Sentenza 19 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2001, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 023 93 /0 1 LA CORTE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 19637/98 n.4962 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Cro Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Rep. Dott. Raffaele FOGLIA Consigliere Ud. 28/11/00 Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. JL SOLE 24 ORE 600% per diritti L. 11 FEB. 2001 sul ricorso proposto da: 艹 LI NO, AC PP MA, CC NI, IL CANCELLIERE CA TO, AL GI, RS UI, CANCELLERIA NC GI, NE NN, GR NN, EZ NN, MA ND,ME LO, BR NN PA, NO TO, DURANTE PASQUALE, LE FI, RO ET, CA IA CO, TA TO, FE GI , elettivamente domiciliati in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CORTE SUPREMA DI CASSAZIÓNE UFFICIO COPIE 澆 rappresentati e difesi dagli avvocati ROSSI FRANCESCO Rilasciata copia_lagale • LI PA, EL TO, RO IANI, giusta delega 2000 per 2 FEB. 2001 4000 in atti;
IL CANCELLERI -1-
- ricorrenti -
contro r INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, Centrale dell'Istituto, presso 1'Avvocatura e difeso dagli avvocati DE ANGELIS rappresentato LO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 5664/98 del Tribunale di 2 MILANO, depositata il 16/05/98 R.G.N. 776/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/00 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato RO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 16 maggio 1998 il Tribunale di Milano, confermava la decisione di primo grado con cui erano state rigettate le domande di IN AL e 19 litisconsorti, titolari di pensione di vecchiaia, per ottenere il pagamento di somme dovute a titolo di differenze di quote aggiuntive spettanti ai sensi dell'art. dell'art.21, 6° comma legge n.67/1988, calcolate decorrenza dalla data del pensionamento. Il giudice con dell'appello osservava che la norma invocata fissava la data del 1 gennaio 1988 per l'abolizione del tetto e per il computo della retribuzione imponibile eccedente. Avverso questa decisione IN AL e litisconsorti propongono ricorso per cassazione con due motivi, illustrato da memoria. L'INPS resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 21, sesto comma, della legge 11 marzo 1988, n. 67, in relazione al trattamento pensionistico obbligatorio di vecchiaia. Il secondo motivo denunzia motivazione insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia. Le ragioni di censura, investendo l'unica questione dell'interpretazione dell'art. 21, comma sesto, 1. 67/1988, vanno unitariamente esaminate, anche per la ragione che, quando la soluzione di una controversia dipende, come nella specie, 3 dall'interpretazione di norme di diritto, non possono aveva rilevanza autonoma i vizi di motivazione della sentenza impugnata, stante il potere della Corte di conoscere direttamente delle questioni giuridiche, senza il filtro della sentenza impugnata. I ricorrenti sostengono che solo la decorrenza del migliore trattamento pensionistico fin dalla data del pensionamento è rispettoso del principi costituzionali, e, segnatamente, dell'art. 38 Cost., considerato che il diritto ad una pensione proporzionata alla retribuzione ed agli oneri contributivi sopportati comporta che, una volta abolito il tetto pensionistico - tetto imposto per esigenze di finanza pubblica comunitario, dell'unicità della pensione e del divieto di pensionamenti anticipati -deve essere integralmente eliminato l'ingiusto sacrificio imposto al pensionati di vecchiaia;
posto che nella loro posizione assicurativa risulta accreditata la contribuzione pagata con riferimento alle retribuzioni percepite oltre il tetto pensionabile, una volta riconosciuta legislativamente la produttività economica dei contributi pagati dal lavoratore interessato oltre il c.d. tetto pensionabile, questi contributi non possono non rispondere al concetto di produttività della posizione assicurativa. La soluzione interpretativa seguita dal Tribunale di Milano viene criticata con l'affermazione del principio secondo cui i mezzi adeguati alle esigenze del lavoratore in caso di pensionamento per vecchiaia debbono restare rapportati a quel pagamento di somme effettuato dallo stesso lavoratore interessato per accreditamento di contributi sulla personale posizione assicurativa in adempimento dell'inderogabile dovere di solidarietà economica;
