Sentenza 22 marzo 2001
Massime • 1
Ai sensi del primo comma dell'art. 68 del D.Lgs. n. 29 del 1993 (nel testo modificato dall'art. 29 del D.Lgs. n. 80 del 1998) sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fino all'estinzione (compresa ogni fase intermedia, relativa a qualsiasi vicenda modificativa); sicché, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego (attuata con l'art. 2, secondo comma, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 2 del D.Lgs n. 80 del 1998) quelli che prima venivano qualificati come atti di "nomina" risultano essere stati trasformati "ope legis" in atti aventi natura privatistica, secondo lo schema negoziale/contrattuale, salve le espresse eccezioni previste dalla prima delle menzionate disposizioni e ferma restando la qualificazione di atti amministrativi soltanto per quegli atti disciplinanti le linee fondamentali dell'organizzazione degli uffici, per gli atti aventi funzioni di indirizzo politico/amministrativo (art. 3 D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. n. 80 del 1998) e per gli atti relativi ai procedimenti concorsuali (art. 68, quarto comma, cit.). (Nella specie, le sezioni unite della S.C. hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario a conoscere della controversia instaurata contro un Comune da un suo dipendente, il quale, inquadrato nella IV qualifica funzionale, chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del bando di concorso interno per la copertura di alcuni posti di VI qualifica funzionale, relativamente alla riserva dell'ammissione per i soli dipendenti di V qualifica funzionale; e, quindi, che fosse dichiarata la sussistenza del suo diritto a sostenere le prove previste dal bando).
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/03/2001, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ALDO VESSIA - Primo Presidente f.f. -
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Presidente di sezione -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. ERMINIO RAVAGNANI - rel. Consigliere -
Dott. ANTONINO ELEFANTE - Consigliere -
Dott. FRANCESCO SABATINI - Consigliere -
Dott. ENRICO ALTIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO CARTASEGNA giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AR IE GI, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI 70, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CAPPELLINI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANNALISA SEGOLONI, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
per regolamento preventivo di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 6877/99 del Tribunale di PERUGIA;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Erminio RAVAGNANI;
udito l'Avvocato Goffredo GOBBI, per delega dell'avvocato Mario CARTASEGNA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per la giurisdizione dell'A.G.O.. Svolgimento del processo
Con ricorso al Pretore del lavoro di Perugia al sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., il signor IE GI RD, dipendente del
Comune di detta città, inquadrato nella IV qualifica funzionale, chiedeva che fosse accertata l'illegittimità del bando di concorso interno, indetto dall'amministrazione comunale per la copertura di 29 posti di "istruttore della comunicazione" di VI qualifica funzionale, relativamente alla riserva dell'ammissione per i soli, dipendenti inquadrati nella qualifica immediatamente inferiore, e cioè nella V qualifica funzionale e che quindi fosse dichiarata la sussistenza del suo diritto a sostenere le prove previste dal bando medesimo.
L'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario sollevata dal Comune convenuto era rigettata dal Pretore adito, e, poi, in sede di reclamo, dal Tribunale, davanti al quale pende il giudizio di merito.
Nelle more di questo giudizio il Comune di Perugia, con ricorso notificato il 25 ottobre 1999, ha proposto istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, cui resiste il RD. Motivi della decisione
Il Comune ricorrente assume che la controversia in esame spetti alla giurisdizione del giudice amministrativo giacché deve intendersi per "assunzione", alla luce dell'art. 36 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, qualsiasi nuovo inquadramento che comporti la stipulazione di un contratto di lavoro individuale e che avvenga previo espletamento di una procedura selettiva, sia essa rivolta a candidati interni, che a candidati esterni all'ente. La predetta giurisdizione sussisterebbe, poi, in quanto nella procedura concorsuale, bandita a norma dell'art. 6, comma dodici, legge 15 maggio 1997 n. 127 - secondo il quale gli enti locali "possono prevedere concorsi interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità acquisita esclusivamente all'interno dell'ente" -, l'amministrazione non svolgerebbe attività di gestione del rapporto di lavoro, ma conserverebbe un potere discrezionale di scelta dei soggetti idonei allo svolgimento delle mansioni superiori, anche in relazione alle disponibilità di bilancio e di contenimento della spesa, a fronte del quale potere la posizione del privato degraderebbe ad interesse legittimo.
