Sentenza 5 giugno 2008
Massime • 1
La disciplina relativa alle dichiarazioni indizianti rese, da persona non imputata né sottoposta alle indagini, all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria non trova applicazione nel caso in cui quelle dichiarazioni concretino esse stesse un fatto criminoso.
Commentario • 1
- 1. Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agliJacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2008, n. 35538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35538 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2008 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SECONDA SEZIONE PENALE 35538 / 08 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 38
UDIENZA CAMERA
DI CONSIGLIO
DEL 05/06/2008
SENTENZA
N. 875,98 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. COSENTINO GIUSEPPE MARIA PRESIDENTE
REGISTRO GENERALE CONSIGLIERE 1. Dott.CARMENINI SECONDO LIBERO
"I N. 009587/2008 2. Dott. FIANDANESE FRANCO
3. Dott.MACCHIA ALBERTO IT
4. Dott. AMBROSIO ANNAMARIA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANUZI
sul ricorso proposto da :
N. IL 07/09/1974 1) MIGLIORE DOMENICO
avverso ORDINANZA del 17/12/2007
TRIB. LIBERTA' di NAPOLI
sentita la relazione fatta dal Consigliere bete/sentite le conclusioni del P.G. Dr.Vittorio Meloni, CARMENINI SECONDO LIBERO
che ha chiesto il rigetto del ricorso
OSSERVA
Il tribunale di Napoli - Sezione del riesame dei provvedimenti restrittivi della libertà personale e dei sequestri, in data 17 dicembre 2007, ha rigettato la richiesta di riesame presentata nell'interesse di MIGLIORE
DOMENICO avverso l'ordinanza emessa in data 29 novembre 2007 dal
.G.LP. del Tribunale di Santa Maria C.V., con la quale è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare della custodia in carcere per i reati: A) di cui agli artt. 110, 644, commi 1 e 3, c.p., perchè in concorso tra loro e con
UZ LE, autori materiali della condotta, e AN IU come agevolatore, fuori dei casi di cui all'art. 643 c.p., in corrispettivo della somma di denaro da loro concessa a titolo di mutuo pari ad euro
25.150,00 si facevano dare da RU EN interessi usurari pari a complessivi euro 20.850,00. Interessi usurari anche avuto riguardo alle concrete modalità del fatto, risultando sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro concessa, trovandosi il RU in condizioni di difficoltà economica conosciute dagli usurai. Con le aggravanti di cui all'art. 644, comma 5 nn. 3) e 4) c.p. essendo stato commesso il reato in danno di persona che esercitava attività commerciale e che si trovava in stato di bisogno;
B) di cui all'art. 81 cpv, 110, 629 cpv c.p. in relazione all'art. 628 cpv n. 1 c.p. perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, commesse anche in tempi diversi, in concorso tra loro,
mediante minaccia costringevano RU EN a sottoscrivere 46
cambiali-tratta dell'importo ciascuna di 1.000,00 euro
- formalmente
1 intestate ad AN IU ma in realtà emesse in loro favore - con ciò
procurandosi un ingiusto profitto con pari danno del RU
Avverso questa ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell'indagato, il quale deduce la violazione dell'art. 606, comma 1 lett. c)
ed e), in relazione all'art. 63 c.p.p., per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità/inutilizzabilità; mancanza di motivazione.
Il ricorrente critica, in buona sostanza, la ritenuta gravità del quadro indiziario, sostenendo che non potevano essere utilizzate le dichiarazioni di RU EN, soggetto offeso dai reati, perché era stato sentito in violazione dell'art. 63, comma 1, c.p.p., essendosi autoaccusato di calunnia indiretta.
La estesa e minuziosa esposizione delle ragioni del ricorso non ha,
tuttavia, giuridico fondamento.
Questo Collegio ritiene di dover seguire, in quanto aderente alla che circoscrive leratio legis, l'indirizzo giurisprudenziale dichiarazioni "indizianti" evocate dall'art. 63 comma primo cod. proc.
pen. nell'ambito di quelle rese da un soggetto sentito come testimone o persona informata sui fatti che riveli circostanze da cui emerga una sua responsabilità penale in relazione appunto a quei fatti;
che,
conseguentemente, esclude quelle attraverso cui il medesimo soggetto realizzi il fatto tipico di una determinata figura di reato,
quale il favoreggiamento personale, la calunnia о la falsa
testimonianza. La norma di garanzia ex art. 63 cit., infatti, è ispirata al principio nemo tenetur se detegere, che salvaguarda la persona che abbia commesso un reato e non quella che il reato debba ancora commettere (v. Cass. Sez. 6 sent. 200421116 riv 229024).
Queste conclusioni comportano il rigetto dell'impugnazione, in quanto l'impianto accusatorio, nel quadro della gravità indiziaria richiesto per la misura cautelare, è ampiamente e coerentemente esaminato e motivato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Si provveda a norma dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il giorno 5 giugno 2008
Il Consigliere estensore Il Presidente
(Secondo Carmenini) (IU M. Cosentino) tarmenn
DEPOCH I CANCELL A
IL 17 SET 2008
IL CANCELLIERE
Piera Esposito
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