Sentenza 21 giugno 2006
Massime • 1
L'imputato contumace ha diritto, se risulti provato che non ha avuto conoscenza del processo e dei provvedimenti relativi, ivi compresa la sentenza definitiva, di ottenere la restituzione nel termine per proporre impugnazione, anche se il difensore d'ufficio abbia proposto appello e ricorso per cassazione, non potendosi sostenere che la legge abbia voluto introdurre una preclusione dipendente, non dalla condotta del condannato, ma da quella del difensore d'ufficio che abbia agito a sua insaputa. (La Corte ha osservato che la disciplina della restituzione nei termini per impugnare la sentenza contumaciale prevista dall'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificata dalla legge n. 60 del 2006, è di natura speciale rispetto alle regole generali sulle impugnazioni, sicché ad essa non è applicabile il principio della unicità del diritto di impugnazione, per effetto del quale l'esercizio di tale diritto da parte del difensore d'ufficio preclude all'interessato, una volta scaduti i termini, di attivare il medesimo mezzo di impugnazione).
Commentari • 3
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Ritenuto in fatto 1. – La Corte di cassazione, prima sezione penale, con ordinanza del 17 settembre 2008, ha sollevato – in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, nella parte in cui preclude la restituzione del contumace nel termine per proporre impugnazione quando quest'ultima sia stata già proposta dal …
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1. – La Corte di cassazione, prima sezione penale, con ordinanza del 17 settembre 2008, ha sollevato – in riferimento agli artt. 24, 111, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione – questione di legittimità costituzionale dell'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 17 (Disposizioni urgenti in materia di impugnazione delle sentenze contumaciali e dei decreti di condanna), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 60, nella parte in cui preclude la restituzione del contumace nel termine per proporre impugnazione quando quest'ultima sia stata già proposta dal difensore di ufficio, e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2006, n. 34468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34468 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 21/06/2006
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 2178
Dott. GIRONI Emilio Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. TURONE Giuliano - Consigliere - N. 010888/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE LO RB GA UE, N. IL 27/12/1957;
avverso ORDINANZA del 26/01/2006 CORTE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SILVESTRI Giovanni;
lette le conclusioni del P.G. Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ordinanza del 26.1.2006, la Corte di Appello di Milano disponeva la restituzione di De LO RE GA AN nel termine per proporre impugnazione avverso la sentenza resa dalla stessa Corte in data 6.3.2003, ordinando l'immediata notifica al De LO RE dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Milano il 2.6.1998. Dopo avere rilevato che l'istante si trovava in condizione di latitanza in entrambi i gradi del precorso giudizio e che non poteva accogliersi la richiesta volta a far dichiarare la non esecutività dell'ordine di carcerazione, la Corte territoriale riteneva esistenti le condizioni per la restituzione in termini, a norma dell'art. 175 c.p.p., comma 2, per proporre ricorso contro la sentenza di secondo grado in data 6.3.2003, per la ragione che l'imputato non aveva avuto effettiva conoscenza del processo e della sentenze di condanna, precisando che la riapertura dei termini per impugnare determinava il ripristino della custodia cautelare applicata con ordinanza emessa il 2.6.1998 dal GIP del Tribunale di Milano.
Avendo proposto il difensore dell'imputato distinti ricorsi per Cassazione contro il ripristino della misura cautelare e contro l'ordinanza di restituzione in termini, va precisato preliminarmente che è stato disposto lo stralcio degli atti del procedimento ai fini della trattazione del ricorso ex art. 311 c.p.p, comma 2, contro la misura cautelare e che da successive indagini di cancelleria è emerso che lo stesso ricorso già pende dinanzi alla Quarta Sezione Penale di questa Corte e che è stata fissata l'udienza del 17.10.2006 per la decisione con le forme dell'art. 127 c.p.p.. Pertanto, come è stato già precisato con provvedimento del 30.6.2006, resta superato l'originario ordine di stralcio. Ciò posto, con il ricorso proposto contro il provvedimento di restituzione nel termine è stata anzitutto denunciata la violazione dell'art. 165 c.p.p., art. 548 c.p.p., commi 2 e 3, e art. 670 c.p.p., sull'assunto che doveva considerarsi illegittima la dichiarazione di latitanza perché preceduta da ricerche parziali ed inadeguate, onde il titolo esecutivo risulta insussistente per invalidità di tutti gli avvisi notificati, compresi quelli relativi alle sentenze.
