in premessa, osserva il Procuratore generale, non convince. Alla luce dell’insegnamento delle Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, ed avendo chiarito il non pertinente richiamo tanto a Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Rv. 273736 (in tema di patteggiamento) quanto a Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv. 284623 (in tema di concordato in appello), la tesi della rinuncia a comparire implicita nella richiesta di rito abbreviato è stata infatti già decisamente esclusa da Sez. 5, n. 51194, del 20/10/2023 (n.m.), con argomenti pienamente condivisi da questo Collegio. Tale pronuncia ha, in particolare, affermato il contrario principio di diritto per cui “in caso di giudizio abbreviato, in virtù della norma fissata dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., applicabile in virtù del rinvio disposto dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., quando l'imputato detenuto non si presenta all'udienza, per l'impossibilità di comparirvi per il legittimo impedimento rappresentato dallo stato detentivo, cui trovasi sottoposto anche per altra causa, spetta al giudice disporre il rinvio ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato detenuto, senza che sia necessaria una sua richiesta in tal senso, posto che egli deve essere posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eventualmente rendendo spontanee dichiarazioni o chiedendo di essere interrogato, come previsto dall'art. 421, comma 2, cod. proc. pen.”. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la restrizione dell'imputato - anche agli arresti domiciliari per 7 altra causa - documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso, e hanno chiarito in motivazione che: «L'assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe sul giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante». Il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui solo la volontà dell’imputato di non partecipare al processo espressa in maniera inequivoca può superare l’impedimento costituito dallo stato detentivo, ha carattere generale e costituisce una premessa da cui non si può prescindere. D’altronde la fictio della presenza ex lege dell’imputato di cui all’art. 420, comma 2- ter, cod. proc. pen. attiene al profilo della presenza dell’imputato – e non a quello della sua effettiva partecipazione al processo - e si fonda sul fatto che la richiesta scritta di ammissione ad un rito speciale, segnatamente, nel caso di specie, il rito abbreviato, o la procura speciale in tal senso danno garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo a carico dell’imputato. In tali casi l’imputato può quindi essere dichiarato, e considerato assente, ed è rappresentato dal difensore come in tutti i casi di assenza. Ma come in tutti i casi di assenza affinchè possa procedersi alla dichiarazione di assenza – astrattamente pronunciabile sulla base della regolarità della citazione in giudizio e della indicata fictio - non devono a monte constare fatti idonei a precludere all’imputato di prendere parte effettiva al processo, incidendo sulla concreta esplicazione della scelta di partecipare o meno al processo che la citazione a giudizio pure mira ad assicurare (unitamente alla conoscenza in sé dell’imputazione e del processo). La libera scelta dell’imputato estrinsecata con la richiesta scritta di ammissione ad un rito speciale o con la procura speciale a rigore attiene al rito e non alla sua partecipazione al processo e può quindi essere valutata ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, sempre che non risultino a monte fattori che impediscano all’imputato di partecipare al giudizio, tra i quali si annovera senza 8 dubbio lo stato detentivo, superabili solo con un’inequivoca manifestazione di rinuncia a presenziare da parte dell’imputato (che in sede di abbreviato può, ai sensi dell'art. 421, comma 2, cod. proc. pen. «rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65», per esercitare pienamente il proprio diritto di difesa). 3. Tanto premesso, sancita la nullità, assoluta ed insanabile, del processo svoltosi senza che l'imputato detenuto vi abbia potuto partecipare, non essendone stata disposta la traduzione (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923), va dichiarata la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado pronunciate nei confronti di SE LU in relazione ai reati ascrittigli, perché il giudizio celebrato a suo carico dinanzi al Tribunale di LA è stato inficiato, in ragione della sua incolpevole mancata partecipazione, da invalidità insanabile. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di LA per l'ulteriore corso. Dalle considerazioni svolte in relazione alla posizione di LE TO, deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso dal medesimo proposto, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente a SE LU, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di LA, per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di LE TO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SS RI TO SL AR 9
