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Sentenza 15 settembre 2023
Sentenza 15 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/09/2023, n. 37854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37854 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: GA AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/10/2022 del TRIB. LIBERTA' di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, AVV. CESARE GA e AVV. GIANLUCA TOGNOZZI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. / Penale Sent. Sez. 3 Num. 37854 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/06/2023 41938/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. CO AI ricorre per l'annullamento dell'ordinanza dell'11/10/2022 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 06/09/2022 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziarla del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., ha ordinato il sequestro preventivo di una unità immobiliare (un cottage) insistente su area demaniale marittima. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., con riferimento all'effetto preclusivo derivante dal principio del "ne bis in idem". Premette che con precedente decreto del 14/10/2020 il GIP aveva già ordinato il sequestro preventivo del medesimo bene e per le medesime finalità cautelari. Avverso il provvedimento cautelare era stata proposta istanza di riesame definita dal Tribunale di Roma con ordinanza di rigetto, annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 09/06/2021 per omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame. L'odierno provvedimento, osserva, costituisce la mera reiterazione di quello annullato che, aggiunge, viola il divieto di "bis in idem" cautelare essendo immutate le condizioni di fatto ('fumus' e `periculum in mora') che avevano giustificato l'adozione del provvedimento originario, non essendo sopravvenute esigenze cautelari eccezionali che ne avrebbero legittimato l'adozione ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 1.2.Con il secondo motivo deduce, sotto altro profilo, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 185, 324, 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento all'effetto preclusivo derivante dal principio del "ne bis in idem". 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con sentenza Sez. 3, n. 29713 del 09/06/2021, questa Corte, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del Tribunale del riesame di Roma, aveva annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 14 ottobre 2020 con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare e la restituzione del bene sequestrato all'avente diritto;
3.2.così recita il dispositivo: «Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 14 ottobre 2020. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.»; 3.3.I'annullamento era stato deciso dalla Corte sul rilievo che uno dei due difensori di fiducia del AI non era stato avvisato della celebrazione dell'udienza camerale di riesame, «con conseguente nullità del procedimento di riesame, che travolge il provvedimento impugnato»; 3.4.il Tribunale del riesame ne ha tratto argomento per affermare che la Corte di cessazione non ha esaminato i presupposti sostanziali ('fumus' e `periculum in mora') che avevano legittimato l'emissione dell'originario decreto e che dunque non si è formato alcun "giudicato cautelare" preclusivo all'adozione, 'rebus sic stantibus, di un nuovo provvedimento;
3.5.I'annullamento, insomma, era avvenuto esclusivamente per motivi formali;
3.6.I'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., cui l'art. 324, comma 7, rinvia, sanziona con la perdita di efficacia della misura cautelare (solo) la mancata adozione nei termini prescritti dell'ordinanza del tribunale del riesame;
3.7.questa Corte ha costantemente affermato che la perdita di efficacia consegue alla mancata adozione del provvedimento, non rilevando eventuali nullità dello stesso;
3.8.1a nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, pur emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. U, n. 2 del 12/02/1993, Piccioni, Rv. 193414 - 01; Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carutti, Rv. 203772 - 01; Sez. U, n. 6 del 17/04/1996, Pagnozzi, Rv. 205254 - 01; Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng, Rv. 279715 - 01; Sez. 1, n. 5308 del 26/09/2000, Bargigia, Rv. 217601 - 01); 3.9.solo la tardiva o omessa adozione dell'ordinanza del tribunale del riesame determina l'inefficacia della misura cautelare con le conseguenze stabilite dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; 3.10.ne consegue che l'inefficacia erroneamente dichiarata non impedisce la riedizione della misura se non ricorrono i presupposti ostativi previsti dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 3.11.né, per le stesse ragioni, rileva la dedotta violazione dell'art. 185 cod. proc. pen. posto che, come correttamente evidenziato dal tribunale del riesame, la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e, per derivazione, dell'ordinanza annullata non avrebbe avuto alcuna conseguenza sull'efficacia 2 della misura cautelare, ma avrebbe solo imposto la corretta instaurazione del contraddittorio. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/06/2023. -
