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Sentenza 10 marzo 2023
Sentenza 10 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/03/2023, n. 10350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10350 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: LE IC nato a [...] il [...] DI IP PP nata a [...] il [...] avverso il decreto del 09/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;
letta la requisitoria del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Palermo, Sezione Misure cli Prevenzione, con decreto in data 9/5/2022, depositato il 5/7/2022, ha rigettato il ricorso in appello avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, il 10/2/2021 con il quale è stata disposta nei confronti di SP EN e della coniuge, terza interessata, Di PP SE l'applicazione della misura patrimoniale della confisca dei beni mobili registrati, immobili, quote di partecipazione di una società, saldi attivi di conti correnti e di deposito titoli, un credito e del compendio aziendale dell'impresa individuale "Bar SP di Di PP SE, in relazione alla pericolosità di cui all'art. 1, lett. b) D.Lgs 159/2011. 1. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e la terza interessata che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10350 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 13/12/2022 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen. e 1 lett b) D.Lgs 159/2011. 1.3. Violazione o errata applicazione del D.Lgs 159/2011 in relazione all'artt. 24 e 111 cost. e alla CEDU. 2. In data 21 novembre 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale Kate Tassone ha chiesto che i ricorsi siano rigettati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. rilevando che i giudici di merito avrebbero violato il principio di correlazione tra la contestazione e la decisione in quanto, diversamente da quanto ritenuto nel decreto impugnato, il fatto che a EN SP sia stata riconosciuta la pericolosità c.d. generica piuttosto che quella specifica cui faceva riferimento la proposta avrebbe determinato una violazione del diritto al contraddittorio. La doglianza è manifestamente infondata. Nel caso di specie non vi è stato alcuna violazione del principio del contraddittorio e, pertanto, non risulta configurabile la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale, infatti, si fonda sugli stessi elementi di fatto posti a fondamento della proposta presentata e con i quali, pertanto, la difesa ha avuto sin dal primo momento la possibilità di confrontarsi. Nel procedimento di prevenzione, d'altro canto, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione non è configurabile qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia, come avvenuto nel caso di specie, fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542 - 01. Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451 - 01). 2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen. lett. c) e 1 lett b) D.Lgs 159/2011 e la 2 # violazione o errata applicazione del D.Lgs 159/2011 in relazione agli artt. 24 e 111 cost. e alla CEDU. In specifico nel secondo motivo i ricorrenti evidenziano che il giudizio di pericolosità, fondato sul riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. per il periodo 2007 - 2010 e a una risalente condanna per una contravvenzione, non sarebbe idoneo a individuare la nec:essaria correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e la presunta pericolosità. Le condotte indicate, infatti, pure genericamente definibili come devianti o significative di una vicinanza con ambienti criminali, non sarebbero comunque di per sé produttive di reddito tanto che non potrebbe addivenirsi a una conclusione nei termini di una illecita accumulazione patrimoniale, ciò anche nell'ipotesi di sproporzione dei redditi. Nel terzo motivo, invece i ricorrenti, censurano la carenza assoluta di motivazione quanto alla ritenuta sproporzione con specifico riferimento al difetto assoluto di considerazione in ordine alla capacità reddituale del proposto e della signora Di PP. Le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite. 2.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli aitt. 10 e 27 Divo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta, al comma terzo, prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte de/pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore...". In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). 3 La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. 2.2. Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, che omette di confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato, la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo dalle Sezioni Unite, è tutt'altro che apparente (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512; Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, 2015, Spinelli, Rv. 262606 01). Il giudice di appello -dando articolato conto degli elementi emersi, quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito all'attività di gestione delle scommesse clandestine esercitata da EN SP e agli utili dallo stesso così illecitamente conseguiti- ha infatti evidenziato gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato in ordine alla sperequazione economica tra le entrate e le uscite, ciò anche quanto alla riferibilità dei proventi reddituali a capitali illeciti. Sotto tale profilo, pertanto, la Corte territoriale, che ha pure verificato il protrarsi delle condotte e l'effettiva pericolosità sociale del proposto ridimensionando l'arco temporale cui fare riferimento, ha dimostrato di essersi confrontata con le analoghe censure della difesa e, anche considerando il
