Sentenza 28 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/05/2001, n. 7212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7212 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2001 |
Testo completo
E N 6 O I 8 Z 9 1 A / A 5 R 4 ee59640 I / T , R 6 S N 2 I A . A G R T . E B U P R . . B L D I L BLICA ITALIANA A L A R D E . D T B E I A S T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO T CORTE UP E7 2 1 2 01 N N A E 1 S I 3 ( R 1 F LA . E N Oggetto TRIBUTI IVA INDEBITA SEZIONE TRIBUTARIA DETRAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 6768/98 Dott. Vincenzo CARBONE Presidente Consigliere Dott. Giulio GRAZIADEI Consigliere 16668 Cron. Dott. Eugenio AMARI Rep.Re. Consigliere Dott. Antonio MERONE Ud. 28/02/01 Consigliere Dott. Antonino DI BLASI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE ha pronunciato la seguente SE NTENZA N. 59640 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IA MO, MIDLAND BANK PUBLIC LIMITED COMPANY IN;
- intimati -
Commissioneavverso la sentenza n. 4/97 della 2001 tributaria regionale di MILANO, depositata il 19/02/97; 376 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 28/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito il P.M. in persona del Sost tuto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. Harness-IVA INDEBITA DETRAZZONE 1. FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1.1. Il Ministero delle Finanze, in persona del e difeso ex lege Ministro pro tempore, rappresentato dalla Avvocatura Generale dello Stato, ricorre
contro
AR IM, in atti qualificato, per la cassazio- ne della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale di Milano ha re- spinto l'appello dell'Ufficio, confermando la decisione di primo grado, in forza della quale è stata esclusa la responsabilità solidale dell'intimato, ai sensi degli artt. 10,11 e 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, nel- la qualità di amministratore della Midland Bank Public Limited Company, in liquidazione, per indebita detra- zione iva relativa all'esercizio 1985. 1.2. A sostegno del ricorso, il Ministero deduce la violazione delle citate disposizioni della legge n. 4 del 1929 in quanto "l'amministratore può essere chia- mato a pagare, in via solidale, le sanzioni irrogate, se la violazione corrispondente è dovuta al comporta- 2 mento dello stesso attuato al di fuori dei propri dove- ri di diligenza" (p. 2 del ricorso). Nessuna attività difensiva ha svolto l'intimato.
2. DIRITTO E MOTIVI DELLA DECISIONE 2.1. Il ricorso appare privo di fondamento. Preli- minarmente, va chiarito che, il AR viene chiamato in causa nella qualità di "legale rappresentante della società nel periodo in cui si sono verificati i fatti contestati dall'Ufficio" e non in qualità di responsa- Proprio in tale qualità, bile diretto. ricorrente chiede che il AR l'amministrazione venga ritenuto solidalmente responsabile per le sanzio- ni ai sensi delle citate disposizioni.
2.2. Osserva il Collegio che in materia tributaria, "il trasgressore non può che identificarsi nel soggetto titolare del rapporto d'imposta che ben può essere come nel caso in esame, una persona giuridica, mentre la persona fisica che la rappresenta non esprime che la volontà dell'ente per il principio della immedesimazio- ne organica, con la conseguenza che sulla prima ricado- no le conseguenze dell'inadempienza dell'obbligo tribu- tario" (Cass. Sez. I Civ. 5169/99). Le conseguenze san- tributari, nel zionatorie extrapenali degli illeciti disegno originario della legge n.4/1929, avevano natura di mera obbligazione civile (v. art. 3 per le pene pe- 3 cuniarie e art. 5 per le soprattasse) e, quindi, ben potevano prescindere dal riferimento ad una persona fi- sica. In particolare, l'art. 12 della legge 4/29 (oggi abrogato in forza dell'art. 29, comma 1, lett. a), del d.lgs 472/1997, che ha abrogato anche il principio del- la c.d. ultrattività delle disposizioni in materia di violazioni finanziarie), stabiliva testualmente: "Nei casi preveduti nella prima parte degli artt. 9 e 10, qualora per la violazione della legge finanziaria sia stabilita la soprattassa o la pena pecuniaria, la per- sona rivestita dell'autorità о incaricata della dire- zione o della vigilanza, ovvero l'ente, sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della pena pecuniaria o della soprattassa". L'art. 10, "riguarda la disciplina delle 'contravvenzioni relative ai tributi dovuti da enti forniti di personalità giuri- ди dica" (eccettuati lo Stato e gli altri enti pubblici), per le quali è previsto l'obbligo sussidiario dell'ente stesso di provvedere al pagamento delle ammende inflit- te ai suoi rappresentanti o dipendenti, nel caso in cui risultino insolvibili. Quindi, la figura richiamata dall'art. 12 è quella della "aggregazione" della re- sponsabilità patrimoniale dell'ente alla responsabilità personale dell'autore materiale del fatto, condannato in sede penale, e non viceversa. La ratio della "aggregazione" è quella di evitare che le società, fa- cendosi