Sentenza 19 novembre 2008
Massime • 1
In tema di contravvenzione al provvedimento del Questore di divieto di rientro nel territorio di un comune per un periodo di tre anni, previsto dall'art. 2 L. n. 1423 del 1956, per le valutazioni di legittimità dell'ordine questorile è sufficiente che il provvedimento comunicato all'interessato sia in copia conforme all'originale, formata dal pubblico ufficiale autorizzato. (La Corte ha chiarito che l'autenticazione eseguita ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, dell'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente, essendo la sottoscrizione autografa richiesta come condizione di validità solo dell'originale dell'atto e non anche delle copie autentiche).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/11/2008, n. 44376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44376 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 19/11/2008
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - N. 3195
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 026086/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di VENEZIA;
nei confronti di:
1) PREVIATO NEVIO, N. IL 09/07/1958;
avverso SENTENZA del 05/11/2007 TRIBUNALE di PADOVA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CANZIO GIOVANNI;
lette le conclusioni del P.G. Dr. MELONI Vittorio, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
che con sentenza predibattimentale del 5/11/2007 il Tribunale di Padova assolveva ex art. 129 c.p.p. l'imputato Nevio Previato, perché il fatto non sussiste, dal reato continuato di cui alla L. n.1423 del 1956, art.
2 - per essersi reso inottemperante al provvedimento del Questore di Padova 6/10/2004 n. 1000/04/Div. Anticrimine di divieto di rientro nel territorio di quel Comune per un periodo di tre anni -, ritenendo "giuridicamente inesistente", in quanto privo della sottoscrizione, l'ordine del Questore, acquisito in copia autentica conforme all'originale, costituente il presupposto del reato;
che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Venezia, il quale lamenta violazione di legge poiché, ai fini della legittimità del provvedimento amministrativo, l'autenticazione e l'attestazione di conformità all'originale offre la certezza, fino a querela di falso, dell'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente, ben potendo peraltro il giudice, ove necessario, disporre l'acquisizione dell'atto originale;
che il ricorso del P.G. è fondato;
che, in tema di legittimità dell'atto amministrativo - quale risulta essere l'ordine impartito dal Questore ai sensi della L. n. 1423 del 1956, art. 2 -, per giurisprudenza costante di questa Corte (Cass.
civ., 12/7/2001 n. 9441 e 9/11/2001 n. 13871; Cass. pen., Sez. 1, 7/11/2003 n. 46242, P.M. in proc. Ben Rhouma Tarek, in tema di immigrazione clandestina), ai fini della legittimità dell'ordine questorile è sufficiente che il provvedimento amministrativo comunicato all'interessato sia in copia conforme all'originale formata dal pubblico ufficiale autorizzato, in quanto l'autenticazione eseguita ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, dell'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente;
che la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità solo dell'originale dell'atto e non delle copie autentiche, essendo sufficiente che nella copia notificata si faccia menzione dell'esistenza, nell'originale, della firma del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell'atto, ovvero che sia ricavabile aliunde la riferibilità dell'atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo;
che, pertanto, illegittimamente il giudice del merito ha disapplicato l'atto amministrativo, presupposto dell'esistenza del reato L. n.1423 del 1956, ex art. 2, risultando dalla copia acquisita la piena conformità della stessa all'originale, recante la sottoscrizione dell'autorità competente all'adozione del provvedimento stesso;
che ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per il giudizio allo stesso Tribunale di Padova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Padova.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 novembre 2008