udita la relazione svolta dal Consigliere Renata Sessa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, GIOVANNI TI NI, che ha concluso, riportandosi alla memoria già depositata, per il rigetto del ricorso di LE TO e per l'inammissibilità del ricorso di SE LU. L'avv. Domenico Pignata, quale sostituto processuale dell’avv.ti Antonio Pollio, difensore di SE, e dell’avv. Carlo de Pascale, difensore di LE, ha insistito nell'accoglimento di entrambi i ricorsi, riportandosi integralmente ai rispettivi motivi. RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 22.5.2025, la Corte di Appello di Campobasso, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado nei confronti di LE TO Penale Sent. Sez. 5 Num. 14529 Anno 2026 Presidente: AR RI TO SL Relatore: SS RE Data Udienza: 01/04/2026 2 e SE LU, che li aveva dichiarati colpevoli dei reati resistenza a pubblico ufficiale e furto aggravato, ritenuto di non dover applicare la recidiva e rimodulando l’aumento per la continuazione, ha ridotto la pena inflitta agli imputati in anni 1, mesi 4, giorni 10 di reclusione ed € 600 di multa, confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorrono per cassazione entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori di fiducia. 3. Il ricorso di LE deduce due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 3.1.Col primo motivo deduce violazione dell’art. 337 c.p. e vizi di motivazione sul riconoscimento della responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (capo a) in assenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte di appello ritiene che la condotta consumata dall'imputato integri il reato di resistenza a pubblico ufficiale perché la fuga posta in essere a bordo dell'autovettura ha messo in pericolo l'altrui incolumità. Tuttavia, essa non spiega quale siano state le condotte di guida che oltrepassando il limite della fuga in auto abbiano effettivamente posto in pericolo l'incolumità dei pubblici ufficiali e degli altri utenti della strada. Valutazione che va effettuata in concreto tenendo conto del tipo di strada percorsa, dell'orario e delle condizioni di traffico, dovendosi ritenere - nel caso di fuga - che la violenza sia proprio la condotta di guida spericolata laddove questa è assente nel caso di specie. 3.2.Col secondo motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 133 c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. A riguardo vi è solo un generico riferimento circa le complessive modalità della condotta oltre che al casellario giudiziale dal quale deriverebbe una chiara inclinazione a delinquere. Gli elementi presi in considerazione dalla Corte territoriale sono già costitutivi delle circostanze aggravanti contestate o comunque costitutivi del reato contestato - la fuga a velocità elevata con l'autovettura. Pertanto, non si ritiene siano suscettibili di valutazione anche ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di appello di contro avrebbe dovuto valutare gli ulteriori aspetti di cui all'art. 133 cod. pen., sottolineati peraltro dalla difesa, quale il comportamento collaborativo dell'imputato estrinsecatosi anche mediante immediate dichiarazioni confessorie all'atto dell'arresto. A tale circostanza i giudici di merito si limitano ad attribuire una connotazione esclusivamente utilitaristica senza tuttavia adeguatamente motivarne le ragioni. 3 4. Il ricorso di SE si fonda su unico motivo con cui si denuncia violazione di legge e di motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l’eccezione di nullità per omesso intervento al giudizio di primo grado dell’imputato “che era detenuto per i fatti di causa”, non tradotto e non rinunciante, non potendosi attribuire valore di rinuncia implicita a comparire – come erroneamente fatto dai giudici di merito – al contenuto della comunicazione inviata dal detenuto il 21.10.2023. 3. I ricorsi sono stati trattati - ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni – su richiesta, con l’intervento delle parti che hanno rassegnato le conclusioni indicate in epigrafe. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso proposto nell’interesse di LE TO è inammissibile perché generico e meramente reiterativo. Fondato è, invece, il ricorso proposto nell’interesse del SE. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di LE. 2.1. Il primo motivo è meramente reiterativo di questioni afferenti la ricostruzione in fatto della fuga posta in essere dal ricorrente e alla sua valenza penale ai sensi dell’art. 337 c.p., già oggetto di congrua e puntuale valutazione nel provvedimento impugnato. La sentenza della Corte di appello, il cui contenuto si salda peraltro con quello della pronuncia di primo grado, conforme sul punto, ha adeguatamente motivato le ragioni per cui ha ritenuto la ricorrenza degli estremi oggettivi e soggettivi dell’ipotesi di cui all’art. 337 c.p. contestata al capo a) dell’imputazione. Ha in particolare osservato, la sentenza impugnata, come i militi si ponevano all'inseguimento del veicolo condotto dal ricorrente per circa 20 chilometri, azionando i dispositivi luminosi e lampeggiando intimavano l'alt alla vettura, ma l'autista aumentava pericolosamente l'andatura di marcia, dandosi alla fuga a forte velocità tanto da terminare la propria corsa impattando contro il guardrail, finendo sul terreno adiacente. In conformità alla giurisprudenza assolutamente prevalente, in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che si dia alla fuga alla guida di una autovettura e, per sottrarsi alle forze dell'ordine, non si limiti alla sola fuga in macchina, ma ponga deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida obiettivamente pericolosa, 4 l’incolumità personale degli agenti inseguitori o degli altri utenti della strada, ostacolando di fatto l'esercizio della funzione pubblica ed inducendo nell’inseguitore una percezione di pericolo per l'incolumità propria o di terzi. È di tutta evidenza – conclude la Corte di merito – come gli imputati, dopo un inseguimento ad alta velocità per circa venti chilometri, hanno perso il controllo del veicolo – il plurale è dovuto al fatto che il ricorrente non era da solo in macchina - e si sono andati a schiantare contro il guardrail, sicché avrebbero potuto travolgere terze persone. Deve trarsi, quindi, in via di logica univoca, la sussistenza di una situazione di pericolo indotta dalla condotta posta in essere. Sicché alcun dubbio residua sulla consumazione del reato ex art. 337 cod. pen. 2.2. Congruamente motivato, con riferimento ai precedenti e alle modalità del fatto, deve ritenersi anche il diniego delle attenuanti generiche. Occorre al riguardo ricordare che secondo il costante orientamento di questa Corte la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice di merito con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, e quindi anche sui soli elementi ritenuti ostativi alla concessione del beneficio la cui configurabilità preclude la disamina degli altri parametri dell'art.133 c.p., di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (cfr. ex plurimis Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 che ha precisato che al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente). Sicché il riferimento operato nel caso di specie dalla Corte di merito, oltre che alle modalità del fatto che hanno messo in pericolo la pubblica incolumità, ai cospicui precedenti penali risultanti a carico dell’imputato – che ha peraltro posto in essere il fatto mentre era sottoposto a misura cautelare - deve ritenersi certamente esaustivo ed assorbente, facendo degradare la confessione, peraltro resa a fronte dell’evidenza, ad aspetto ininfluente ai fini che occupano. Né il riferimento alle modalità del fatto sotto il profilo della grave esposizione a pericolo conseguente alla condotta del ricorrente si è risolta in una sorta di 5 duplicazione di elementi già considerati ad altri fini, che secondo il ricorso sarebbe preclusa. Una tale preclusione non si evince affatto dalle disposizioni di cui all’art. 62-bis cod. pen. Tale articolo, rimandando alle altre circostanze diverse da quelle di cui all’art. 62 cod. pen., ha inteso estendere la possibilità di diminuzione della pena consentendo di valorizzare anche proprio quelle particolari modalità del fatto che il ricorso ritiene che non possano essere, invece, considerate in negativo in quanto già valutate ad altri fini (perché ad esempio già considerate quali elemento costitutivo del reato). Tuttavia, la valutazione in negativo delle modalità del fatto, sotto il profilo della loro gravità, è piuttosto rafforzativa delle ragioni del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. L’art. 62-bis, infatti, richiedendo in positivo l’emersione di circostanze