sentite le conclusioni del PG LUIGI ORSI che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi i difensori, AVV. CESARE GA e AVV. GIANLUCA TOGNOZZI, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. / Penale Sent. Sez. 3 Num. 37854 Anno 2023 Presidente: RAMACCI LUCA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 15/06/2023 41938/2022 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 sig. CO AI ricorre per l'annullamento dell'ordinanza dell'11/10/2022 del Tribunale di Roma che ha rigettato la richiesta di riesame del decreto del 06/09/2022 del GIP del medesimo Tribunale che, ritenuta la sussistenza indiziarla del reato di cui all'art. 1161 cod. nav., ha ordinato il sequestro preventivo di una unità immobiliare (un cottage) insistente su area demaniale marittima. 1.1.Con il primo motivo deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. proc. pen., con riferimento all'effetto preclusivo derivante dal principio del "ne bis in idem". Premette che con precedente decreto del 14/10/2020 il GIP aveva già ordinato il sequestro preventivo del medesimo bene e per le medesime finalità cautelari. Avverso il provvedimento cautelare era stata proposta istanza di riesame definita dal Tribunale di Roma con ordinanza di rigetto, annullata senza rinvio dalla Corte di cassazione con sentenza del 09/06/2021 per omessa notifica al difensore dell'avviso dell'udienza di riesame. L'odierno provvedimento, osserva, costituisce la mera reiterazione di quello annullato che, aggiunge, viola il divieto di "bis in idem" cautelare essendo immutate le condizioni di fatto ('fumus' e `periculum in mora') che avevano giustificato l'adozione del provvedimento originario, non essendo sopravvenute esigenze cautelari eccezionali che ne avrebbero legittimato l'adozione ai sensi dell'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 1.2.Con il secondo motivo deduce, sotto altro profilo, l'inosservanza o l'erronea applicazione degli artt. 185, 324, 620, comma 1, lett. l), cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. con riferimento all'effetto preclusivo derivante dal principio del "ne bis in idem". 2.11 ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.0sserva il Collegio: 3.1.con sentenza Sez. 3, n. 29713 del 09/06/2021, questa Corte, pronunciando sul ricorso proposto dall'odierno ricorrente avverso l'ordinanza del 25/02/2021 del Tribunale del riesame di Roma, aveva annullato senza rinvio l'ordinanza e il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 14 ottobre 2020 con conseguente perdita di efficacia della misura cautelare e la restituzione del bene sequestrato all'avente diritto;
3.2.così recita il dispositivo: «Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto di sequestro preventivo del G.i.p. del Tribunale di Roma in data 14 ottobre 2020. Dichiara la perdita di efficacia della misura cautelare e manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.»; 3.3.I'annullamento era stato deciso dalla Corte sul rilievo che uno dei due difensori di fiducia del AI non era stato avvisato della celebrazione dell'udienza camerale di riesame, «con conseguente nullità del procedimento di riesame, che travolge il provvedimento impugnato»; 3.4.il Tribunale del riesame ne ha tratto argomento per affermare che la Corte di cessazione non ha esaminato i presupposti sostanziali ('fumus' e `periculum in mora') che avevano legittimato l'emissione dell'originario decreto e che dunque non si è formato alcun "giudicato cautelare" preclusivo all'adozione, 'rebus sic stantibus, di un nuovo provvedimento;
3.5.I'annullamento, insomma, era avvenuto esclusivamente per motivi formali;
3.6.I'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., cui l'art. 324, comma 7, rinvia, sanziona con la perdita di efficacia della misura cautelare (solo) la mancata adozione nei termini prescritti dell'ordinanza del tribunale del riesame;
3.7.questa Corte ha costantemente affermato che la perdita di efficacia consegue alla mancata adozione del provvedimento, non rilevando eventuali nullità dello stesso;
3.8.1a nullità dell'ordinanza emessa all'esito del procedimento di riesame determinata dall'omesso avviso dell'udienza all'interessato che abbia proposto la relativa istanza non comporta la cessazione di efficacia della misura coercitiva disposta, che si verifica solo nel caso in cui il tribunale non provveda nel termine stabilito, con esclusione, quindi, dell'ipotesi in cui il provvedimento, pur emesso tempestivamente, sia per qualche ragione annullabile (Sez. U, n. 2 del 12/02/1993, Piccioni, Rv. 193414 - 01; Sez. U, n. 40 del 22/11/1995, dep. 1996, Carutti, Rv. 203772 - 01; Sez. U, n. 6 del 17/04/1996, Pagnozzi, Rv. 205254 - 01; Sez. 4, n. 29954 del 14/10/2020, Zheng, Rv. 279715 - 01; Sez. 1, n. 5308 del 26/09/2000, Bargigia, Rv. 217601 - 01); 3.9.solo la tardiva o omessa adozione dell'ordinanza del tribunale del riesame determina l'inefficacia della misura cautelare con le conseguenze stabilite dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen.; 3.10.ne consegue che l'inefficacia erroneamente dichiarata non impedisce la riedizione della misura se non ricorrono i presupposti ostativi previsti dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. 3.11.né, per le stesse ragioni, rileva la dedotta violazione dell'art. 185 cod. proc. pen. posto che, come correttamente evidenziato dal tribunale del riesame, la nullità dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale e, per derivazione, dell'ordinanza annullata non avrebbe avuto alcuna conseguenza sull'efficacia 2 della misura cautelare, ma avrebbe solo imposto la corretta instaurazione del contraddittorio. 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa del ricorrente (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 15/06/2023. -