si assume poi che il sistema non consente di accollare all'intera collettività organizzata nello stato più di una prestazione pensionistica obbligatoria, e di cumulare quindi più posizioni assicurative in uno stesso periodo di attività di lavoro, sia pure a contenuto differente. Nell'ordinamento pensionistico non è ravvisabile una quota aggiuntiva della pensione che possa essere considerata in modo autonomo rispetto al trattamento complessivo di vecchiaia dovuto all'interessato. Secondo i ricorrenti, la data del 1 gennaio 1988 attiene così all'esigibilità di un diritto costituzionale del lavoratore, la cui natura di parte integrante della pensione obbliga a ritenere che la decorrenza di essa debba necessariamente coincidere con la data di decorrenza della stessa pensione, che è e resta unica nella sua sostanza costituzionale di mezzo adeguato di vita;
a sostegno di tale assunto viene richiamato il principio, di valenza costituzionale, espresso nell'ultimo comma dell'art. 12 della legge n.153 del 1969 e ripetuto nella formula di cui all'art.6, comma 10, del d.lgs. 2 settembre 1997 n.314, secondo cui «la retribuzione. è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle 5 prestazioni a carico delle gestioni di previdenza ed assistenza sociale interessate». Il ricorso è infondato. Con esso si ripropongono tesi già più volte esaminate e disattese da questa Corte, senza indicare nuove ragioni che inducano a discostarsi dal costante orientamento espresso in proposito. E' pacifico in fatto che ai ricorrenti la pensione di vecchiaia è stata liquidata secondo il regime di cui alla legge n. 297 del 1982, con esclusione, cioè, della parte di retribuzione eccedente il "tetto" pensionabile. Successivamente, in seguito alla entrata in vigore della legge n. 67 del 1988, quella parte precedentemente esclusa dal computo della pensione è stata “recuperata" secondo i criteri stabiliti dall'art. 21 della legge stessa. Tale norma ha consentito di poter considerare nel calcolo della pensione le somme precedentemente escluse e ciò nel contesto di un'opzione legislativa tesa ad attenuare l'effetto penalizzate (per i lavoratori con retribuzioni più elevate) del regime dei massimali di pensione. Infatti l'art. 21, comma 6, della citata legge prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1988, ai fini della determinazione della misura delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti la retribuzione imponibile eccedente il limite massimo di retribuzione annua pensionabile previsto per l'assicurazione predetta è computata secondo le aliquote indicate in una tabella allegata. La quota (aggiuntiva) di pensione cosi calcolata si somma alle pensioni determinate in base al limite massimo suddetto e diviene a tutti gli effetti parte integrante di essa. A partire dal 1° gennaio 1988, quindi il rigore del regime del massimale di pensione art. 19 legge 23 aprile 1981, n. 155) già mitigato dall'art. 3 1. 297/82 cit., che ha previsto la - rivalutazione del massimale di retribuzione annua è stato - confermandosene ulteriormente attenuato perché, pur l'operatività, la retribuzione eccedente il massimale, in precedenza del tutto pretermessa dal computo dell'entità del trattamento pensionistico spettante al lavoratore in quiescenza, è stata riconosciuta al fine dell'attribuzione di una quota aggiuntiva di pensione, calcolata proprio sulla base della retribuzione eccedente il massimale. Peraltro, nell'innovare in tal modo la disciplina delle pensioni il legislatore non ha dettato una regolamentazione transitoria e soprattutto non ha chiarito se lo spartiacque temporale del 1° gennaio 1988 valesse ad individuare la data a partire dalla quale le nuove pensioni sarebbero state calcolate con l'attribuzione delle quote aggiuntive, ovvero riferendosi - invece la nuova2 più favorevole, normativa a tutte le pensioni -riguardasse solo la data di erogazione delle quote aggiuntive, con necessità, in questa seconda prospettiva esegetica, di ricalcolare il trattamento pensionistico già attivato in passato. 