idonee a incidere sulla determinazione della pena, a rigore comporta che per giustificare il rigetto della richiesta in argomento è sufficiente che non emergano elementi positivi di valutazione, con la conseguenza che le particolari gravi circostanze del fatto costituiscono piuttosto il riscontro in negativo della insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle attenuanti generiche. D’altronde la valutazione sottesa alla determinazione della pena è comunque nel suo complesso unitaria, sicché, ove determinati aspetti fattuali sono ritenuti gravi e quindi rilevanti ai fini della individuazione della pena, essi rimangono tali e ben possono assumere valenza negativa anche ad altri fini. In altri termini, il giudizio sulle attenuanti generiche, pur nel doveroso riferirsi agli eventuali elementi positivi di valutazione emersi, non deve tuttavia necessariamente ritenerli capaci di prevalere sulle emergenze di segno negativo. 2. Il ricorso nell’interesse di SE LU è invece fondato. Innanzitutto, non può ritenersi, a differenza di quanto assume il Procuratore generale, il difetto di autosufficienza del ricorso, risultando ad esso allegati atti di indubbio rilievo ai fini che occupano (verbali di udienza e dichiarazione del SE del 20.10.23), e tenuto conto che, trattandosi di questione processuale, a questa Corte non è precluso l’accesso al fascicolo per verificare la fondatezza di quanto dedotto dalla difesa. Anzi, risultando elementi indicativi dello stato detentivo dell’imputato in concomitanza della celebrazione del processo in primo grado, come già segnalati dalla difesa dinanzi alla Corte di appello, questo Collegio ha disposto l’acquisizione della posizione giuridica del SE, acquisendo la relativa certificazione del D.A.P., dalla quale risulta che SE LU è stato ristretto in carcere dal 24.6.2023 fino al 7.7.2025. 6 Sicché, a fronte della dichiarazione del 20.10.2023, inviata il 21.10.2023 – risultata allegata al verbale dell’udienza del 23.2.2024 - con cui il SE comunicava, nell’ambito del presente procedimento, al Tribunale di LA, di voler essere giudicato col rito abbreviato, facendo espresso riferimento al suo stato detentivo presso la Casa circondariale di Poggioreale – circostanza che trova specifico riscontro nella certificazione del D.A.P. - il Tribunale medesimo avrebbe dovuto disporre la traduzione del predetto per l’udienza del 23.2.2024 o quanto meno accertarsi dell’effettivo perdurante stato detentivo dell’imputato disponendo il rinvio dell’udienza. Veniva invece celebrato il giudizio abbreviato in assenza dell’imputato. La relativa eccezione di nullità assoluta per la mancata traduzione dell’imputato, sollevata dalla difesa dinanzi alla Corte di appello, è stata, poi, da questa rigettata sul presupposto che il SE con la nota del 20.10.2023 aveva chiesto di essere giudicato col rito abbreviato senza altro aggiungere e aveva quindi implicitamente rinunciato a comparire. In diritto, tale argomento, come pure, in premessa, osserva il Procuratore generale, non convince. Alla luce dell’insegnamento delle Sez. U. n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, ed avendo chiarito il non pertinente richiamo tanto a Sez. 6, n. 22312 del 24/04/2018, Rv. 273736 (in tema di patteggiamento) quanto a Sez. 6, n. 19336 del 15/03/2023, Rv. 284623 (in tema di concordato in appello), la tesi della rinuncia a comparire implicita nella richiesta di rito abbreviato è stata infatti già decisamente esclusa da Sez. 5, n. 51194, del 20/10/2023 (n.m.), con argomenti pienamente condivisi da questo Collegio. Tale pronuncia ha, in particolare, affermato il contrario principio di diritto per cui “in caso di giudizio abbreviato, in virtù della norma fissata dall'art. 420, comma 2-ter, cod. proc. pen., applicabile in virtù del rinvio disposto dall'art. 441, comma 1, cod. proc. pen., quando l'imputato detenuto non si presenta all'udienza, per l'impossibilità di comparirvi per il legittimo impedimento rappresentato dallo stato detentivo, cui trovasi sottoposto anche per altra causa, spetta al giudice disporre il rinvio ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato detenuto, senza che sia necessaria una sua richiesta in tal senso, posto che egli deve essere posto in condizione di esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, eventualmente rendendo spontanee dichiarazioni o chiedendo di essere interrogato, come previsto dall'art. 421, comma 2, cod. proc. pen.”. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 7635 del 30/09/2021, dep. 2022, Costantino, Rv. 282806, hanno enunciato il principio di diritto secondo cui la restrizione dell'imputato - anche agli arresti domiciliari per 7 altra causa - documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell'imputato stesso, e hanno chiarito in motivazione che: «L'assenza può costituire chiara espressione della abdicazione del diritto a partecipare solo ove non risulti in alcun modo la presenza di un impedimento e possa essere ricondotta univocamente ad una libera rinuncia dell'imputato ad esercitare il suo diritto. Tale condizione non sussiste in tutte le ipotesi nelle quali il giudice che procede ha conoscenza dell'esistenza di un impedimento dell'imputato a partecipare al processo a causa della limitazione della libertà personale e non sia stata manifestata da parte dell'interessato, in maniera inequivoca, la volontà di rinunciare a presenziare. In tal caso incombe sul giudice procedente l'obbligo di esercitare, di ufficio e senza ulteriori sollecitazioni da parte dell'imputato, tutti i poteri che l'ordinamento gli conferisce al fine di assicurare la partecipazione dell'imputato non rinunciante». Il principio affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui solo la volontà dell’imputato di non partecipare al processo espressa in maniera inequivoca può superare l’impedimento costituito dallo stato detentivo, ha carattere generale e costituisce una premessa da cui non si può prescindere. D’altronde la fictio della presenza ex lege dell’imputato di cui all’art. 420, comma 2- ter, cod. proc. pen. attiene al profilo della presenza dell’imputato – e non a quello della sua effettiva partecipazione al processo - e si fonda sul fatto che la richiesta scritta di ammissione ad un rito speciale, segnatamente, nel caso di specie, il rito abbreviato, o la procura speciale in tal senso danno garanzia assoluta della conoscenza dell’esercizio dell’azione penale, dell’imputazione e della celebrazione del processo a carico dell’imputato. In tali casi l’imputato può quindi essere dichiarato, e considerato assente, ed è rappresentato dal difensore come in tutti i casi di assenza. Ma come in tutti i casi di assenza affinchè possa procedersi alla dichiarazione di assenza – astrattamente pronunciabile sulla base della regolarità della citazione in giudizio e della indicata fictio - non devono a monte constare fatti idonei a precludere all’imputato di prendere parte effettiva al processo, incidendo sulla concreta esplicazione della scelta di partecipare o meno al processo che la citazione a giudizio pure mira ad assicurare (unitamente alla conoscenza in sé dell’imputazione e del processo). La libera scelta dell’imputato estrinsecata con la richiesta scritta di ammissione ad un rito speciale o con la procura speciale a rigore attiene al rito e non alla sua partecipazione al processo e può quindi essere valutata ai sensi dell’art. 420, comma 2-ter, sempre che non risultino a monte fattori che impediscano all’imputato di partecipare al giudizio, tra i quali si annovera senza 8 dubbio lo stato detentivo, superabili solo con un’inequivoca manifestazione di rinuncia a presenziare da parte dell’imputato (che in sede di abbreviato può, ai sensi dell'art. 421, comma 2, cod. proc. pen. «rendere dichiarazioni spontanee e chiedere di essere sottoposto all'interrogatorio, per il quale si applicano le disposizioni degli articoli 64 e 65», per esercitare pienamente il proprio diritto di difesa). 3. Tanto premesso, sancita la nullità, assoluta ed insanabile, del processo svoltosi senza che l'imputato detenuto vi abbia potuto partecipare, non essendone stata disposta la traduzione (Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, Rv. 247836; Sez. 3, n. 9756 del 03/02/2022, Rv. 282923), va dichiarata la nullità delle sentenze di primo e di secondo grado pronunciate nei confronti di SE LU in relazione ai reati ascrittigli, perché il giudizio celebrato a suo carico dinanzi al Tribunale di LA è stato inficiato, in ragione della sua incolpevole mancata partecipazione, da invalidità insanabile. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e di quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di LA per l'ulteriore corso. Dalle considerazioni svolte in relazione alla posizione di LE TO, deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso dal medesimo proposto, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado limitatamente a SE LU, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di LA, per l'ulteriore corso. Dichiara inammissibile il ricorso di LE TO e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 01/04/2026. Il Consigliere estensore Il Presidente RE SS RI TO SL AR 9