Le argomentazioni dell'istante non sono condivisibili. Nel nuovo sistema di riparto della giurisdizione fra giudice amministrativo e giudice ordinario, delineato dall'art. 68 D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, nel testo sostituito dall'art. 29 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, è previsto che "sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, secondo comma, ad eccezione di quelle relative ai rapporti di lavoro di cui al quarto comma, incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro ... ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti ..." (primo comma), mentre "restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 2, commi quarto e quinto, ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi" (quarto comma).
Appare evidente, perciò, che, ai sensi del primo comma dell'art. 68, sono attribuite alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dalla sua instaurazione fini all'estinzione (compresa ogni fase intermedia, relativa ad ogni eventuale vicenda modificativa), per cui, a seguito della privatizzazione del pubblico impiego, attuata con l'art. 2, secondo comma, D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 2 D.Lgs. n. 80 del 1998, quelli che prima venivano qualificati come provvedimenti di "nomina" risultano essere stati trasformati "ope legis" in atti aventi natura privatistica, secondo lo schema negoziale/contrattuale, salve le dette eccezioni e ferma restando la qualificazione di atti amministrativi soltanto per gli atti disciplinanti le linee fondamentali del l'organizzazione degli uffici, per gli atti aventi funzioni di indirizzo politico/amministrativo (art. 3 D.Lgs. n. 29 del 1993, nel testo sostituito dall'art. 3 D.lgs. n. 80 del 1998) e per gli atti relativi ai procedimenti concorsuali (art. 68, quarto comma).
Tale essendo il quadro normativo di riferimento con le relative implicazioni, appare chiaro, anzitutto, che ogni vicenda modificativa del rapporto di lavoro - quale quella in esame, consistente in una procedura finalizzata alla progressione in carriera - non possa ritenersi sussumibile nella disciplina prevista dall'art. 68, quarto comma, che fa riferimento alle procedure concorsuali "per l'assunzione", e, in secondo luogo, che il bando di concorso, riservato al personale interno, come consentito dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, (sicché non rileva in alcun modo la recente ordinanza della Corte Costituzionale n. 2 del 2001, resa nella diversa fattispecie di bando di concorso per esterni all'ente, con riserva di posti per gli interni) debba necessariamente qualificarsi come atto di gestione del rapporto, espressione della "capacità" ed esercizio dei "poteri del privato datore di lavoro" previsti dall'art. 4, secondo comma, D.Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito dall'art. 4 D.lgs n. 80 del 1998. Invero, contrariamente a quanto assume il Comune ricorrente, è certamente non corretto ricondurre al concetto di assunzione il passaggio dei dipendenti da una qualifica ad un'altra, poiché detto passaggio attiene ad una vicenda modificativa del rapporto, di regola senza novazione del medesimo e, quindi, senza estinzione del precedente e contestuale costituzione di uno nuovo. Deve di conseguenza escludersi l'ammissibilità dell'esercizio di poteri discrezionali da parte della pubblica amministrazione nel procedimento di selezione del personale da promuovere, che si svolge nell'ambito dello stesso rapporto, (diversamente che nel caso di concorsi per l'assunzione, cioè per la costituzione ex novo di un rapporto), restando anche la pubblica amministrazione, come ogni privato datore di lavoro, al sensi dell'art. 4 da ultimo citato, vincolata nelle sue determinazioni, tra l'altro, ai principi di correttezza e buona fede ed in genere alla necessaria loro rispondenza a criteri di adeguatezza e ragionevolezza, esclusa ogni discrezionalità e la conseguente configurabilità di un affievolimento ad interesse legittimo del diritto soggettivo già sussistente nel prestatore di lavoro aspirante alla qualifica superiore.
Nella controversia pendente in primo grado tra il RD ed il Comune di Perugia devesi quindi dichiarare sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
Detto Comune, soccombente nel proposto regolamento di giurisdizione, deve essere condannato al pagamento delle relative spese giudiziali, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara la giurisdizione del giudice ordinario e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali, liquidate in L. 350.000, oltre agli onorari, liquidati in L. 3.000.000= (tremilioni).
Così deciso in Roma, il 15 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2001