CASS
Sentenza 27 ottobre 2023
Sentenza 27 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/10/2023, n. 43666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43666 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE CR US nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/02/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di PAVIA udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
lette/segtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 43666 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/07/2023 Il Procuratore generale, Francesca Ceroni, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. De ST EP ricorre avverso il provvedimento del 17.2.2023 del magistrato di sorveglianza di Pavia, con il quale è stata respinta l'opposizione avverso il provvedimento del 15.12.2022 di rigetto di remissione del debito spese processuali, a seguito della condanna per reati riconducibili alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Dopo aver fatto uso nuovamente di sostanze stupefacenti, De ST era stato diffidato nell'agosto 2017 e poi in data 14.3.2018, perché non aveva reso possibile l'ulteriore esame chimico, già previsto per la data 8.3.2018, non avendo messo a disposizione una sufficiente matrice pilifera necessaria per le analisi volte a verificare il persistere dell'uso di droghe. Da tale comportamento non collaborativo il magistrato di sorveglianza ha desunto, di conseguenza, la convinzione che l'istante non avesse mantenuto una regolare condotta. 2. Denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mancando una valutazione comparativa dell'intero comportamento tenuto dal condannato, in particolare egli aveva intrapreso un proficuo percorso di recupero, che era culminato nell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, sicché il magistrato non avrebbe potuto dar rilievo alla mancata sottoposizione dell'esame della matrice pilifera dell'8.3.2018, per desumere un'analisi negativa della sua personalità, atteso che vi sarebbe contrasto con la relazione dell'Uepe del 4.3.2019 e con l'esame per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuato il 10.4.2018. (5 ( ,97 4: CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato. Il ricorrente, nel denunciare il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 6 comma 2 d.P.R. 115/2002, avrebbe dovuto comunque confrontarsi in modo diretto con la specifica motivazione espressa dal magistrato di sorveglianza. Al contrario, nessun riferimento è stato fatto nel ricorso per giustificare il rifiuto reiterato di De ST di fornire una matrice pilifera idonea per le analisi programmate, sicché il ricorrente non si è confrontato con la parte centrale della motivazione che ha permesso al magistrato di giungere a ritenere che egli volesse celare il perdurante Th 2 uso di droga, così serbando una condotta violatrice delle prescrizioni anche durante l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione. Corrette sono inoltre le considerazioni svolte a pag. 2 del provvedimento impugnato, circa l'irrilevanza del comportamento collaborativo con l'autorità giudiziaria serbato dal soggetto in occasione dell'arresto ed il percorso risocializzante svolto a partire dalla data di commissione del reato, in quanto l'esame circa la sussistenza del requisito della costante regolare condotta va limitato al periodo di circa un anno e mezzo trascorso in regime di affidamento ordinario in esecuzione della pena (quindi dal 26/07/2017 al 02/02/2019). Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosi accertare che, durante la detenzione inframuraria o durante il periodo di esecuzione della misura alternativa alla detenzione egli abbia mantenuto una condotta regolare, la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato durante detto periodo. (Sez. 1 n. 28257 del 26/03/2021, Lucariello). Nel caso concreto non appare manifestamente illogica o carente la motivazione del magistrato di sorveglianza, che ha desunto da specifici) episodic l'irregolarità della condotta di De ST e la sua volontà di eludere i controlli volti a verificare il rispetto delle prescrizioni impartite, atteso che non è stata data alcuna spiegazione alla mancata e reiterata messa a disposizione di una adeguata formazione pilifera, che gli era stata richiesta per le analisi chimiche. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11/07/2023.
lette/segtite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 43666 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 11/07/2023 Il Procuratore generale, Francesca Ceroni, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. De ST EP ricorre avverso il provvedimento del 17.2.2023 del magistrato di sorveglianza di Pavia, con il quale è stata respinta l'opposizione avverso il provvedimento del 15.12.2022 di rigetto di remissione del debito spese processuali, a seguito della condanna per reati riconducibili alla dipendenza da sostanze stupefacenti. Dopo aver fatto uso nuovamente di sostanze stupefacenti, De ST era stato diffidato nell'agosto 2017 e poi in data 14.3.2018, perché non aveva reso possibile l'ulteriore esame chimico, già previsto per la data 8.3.2018, non avendo messo a disposizione una sufficiente matrice pilifera necessaria per le analisi volte a verificare il persistere dell'uso di droghe. Da tale comportamento non collaborativo il magistrato di sorveglianza ha desunto, di conseguenza, la convinzione che l'istante non avesse mantenuto una regolare condotta. 2. Denuncia il ricorrente la violazione dell'art. 125 cod. proc. pen. e dell'art. 6, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, mancando una valutazione comparativa dell'intero comportamento tenuto dal condannato, in particolare egli aveva intrapreso un proficuo percorso di recupero, che era culminato nell'esito positivo dell'affidamento in prova ai servizi sociali, sicché il magistrato non avrebbe potuto dar rilievo alla mancata sottoposizione dell'esame della matrice pilifera dell'8.3.2018, per desumere un'analisi negativa della sua personalità, atteso che vi sarebbe contrasto con la relazione dell'Uepe del 4.3.2019 e con l'esame per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuato il 10.4.2018. (5 ( ,97 4: CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere rigettato. Il ricorrente, nel denunciare il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 6 comma 2 d.P.R. 115/2002, avrebbe dovuto comunque confrontarsi in modo diretto con la specifica motivazione espressa dal magistrato di sorveglianza. Al contrario, nessun riferimento è stato fatto nel ricorso per giustificare il rifiuto reiterato di De ST di fornire una matrice pilifera idonea per le analisi programmate, sicché il ricorrente non si è confrontato con la parte centrale della motivazione che ha permesso al magistrato di giungere a ritenere che egli volesse celare il perdurante Th 2 uso di droga, così serbando una condotta violatrice delle prescrizioni anche durante l'esecuzione della misura alternativa alla detenzione. Corrette sono inoltre le considerazioni svolte a pag. 2 del provvedimento impugnato, circa l'irrilevanza del comportamento collaborativo con l'autorità giudiziaria serbato dal soggetto in occasione dell'arresto ed il percorso risocializzante svolto a partire dalla data di commissione del reato, in quanto l'esame circa la sussistenza del requisito della costante regolare condotta va limitato al periodo di circa un anno e mezzo trascorso in regime di affidamento ordinario in esecuzione della pena (quindi dal 26/07/2017 al 02/02/2019). Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, non è necessaria la positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione attivata nei suoi confronti, dovendosi accertare che, durante la detenzione inframuraria o durante il periodo di esecuzione della misura alternativa alla detenzione egli abbia mantenuto una condotta regolare, la cui valutazione positiva può essere esclusa anche a seguito della commissione di un solo illecito disciplinare, previa necessaria comparazione tra le caratteristiche, il tempo e le modalità dello stesso con la condotta complessiva del condannato durante detto periodo. (Sez. 1 n. 28257 del 26/03/2021, Lucariello). Nel caso concreto non appare manifestamente illogica o carente la motivazione del magistrato di sorveglianza, che ha desunto da specifici) episodic l'irregolarità della condotta di De ST e la sua volontà di eludere i controlli volti a verificare il rispetto delle prescrizioni impartite, atteso che non è stata data alcuna spiegazione alla mancata e reiterata messa a disposizione di una adeguata formazione pilifera, che gli era stata richiesta per le analisi chimiche. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 11/07/2023.