letta la requisitoria del Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO La Corte di Appello di Palermo, Sezione Misure cli Prevenzione, con decreto in data 9/5/2022, depositato il 5/7/2022, ha rigettato il ricorso in appello avverso il decreto emesso dal Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, il 10/2/2021 con il quale è stata disposta nei confronti di SP EN e della coniuge, terza interessata, Di PP SE l'applicazione della misura patrimoniale della confisca dei beni mobili registrati, immobili, quote di partecipazione di una società, saldi attivi di conti correnti e di deposito titoli, un credito e del compendio aziendale dell'impresa individuale "Bar SP di Di PP SE, in relazione alla pericolosità di cui all'art. 1, lett. b) D.Lgs 159/2011. 1. Avverso il decreto hanno proposto ricorso per cassazione il proposto e la terza interessata che, a mezzo del comune difensore, hanno dedotto i seguenti motivi. 1.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. Penale Sent. Sez. 2 Num. 10350 Anno 2023 Presidente: IMPERIALI LUCIANO Relatore: MONACO MARCO MARIA Data Udienza: 13/12/2022 1.2. Violazione di legge in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen. e 1 lett b) D.Lgs 159/2011. 1.3. Violazione o errata applicazione del D.Lgs 159/2011 in relazione all'artt. 24 e 111 cost. e alla CEDU. 2. In data 21 novembre 2022 è pervenuta in cancelleria la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale Kate Tassone ha chiesto che i ricorsi siano rigettati. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono inammissibili. 1. Nel primo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 521 cod. proc. pen. rilevando che i giudici di merito avrebbero violato il principio di correlazione tra la contestazione e la decisione in quanto, diversamente da quanto ritenuto nel decreto impugnato, il fatto che a EN SP sia stata riconosciuta la pericolosità c.d. generica piuttosto che quella specifica cui faceva riferimento la proposta avrebbe determinato una violazione del diritto al contraddittorio. La doglianza è manifestamente infondata. Nel caso di specie non vi è stato alcuna violazione del principio del contraddittorio e, pertanto, non risulta configurabile la dedotta violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. La conclusione cui è pervenuto il Tribunale, infatti, si fonda sugli stessi elementi di fatto posti a fondamento della proposta presentata e con i quali, pertanto, la difesa ha avuto sin dal primo momento la possibilità di confrontarsi. Nel procedimento di prevenzione, d'altro canto, come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale conformandosi alla pacifica giurisprudenza di legittimità sul punto, la violazione del principio di correlazione tra contestazione e decisione non è configurabile qualora il provvedimento applicativo della misura ritenga sussistente una categoria di pericolosità sociale diversa da quella indicata nella proposta (nella specie, la pericolosità generica in luogo di quella qualificata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159), purché la nuova definizione giuridica sia, come avvenuto nel caso di specie, fondata sui medesimi elementi di fatto posti a fondamento della proposta, in relazione ai quali sia stato assicurato alla difesa un contraddittorio effettivo e congruo (cfr. da ultimo Sez. 5, n. 28695 del 19/05/2022, Priolo, Rv. 283542 - 01. Sez. 1, n. 8038 del 05/02/2019, Manauro, Rv. 274915 - 01; Sez. 1, n. 32032 del 10/06/2013, De Angelis, Rv. 256451 - 01). 2. Nel secondo e nel terzo motivo la difesa deduce la violazione di legge in relazione agli artt. 178 cod. proc. pen. lett. c) e 1 lett b) D.Lgs 159/2011 e la 2 # violazione o errata applicazione del D.Lgs 159/2011 in relazione agli artt. 24 e 111 cost. e alla CEDU. In specifico nel secondo motivo i ricorrenti evidenziano che il giudizio di pericolosità, fondato sul riferimento alla condanna per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. per il periodo 2007 - 2010 e a una risalente condanna per una contravvenzione, non sarebbe idoneo a individuare la nec:essaria correlazione temporale tra l'acquisto dei beni e la presunta pericolosità. Le condotte indicate, infatti, pure genericamente definibili come devianti o significative di una vicinanza con ambienti criminali, non sarebbero comunque di per sé produttive di reddito tanto che non potrebbe addivenirsi a una conclusione nei termini di una illecita accumulazione patrimoniale, ciò anche nell'ipotesi di sproporzione dei redditi. Nel terzo motivo, invece i ricorrenti, censurano la carenza assoluta di motivazione quanto alla ritenuta sproporzione con specifico riferimento al difetto assoluto di considerazione in ordine alla capacità reddituale del proposto e della signora Di PP. Le doglianze, pure formulate nei termini della violazione di legge ma che in realtà afferiscono alla logicità e alla completezza della motivazione, non sono consentite. 2.1. Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione patrimoniali, ai sensi degli aitt. 10 e 27 Divo 159 del 2011, è ammesso solo per violazione di legge. Il secondo comma dell'art. 27 cit., infatti, espressamente stabilisce che "per le impugnazioni contro detti provvedimenti si applicano le disposizioni previste dall'articolo 10" che, a sua volta, al comma terzo, prevede che "avverso il decreto della corte di appello, è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge, da parte de/pubblico ministero e dell'interessato e del suo difensore...". In sede di legittimità, non è dunque deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difetti tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Noviello, Rv. 279435; Sez. 6, Sentenza n. 21898 del 11/02/2014, Taccini, Rv. 260613; Sez. 6, n. 35044, del 8/03/2007, dep. 18/09/2007, Bruno, Rv. 237277). 3 La limitazione del ricorso alla sola "violazione di legge" è stata tra l'altro riconosciuta dalla Corte costituzionale non irragionevole (sent. n. 321 del 2004), data la peculiarità del procedimento di prevenzione sia sul piano processuale che su quello sostanziale. 2.2. Diversamente da quanto evidenziato nel ricorso, che omette di confrontarsi con il contenuto del provvedimento impugnato, la motivazione resa dalla Corte territoriale, che ha fatto corretto riferimento ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità e da ultimo dalle Sezioni Unite, è tutt'altro che apparente (Sez. U, n. 111 del 30/11/2017, dep. 2018, Gattuso, Rv. 271512; Sez. U, n. 4880 del 26/06/2014, 2015, Spinelli, Rv. 262606 01). Il giudice di appello -dando articolato conto degli elementi emersi, quali le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito all'attività di gestione delle scommesse clandestine esercitata da EN SP e agli utili dallo stesso così illecitamente conseguiti- ha infatti evidenziato gli elementi posti a fondamento del giudizio formulato in ordine alla sperequazione economica tra le entrate e le uscite, ciò anche quanto alla riferibilità dei proventi reddituali a capitali illeciti. Sotto tale profilo, pertanto, la Corte territoriale, che ha pure verificato il protrarsi delle condotte e l'effettiva pericolosità sociale del proposto ridimensionando l'arco temporale cui fare riferimento, ha dimostrato di essersi confrontata con le analoghe censure della difesa e, anche considerando il