Il motivo non ha fondamento. Invero, premesso che l'attuale stato di detenzione del De LO RE è riferibile al ripristino della misura cautelare e non al titolo esecutivo, deve comunque rilevarsi che la Corte di Appello di Milano ha accertato, con motivazione adeguata ed esauriente, che, per l'esecuzione dell'ordinanza custodiale, sono state eseguite le ricerche nei modi indicati dall'art. 295 c.p.p., onde devono ritenersi ritualmente compiute le notificazioni dell'estratto contumaciale della sentenza pronunciata il 6.3.2003. Con il secondo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, sul rilievo che nell'ordinanza impugnata la restituzione nel termine per impugnare è stata limitata alla proposizione del ricorso per Cassazione, con esclusione della facoltà di proporre l'appello, nonostante l'accertamento che l'imputato non aveva mai avuto conoscenza del processo a proprio carico.
La censura è fondata.
Precisato, anzitutto, che la Corte di merito ha accertato che il De LO RE non ha mai avuto conoscenza del procedimento iniziato a suo carico e che, quindi, nel caso di specie sussistono le condizioni per la restituzione nel termine previste dall'art. 175 c.p.p., comma 2, occorre verificare la correttezza dell'ordinanza impugnata nel punto in cui ha limitato la facoltà di impugnazione al ricorso contro la sentenza di secondo grado, escludendola invece, pur essendo pacifica la condizione di mancata conoscenza da parte dell'imputato, rispetto alla proposizione dell'appello avverso la decisione di primo grado, per la ragione che quest'ultimo mezzo di gravame era stato proposto dal difensore di ufficio.
È noto che la nuova disciplina della restituzione nel termine dettata dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, convertito con modificazioni con L. 22 aprile 2005, n. 60, trae origine dall'intento di adeguare il sistema processuale alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ratificata e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, e di eliminare le cause che avevano determinato reiterati interventi della Corte europea con i quali erano state censurate le norme del codice di rito perché non assicuravano l'effettività del diritto ad ottenere un nuovo processo alle persone condannate in contumacia, che non fossero state effettivamente informate del procedimento a loro carico e non avessero rinunciato in maniera certa e consapevole a comparire in giudizio. In particolare, nelle decisioni IC (10 novembre 2004) e GY (18 maggio 2004), la Corte europea ha precisato che: a) "vi è un diniego di giustizia quando un individuo, condannato "in absentia", non può ottenere successivamente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo averlo sentito nel rispetto delle esigenze di cui all'art. 6 della Convenzione, sul merito dell'accusa, in fatto e in diritto, ove non sia stabilito in maniera non equivoca che egli ha rinunciato al suo diritto di comparire e di difendersi"; b) la riscontrata violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo "è conseguenza di un problema strutturale legato al cattivo funzionamento della legislazione e delle pratiche interne provocato dall'assenza di un meccanismo effettivo volto a mettere in opera il diritto delle persone condannate in contumacia - che non siano informate in maniera effettiva delle pendenze a loro carico e che non abbiano rinunciato in maniera non equivoca al loro diritto di comparire - ad ottenere ulteriormente che una giurisdizione statuisca di nuovo, dopo averle sentite nel rispetto dell'art. 6 della Convenzione, sul merito delle accuse"; c) "lo Stato italiano deve garantire, attraverso misure appropriate, la messa in opera del diritto in questione per il ricorrente e le persone che si trovano in una situazione simile a quella del ricorrente".
Orbene, posto che la disciplina stabilita dal nuovo art. 175 c.p.p., comma 2, è diretta proprio a garantire il diritto al nuovo giudizio al contumace o al latitante, "salvo che lo stesso abbia avuto conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione", il Collegio ritiene che la specificità e l'univocità di detta disciplina non consentano di considerare precluso il diritto del De LO RE alla restituzione nel termine per appellare per il solo fatto che l'impugnazione sia stata proposta dal difensore di ufficio dell'imputato che, ignaro dell'esistenza del processo a proprio carico, non poteva ovviamente avere posto in essere alcuna volontaria rinuncia.
Tale opinione, la cui base giustificativa è saldamente ancorata alle precise e non equivoche previsioni dell'art. 175 c.p.p., comma 2, non trova ostacolo nel principio di unicità del diritto di impugnazione per effetto del quale l'esercizio di tale diritto da parte del difensore preclude all'interessato, una volta scaduti i termini, di attivare il medesimo mezzo di impugnazione.
