Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2001, n. 128
CASS
Sentenza 22 marzo 2001

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Ai sensi del primo comma dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione (compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa); sicché, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego (attuata con l'art. 2, secondo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs n. 80 del 1998) quelli che prima venivano qualificati come atti di "nomina" risultano essere stati trasformati "ope legis" in atti aventi natura privatistica, secondo lo schema negoziale/contrattuale, salve le espresse eccezioni previste dalla prima delle menzionate disposizioni e ferma restando la qualificazione di atti amministrativi soltanto per quegli atti disciplinanti le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, per gli atti aventi funzioni di indirizzo politico/amministrativo (art. 3 D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998) e per gli atti relativi ai procedimenti concorsuali (art. 68, quarto comma, cit.). (Nella specie, le sezioni unite della S.C. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia instaurata contro un Comune da un suo dipendente, il quale, inquadrato nella IV qualifica funzionale, chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del bando di concorso interno per la copertura di alcuni posti di VI qualifica funzionale, relativamente alla riserva dell'ammissione per i soli dipendenti di V qualifica funzionale; e, quindi, che fosse dichiarata la sussistenza del suo diritto a sostenere le prove previste dal bando).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2001, n. 128
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 128
Data del deposito : 22 marzo 2001

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