Sentenza 22 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/07/2002, n. 10668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10668 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2002 |
Testo completo
10668/02 REPUBBLICA ITALIANA 4 7 3 . N O L , L E 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO O 9 C B 9 1 A - E P 1 E I 1 A CORTE SUPREMA - N 1 D 1 O to I E Z A C R I 1 T Risarcimento D S SEZIONE U I danni A G R E A 4 D . M sta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: T E T I T R S N P I E S P R.G.N. 22803/99 E Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Roberto PREDEN Consigliere Consigliere 1.23274 Cron. Dott. Luigi Francesco DI NANNI PURCARO - Rel. Consigliere Rep. Dott. Italo TRIFONE Consigliere - Ud. 21/03/02 Dott. Francesco ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: OR AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMA 4, presso lo studio dell'avvocato MARCO BALIVA, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato CORRADO BARBIERI, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
THE INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER SAS, corrente in Genova, in persona del proprio legale rappresentante Sig. Paolo La Corte, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la difende anche disgiuntamente 2002 741 all'avvocato LAZZARO CEPOLLINA, giusta delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 220/99 del Giudice di pace di SESTRI PONENTE, emessa il 10/06/99 e depositata il 09/07/99 (R.G. 1874/98); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato Guido ROMANELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OV GIACALONE che ha concluso per l'inammissibilità ed in subordine per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 15 ottobre 1998 OV AN convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Sestri Ponente, l'International Language Centre S.a.s. in persona del suo legale rap- presentante, proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo 782/1998 emesso dal medesimo Giudice di Pace in data 9 settembre 1998, in forza del quale si ingiun- geva all'esponente il pagamento della somma di lire 950.000, oltre interessi legali e spese, somma prevista a titolo di penale dall'art.11 del contratto di iscri- zione al corso di inglese, per il caso in cui l'aderen- te si fosse rifiutato di ritirare il materiale didatti- 2 co, provocando così la risoluzione di diritto del con- tratto. L'opponente sostenne sia l'insussistenza del con- tratto di iscrizione al corso di inglese, sia l'avvenu- ta risoluzione del contratto stesso, sia la vessatorie- tà della penale richiesta. La TILC S.a.s. si costituì, sostenendo la fondatez- za delle pretese fatte valere nel decreto opposto. Espletata la necessaria istruttoria, il giudice di pace adito, con sentenza in data 30 settembre 1999, ac- colse parzialmente l'opposizione, condannando l'oppo- nente al pagamento della minor somma di lire 450.000. Per la cassazione della suindicata sentenza Giovan- ni AN ha proposto ricorso sulla base di tre moti- vi, cui ha resistito con controricorso la società T.I.L.C. Entrambe le parti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, lamentando vio- lazione e/o l'erronea applicazione del dlgs n. 385/1993 (art. 121 e segg.), deduce che la fattispecie in esame era soggetta al disposto dell'art.121 L.385/93, in quanto trattavasi della vendita di un bene e/o della prestazione di un servizio effettuata nella forma della dilazione del pagamento del prezzo, con la pattuizione 3 di un interesse quale corrispettivo della dilazione. Si trattava, pertanto, a tutti gli effetti, di una opera- zione di credito al consumo. Il fatto che era stato ri- chiesto un interesse era desumibile agevolmente dal confronto tra le diverse modalità di pagamento indicate nel contratto, e dal fatto che AN aveva optato per il pagamento in n.6 rate. Peraltro, ai sensi del- l'art. 124, n. 3, lett. B L. 385/93, il contratto, deve indicare a pena di nullità, il prezzo in contanti, il prezzo stabilito dal contratto, e l'ammontare del- l'eventuale acconto. Il contratto in questione doveva ritenersi nullo, in quanto privo dell'indicazione del prezzo complessivo pattuito, ovvero del costo comples- sivo di tutte le rate, e ciò in virtù di una disciplina inderogabile, in quanto finalizzata а garantire la chiarezza e la trasparenza delle condizioni contrattua- li nei contratti stipulati dai consumatori. Con il secondo motivo, il ricorrente si duole della violazione degli artt. 112 c. p. c., 1469 bis n.6 c.c. e 1469 quinques c.c.. Per quanto concerne la suindicata norma del codice di rito, il giudice di merito, dopo avere accolto l'eccezione di manifesta eccessività del- la penale, proposta dal ricorrente con l'opposizione a decreto ingiuntivo, aveva tuttavia, del tutto inopina- tamente condannato l'opponente alla minor somma di lire 4 450.000, nonostante che non fosse mai stata proposta una domanda risarcitoria dalla controparte. Sussisteva, inoltre, la violazione delle menzionate norme codici - stiche, in virtù delle quali, in un contratto tra un le clausole penaliconsumatore ed un professionista, manifestamente eccessive devono ritenersi vessatorie e, pertanto, inefficaci. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia difetto di motivazione e contraddittorietà della stessa. Sotto il primo profilo, deduce che esso esponente aveva sempre contestato di aver ricevuto la merce, men- tre la controparte non era stata in grado di fornire altra prova. Su tale fondamentale circostanza la sen- tenza taceva del tutto. La motivazione della sentenza era, inoltre, contraddittoria, laddove affermava che il criterio per la determinazione dell'importo del risar- cimento era dato dal valore dei materiale respinto (pur utilizzabile), nonché dal contributo per l'organizza- zione, mentre non era dato vedere quale danno economico potesse avere subito l'istituto resistente, posto, tra l'altro, che il materiale didattico era rimasto in suo possesso. Il primo motivo è inammissibile. Invero, in subiecta materia, vige il principio fis- sato dalla sentenza n. 716/1999 delle Sezioni Unite di 5 questa Corte, secondo cui: "A seguito della nuova for- mulazione dell'art. 113, comma Il, cod. proc. civ., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astrattamente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori della materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto sol- tanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango superiore a quelle or- dinarie), nonché, a norma dell'art.311 cod. proc. civ., di quelle processuali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché, in tali controversie, egli deve giudicare facendo immediata ap- plicazione di un'equità cd. formativa о sostitutiva (non della cd. equità correttiva o integrativa) e deve perciò fondarsi su di un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico;
ne consegue che le sentenze pronun- ciate dal giudice di pace in controversie del suindica- to valore (sentenze da ritenersi sempre pronunciate se- condo equità, anche quando il giudice abbia fatto ap- plicazione di una norma di legge, con ○ senza espressa indicazione della sua rispondenza all'equità) sono ri- corribili in cassazione per violazione delle norme pro- cessuali ai sensi dell'art.360, comma 1, numeri 1, 2 e 7 6 4, cod. proc. civ. (in quest'ultimo caso anche con ri- ferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazio- ne), nonché ai sensi del n. 5 dell'art.360 citato, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenendo ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera apparenza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione della legge sostanziale ai sensi del n.3 del citato art.360 è consentita soltanto in caso di inosservanza о falsa applicazione della costituzione o delle norme comunitarie (se di rango superiore a quelle che tale interpretazione del-ordinarie), senza l'art.113, comma II, cod. proc. civ. renda la norma SO- spettabile di illegittimità costituzionale per contra- sto con l'art.24 Cost." Orbene, nella specie, non risultando dedotta dal ricorrente la violazione di nessuna delle norme menzio- nate nell'ultima parte della citata sentenza delle S. U., appare evidente l'inammissibilità della censura stessa. Inammissibile deve, altresì, ritenersi, per le stesse considerazioni, la seconda parte del secondo mo- tivo, mentre, la prima parte dello stesso - pur se ipo- teticamente ammissibile poiché contiene la deduzione di 7 - deve ritenersi infondata, at- una norma processuale teso che il giudice di pace ha operato una valutazione equitativa delle richieste delle parti, ritenendo, come si evince chiaramente dalla sentenza gravata, che, SO- stanzialmente, fosse stata avanzata dall'opposta una richiesta risarcitoria. In ordine al terzo motivo, è principio consolidato nella giurisprudenza di questo S.C. quello secondo cui, nelle sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità, il vizio di motivazione rileva solo quando sia configurabile l'inesistenza della motivazione ovvero una motivazione apparente о un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, tali da precludere l'identificazione della ratio decidendi, ovvero ancora una motivazione perplessa sulla cui base non sia possi- bile stabilire la giustificazione del rapporto posto а base della decisione. In altri termini, il vizio di mo- tivazione della sentenza del giudice di pace secondo equità, censurabile dalla cassazione, è soltanto quello che viola l'art.360 n. 4 del codice di rito e non anche quello che si risolva in una violazione dell'art.360 n.5 dello stesso codice, ossia se la motivazione è me- ramente apparente o radicalmente contraddittoria, sì da ritenere inesistente, о allorché si denunci che la stessa è priva di razionalità e coerenza. 8 Nella specie, peraltro, il ricorrente si è limitato a criticare la valutazione delle prove del giudice a quo, il che, com'è noto, è comunque inammissibile nel- l'ambito del giudizio di legittimità. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorren- te al pagamento delle spese del giudizio di cassazione € 98,23. oltre onorari liquidati in 480,00 Euro. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 21 marzo 2002. Consigliere relatore ed estensore исл Spran Fiduccia Il Presidente, IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello Depositata in Cancelleria Oggi, 22.02.02 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello 9