È utile ricordare le vicende che hanno condotto all'approvazione definitiva dell'attuale disciplina. Dai lavori preparatori risulta che il testo del D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, riproduceva la formula "sempre che l'impugnazione non sia già stata proposta dal difensore", contenuta nell'originario art. 175 c.p.p., comma 2, tesa ad escludere la possibilità per l'imputato contumace di chiedere ed ottenere la restituzione nel termine nei casi in cui l'impugnazione fosse già stata proposta dal suo difensore. In sede di prima lettura alla Camera l'inciso era stato soppresso, per poi essere ripristinato dal Senato, che aveva anche reinserito nel testo dell'art. 571 c.p.p. la regola, abrogata dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 46, per cui contro una sentenza contumaciale il difensore può proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste. Infine, nel corso della seconda lettura alla Camera, entrambe le previsioni erano state soppresse e non figurano nel testo definitivamente approvato.
Il delicato problema dell'eventuale valore preclusivo dell'impugnazione esercitata dal difensore era, dunque, ben presente al legislatore e la consapevole eliminazione della condizione negativa in un primo tempo inserita ("sempre che l'impugnazione non sia già stata proposta dal difensore") non può avere altro significato che quello di fare dipendere il diritto alla restituzione nel termine alla mancata conoscenza del procedimento o del provvedimento e all'assenza di rinuncia volontaria all'impugnazione, che rappresentano le due sole condizioni indicate nel testo definitivo della legge di conversione.
Il problema del coordinamento della disposizione in esame con il principio di consumazione dell'impugnazione deve essere, dunque, risolto assegnando prevalenza alla normativa di cui all'art. 175 c.p.p., comma 2, perché indubbiamente speciale rispetto alle regole generali sulle impugnazioni. La conclusione è avvalorata da concludenti argomenti di ordine logico ricavabili dai principi di coerenza e di non contraddizione, che devono costantemente orientare l'interprete, essendo evidente che risulterebbe palesemente contraddittoria una disciplina che, nel momento stesso in cui riconosce il diritto alla restituzione a favore di chi non ha avuto conoscenza del processo, introducesse una preclusione dipendente non da una sua condotta, ma da quella del difensore di ufficio che abbia esercitato l'impugnazione ad insaputa dell'interessato. Il risultato interpretativo trova convincente conferma nel ruolo occupato nell'ordinamento interno dalle norme della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, che, ratificate e rese esecutive con la citata L. n.848 del 1955, sono di immediata precettività, onde devono essere applicate dal giudice italiano (Cass., Sez. 1^, 22 settembre 2005, n. 35616, Cat Berro), e, in quanto derivanti da una fonte riconducibile a una competenza atipica, sono, come tali, insuscettibili di abrogazione o di modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria (Corte Cost., 19 gennaio 1993, n. 10). In tale specifica prospettiva ricostruttiva della normativa sulla restituzione in termini, appare chiaro che escludere il nuovo giudizio in conseguenza dell'impugnazione proposta dal difensore di ufficio, senza che l'interessato ne sia stato a conoscenza, significa, in buona sostanza, non solo vanificare la portata del nuovo art. 175 c.p.p., comma 2, ma anche disattendere il precetto contenuto nell'art. 6 p. 3
della Convenzione europea, che riconosce il diritto ad ottenere una nuova pronuncia sulla fondatezza, in fatto e in diritto, dell'imputazione in tutti i casi nei quali non risulti accertato che l'imputato ha rinunciato a comparire e difendersi (Corte eur. dir. uomo, 10 novembre 2004, IC, cit).
Nè vale addurre, in contrario, che il superamento della regola dell'unicità dell'impugnazione trova ostacolo nell'inconveniente costituito dalla presenza di una sentenza pronunciata a seguito del gravame proposto dal difensore nell'esercizio di un potere che - a seguito dell'abrogazione dell'ultima parte dell'art. 571 c.p.p., comma 3, ad opera della L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 46 - deve considerarsi indubbiamente autonomo, con l'unico limite della facoltà dell'imputato di togliere effetto all'impugnazione del difensore con le forme della rinuncia a norma dello stesso art. 571 c.p.p., comma 4. In proposito, è sufficiente ricordare che il sistema processuale prevede esplicitamente la pluralità di sentenze emesse per lo stesso fatto nei confronti della medesima persona e che l'art. 669 c.p.p., prevede appositi rimedi per rimuovere il contrasto di giudicati.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono deve conclusivamente pronunciarsi l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa restituzione nel termine per proporre appello contro la sentenza del 15.12.2001 del Tribunale di Milano e, conseguenzialmente, deve restituirsi il ricorrente nel termine per appellare.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, dispone lo stralcio e la formazione del fascicolo degli atti relativi al ricorso contro la misura cautelare di cui all'ordinanza del GIP del Tribunale di Milano in data 2.6.1998. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente all'omessa restituzione nel termine per proporre appello contro la sentenza del 15.12.2001 del Tribunale di Milano e restituisce il ricorrente nel termine per appellare.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 ottobre 2006