Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2008, n. 35538
CASS
Sentenza 5 giugno 2008

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Massime1

La disciplina relativa alle dichiarazioni indizianti rese, da persona non imputata né sottoposta alle indagini, all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria non trova applicazione nel caso in cui quelle dichiarazioni concretino esse stesse un fatto criminoso.

Commentario1

  • 1Quali conseguenze nei casi di violazione della disciplina di cui agli
    Jacopo Della Torre · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Com'è noto, «la soluzione di compromesso, faticosamente raggiunta [con la legge 1° marzo 2001, n. 63] tra diritto al silenzio dell'imputato e diritto al confronto con l'accusatore»[1], presenta profili teorici e pratici di particolare complessità[2]. Non stupisce, quindi, che il delicato gioco d'incastri desumibile dal combinato disposto degli artt. 197, 197 bis, 210, 64, 12 e 371, comma 2 lettera b c.p.p.[3] sia foriero di oscillazioni giurisprudenziali e «distorsioni applicative»[4]. Il caso in esame descrive in modo particolarmente emblematico la confusione esegetica che caratterizza tale disciplina normativa: la seconda Sezione della Suprema Corte ha rimesso al massimo Collegio il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 05/06/2008, n. 35538
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 35538
Data del deposito : 5 giugno 2008

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