scudo di amministratori nullatenenti, sfuggano ad ogni forma di sanzione, benché siano dirette benefi- ciarie degli eventuali illeciti risparmi fiscali. L'art. 12 della legge 4/29 ha il suo omologo penale nell'art. 197 c.p. che disciplina 1' "Obbligazione ci- vile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende", nel caso in cui venga condanna- to al pagamento di una pena pecuniaria l'amministratore o il dipendente dell'ente. La norma del codice penale condiziona la responsabilità sussidiaria alla sussi- stenza di una duplice condizione (oltre a quella della insolvibilità del condannato): che il reato "costituisca violazione degli obbligni inerenti alla qualità rivestita dal colpevole" all'interno dell'ente e che lo stesso sia stato "commesso nell'interesse del- la persona giuridica". Quest'ultimo requisito "sinallagmatico" evidenzia la ratio della estensione della responsabilità "quasi penale" a carico dell'ente. Tale requisito non è espressamente previsto nell'art. 12, proprio perché le violazioni tributarie, da un pun- to di vista civilistico, non possono che essere poste in essere nell'interesse del soggetto passivo di impo- sta, che, appunto, è l'ente inciso, e non colui che 5 "presta" la propria azione all'ente. Nella specie, l'art. 12 della legge 4/29 prevede, accanto alla re- sponsabilità "quasi penale" e sussidiaria sancita dall'art. 10 della medesima legge, la responsabilità civile solidale ed incondizionata dell'ente, per le sanzioni civili (soprattassa o pena pecuniaria) even- tualmente irrogata alla persona fisica, nella qualità. In sintesi, il destinatario degli obblighi tributari è l'ente soggetto passivo di imposta, le violazioni mate- rialmente commesse dai suoi rappresentanti o dipendenti se hanno carattere penale sono imputabili direttamente alle persone fisiche che le hanno commesse, salvo la responsabilità sussidiaria dell'ente in caso di insol- vibilità della persona fisica. Se poi la “contravvenzione" comporta anche una sanzione di tipo civile, questa è dovuta direttamente dall'ente, senza alcuna condizione. La responsabilità solidale prevista dall'art. 12 opera "per il caso di persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati muniti di personalità giuridica, nel senso di implicare la re- sponsabilità solidale dell'ente per le trasgressioni commesse dal rappresentante, in aggiunta alla responsa- bilità di quest'ultimo quale autore dell'illecito, sem- non operi il principio generale della imputa- pre che zione ad esso ente del suo operato, mentre nella diver- 6 sa ipotesi di infrazioni direttamente imputabili all'ente quale soggetto passivo del rapporto tributa- rio, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato" (Cass. SS.UU. 2018/1984; conf. 3342/86, 6857/86, 5169/99). Occorre dunque distinguere la figura del trasgressore, persona fisica, autore ma- teriale dell'illecito (unico responsabile in sede pena- le, salvo la responsabilità sussidiaria dell'ente), dai beneficiari della violazione (la società e i suoi SO- ci). Se il trasgressore, rappresentante dell'ente, ope- ra nel rispetto della politica societaria, la violazio- per i profili extrapenali è imputabile direttamente ne, alla società e, quindi, non Occorre fare riferimento responsabilità solidale di cui all'art. 12.alla L'amministratore "per i comportamenti posti in essere in qualità di organo, non è qualificabile come 'trasgressore' ai sensi e per gli effetti dell'art.3 della citata legge", né può essere chiamato a risponde- re delle violazioni in forza del ripetuto art. 12, "attinente alla diversa ipotesi di infrazioni diretta- mente commesse dal rappresentante (o dipendente) di un ente, per le quali è prevista l'obbligazione solidale dell'ente stesso” (Cass. 3342/86). 7 Se l'autore materiale della violazione ha agito con "violazione degli obblighi inerenti alla qualità rive- stita" all'interno dell'ente (per utilizzare l'espressione usata dall'art. 197 c.p.), allora opera la responsabilità solidale dell'ente in forza dell'art. 12. Si supera così l'obiezione secondo la quale non avrebbe senso parlare di responsabilità solidale dell'ente al quale è direttamente imputabile la viola- zione. Dunque l'ente risponde della violazione o perché la stessa è espressione della sua pclitica aziendale (responsabilità diretta) o per il malgoverno dei suoi organi (responsabilità solidale). Ma, quest'ultima cir- costanza non risulta dedotta.
2.3. Conseguentemente, il ricorso dell'Amministrazione finanziaria deve essere rigettato. Nulla è dovuto per le spese, non essendosi costituita E N O I A I Z la parte vittoriosa. R A 6 R A 8 . T 9 T S N 1 I / U
P.Q.M.
- G 4 B / E B I 6 R . 2 R L . T L A La Corte rigetta il ricorso. R . A D P . . B D E A A T L I T E Così deciso in Roma il 28 febbraio 2001 N R D 1 E E 3 S 1 T E . A Il Consigliere estensore Il Presidente N M (dr. Antonio Merone) (dr. Vincenzo Carbone) DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 28 MAG. 2001 Innocenzo Battista IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista 18