7 Questo nodo interpretativo è stato sciolto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 72 del 1990 e dalla successiva conforme giurisprudenza di questa Corte. In particolare, nel ritenere che il citato sesto comma dell'art. 21 debba essere inteso nel senso della sua applicabilità anche alle pensioni liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, la Corte costituzionale ha rilevato che una corretta interpretazione della disposizione deve muovere dalla considerazione che il concreto funzionamento del cd. tetto pensionistico comportava sacrifici che il legislatore ha considerato doveroso attenuare. Di conseguenza, in tanto è possibile ritenere che si sia inteso escludere dal beneficio proprio i soggetti che quei sacrifici avevano sopportato, in quanto consti una univoca volontà legislativa in tal senso, tanto più se si considera che al permanere di un trattamento inadeguato si aggiungerebbe, in tal caso, l'aggravante di una sua consistente divaricazione rispetto a quello riservato a soggetti versanti nelle medesime condizioni, e ciò sulla base del mero dato temporale del collocamento a riposo. In proposito, deve notarsi che, pur essendo il dispositivo di non fondatezza pronunciato “nei sensi di cui in motivazione”, riferimento questo che solitamente connota l'interpretazione adeguatrice operata dalla Corte, in realtà si è di fronte ad un'interpretazione secondo gli ordinari canoni ermeneutici nel senso che manca una valutazione di possibile contrasto con le norme costituzionali ove la disposizione censurata avesse escluso alla disciplina della quota aggiuntiva di pensione calcolata sulla parte eccedente il massimale della retribuzione pensionabile 1 "vecchi pensionati”, così come ha esplicitamente fatto il comma 2-bis dell'art. 3 d.l. n. 86 del 1988, prevedendo per i dirigenti d'azienda l'applicabilità della nuova disciplina alle pensioni "liquidate dall' INPDAI con decorrenza a partire dal 1° gennaio 1988"; disposizione questa richiamata dalla Corte per argomentare ubi lex voluit, dixit e quindi per escludere a contrario che per tutte le altre pensioni ci sia lo sbarramento della liquidazione non anteriore alla data suddetta. In questo senso si è espressa, da ultimo, Cass. 4 agosto 2000 n.10290; ma lo stesso orientamento è stato seguito da altre precedenti decisioni, a partire da Cass. 12 novembre 1992, n. 12170, con cui si è affermato che la disciplina posta dall'art. 21 1. 67/1988 e dalla successiva norma interpretativa di cui all'art. 3, comma 2-bis, d.l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni nella legge 20 maggio 1988, n. 160, trova applicazione anche per i titolari di pensione liquidata anteriormente alla suddetta data (cfr. Cass. 8 maggio 1996, n 4314; 11 maggio 1996, n. 4446; 13 agosto 1996, n. 7540; 6 novembre 1996, n. 9687; 11 ottobre 1997, n. 9929). Come reso evidente dal contenuto delle richiamate decisioni della giurisprudenza, non si è dubitato che il diritto dei pensionati ante 1° gennaio 1988 al pagamento delle maggiori somme sia insorto a partire da tale data, restando escluso il diritto a differenze per il periodo anteriore. I ricorrenti, invece, sostengono la tesi che il sacrificio ad essi imposto dal sistema del "tetto" pensionabile deve essere eliminato ex tunc, a decorrere dalla data di liquidazione della pensione. La tesi non è condivisibile proprio sulla base degli stessi principi generali e alle norme costituzionali che il ricorso invoca a suo sostegno. Ha osservato la Corte costituzionale nella citata sentenza 72/90, nonché in quella successiva n. 296 del 1995, che l'operazione introdotta dall'art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, assume natura autonoma ed aggiuntiva rispetto a quella della liquidazione della pensione già effettuata in base al tetto pensionistico, e perciò non comporta alcuna riliquidazione, ma si risolve in una mera sommatoria di due entità distinte, calcolate secondo aliquote diverse, operazione, quest'ultima, che ben può essere eseguita anche nei confronti di chi la liquidazione abbia già ottenuto. Difatti l'inciso "a decorrere dal 1° gennaio 1988” segna solo il momento, a partire dal quale va effettuato il computo della retribuzione eccedente il tetto pensionistico e va corrisposta la quota aggiuntiva di pensione cosi determinata. In conclusione, poiché il sistema del “tetto” pensionabile è stato già ritenuto conforme a Costituzione (Corte cost., sentenza n. 173 del 1986 e ordinanza n. 143 del 1987), la tesi dei 1 10 0 ricorrenti dell'eliminazione integrale della compressione del diritto pensionistico cagionata dal sistema del “tetto", risulta in netto contrasto con il dettato normativo, il quale, a sua volta, non suscita dubbi di legittimità costituzionale. La mancata previsione di un meccanismo di riliquidazione e comunque di retroattività del recupero della retribuzione eccedente il massimale, non si pone in contrasto con il parametro costituzionale del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.). Come ha osservato la Corte costituzionale, il divario - inizialmente trascurabile - tra la retribuzione imponibile ed il limite massimo di retribuzione annua pensionabile é andato progressivamente crescendo per la mancata rivalutazione di tale limite pur in presenza di accentuati processi inflazionistici. In sostanza, il sacrificio richiesto dall'operatività del massimale è stato maggiore per i pensionati prossimi alla data del 1° gennaio 1988 rispetto ai titolari di pensioni liquidate in date più risalenti nel tempo (per i quali viceversa, si poneva con maggior urgenza la necessità della perequazione della pensione, problema questo affatto diverso dal recupero della quota eccedente il massimale). Tale rilievo rende ragione della gradualità del passaggio dal regime della integrale non computabilità della retribuzione eccedente il massimale a quello (più favorevole) della parziale computabilità della stessa. D'altra parte, non avendo la Corte costituzionale, come sopra osservato, operato l'interpretazione adeguatrice del sesto comma dell'art. 21 cit., non ha escluso la 11 legittimità di una diversa scelta del legislatore che in ipotesi avesse previsto la computabilità parziale della retribuzione eccedente il massimale solo per le pensioni liquidate dopo il 1° gennaio 1988. Rientrava infatti nella discrezionalità del legislatore l'estensione, in tutto o in parte, della nuova più favorevole disciplina anche al "vecchi" pensionati, atteso che in generale l'elemento temporale giustifica di per sé la disciplina differenziata conseguente alla successione delle leggi nel tempo. Nella specie, tra le due ipotesi estreme dell'esclusione totale del beneficio e, all'opposto, dell'integrale riliquidazione delle "vecchie pensioni” è risultata, per effetto dell'intervento della più volte citata pronuncia della Corte costituzionale, una disciplina intermedia: liquidazione della quota aggiuntiva di pensione senza però riliquidazione di quest'ultima. Significativamente, proprio con riferimento al sesto comma dell'art. 21, la sentenza costituzionale n. 401 del 1990 ha ribadito "la sussistenza, nella disciplina della materia, della discrezionalità del legislatore, i cui interventi per il miglioramento e la perequazione dei trattamenti pensionistici si realizzano con la gradualità imposta da scelte di politica sociale ed economica, in considerazione anche delle esigenze di bilancio e delle finalità di risanamento e ripianamento delle gestioni previdenziali". Il ricorso va dunque rigettato. 12 | | Non ricorrono i presupposti per la condanna dei ricorrenti soccombenti al pagamento delle spese del presente gludizio, in relazione al disposto dell'art. 152 disp. att. cod.proc.civ.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 28 novembre 2000 ludur. Ravagnan Il Presidente Il Consigliere estensore Shille EL COLLABORATORE DI CANCELLERIA I Depositata in Cancelleria D A S , S O A 19 FEB. 2001 0 L 3 T 1 L oggi, , 3 . O 5 A B T S A IL COLLABORATORE R I M . E E P A D R ' N DI CANCELLERIA P S L I A L 3 T N E 7 S G - D O 8 O I P - S 1४ ० ० 1 A M N I 1 D E E A S E , D I G O A E R G T T E O S N I T L E T G S I E E A R R I L D L E O D 13