Sentenza 18 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 18/07/2002, n. 10456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10456 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA INN OPO ITALIANO1 0456/02 LA CORTE SUPREMA DI Oggetto STDITOTT SEZIONE SECONDA CIVILE RESPONSABIOX DELL' APPACTATORG Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 7314/99 - Cron.28058 Consigliere Dott. Ugo RIGGIO Rep. 2137 Consigliere Dott. Rosario DE JULIO Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud.12/12/01 Consigliere Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASCAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti € sul ricorso proposto da: --2002 CANCELL RE GEIER & GABALIN SPA, in persona dell'Amm.re e legale rappresentante pro tempore WILLY GABALIN, elettivamente domiciliato in ROMA CNE CLODIA 29, CANCELLERIA presso lo studio dell'avvocato RICCI PIETRO, che lo difende unitamente all'avvocato MARASTONI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ZO AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI 2001 LUIGI, che lo difende unitamente all'avvocato RIZZATI RENZO, giusta delega in atti;
1694 -1- --
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 399/98 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 10/03/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
COGLITORE Emanuele, per delega udito l'Avvocato depositata in udienza, difensore del dell'Avv.MANZI, resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- ― SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 5 dicembre 1998 la società ER e Geba- lin convenne RA RZ innanzi al Tribunale di Verona e chiese che fosse condannato, in virtù di quanto disposto dall'art. 1669 cod. civ., al ri- sarcimento dei danni che aveva subito per i vizi della copertura metallica di un suo magazzino, che aveva costruito qualche anno prima, eseguendo il contratto d'appalto che avevano stipulato. Il convenuto si costituì e rispose che il contratto stipulato con la società ER e IN era stato di vendita, non di appalto;
contestò quindi la applicabilità della citata norma, ed eccepi comunque la decadenza della società ER e IN dalla garanzia fatta valere;
affermò poi che le com- ponenti metalliche della copertura da lui fornite erano prive di vizi o difetti, che erano state da lui poste in opera a regola d'arte, e che gli inconvenienti 9 lamentati dalla società ER e IN erano conseguenti per un verso al tipo di materiale che quest'ultima aveva preferito, e per altro verso alla o- messa manutenzione della struttura;
chiese quindi il rigetto della domanda. Trattata ed istruita la causa, il Tribunale, con sentenza del 13 ot- tobre 1992, accolse la domanda, e condannò RA RZ a pagare alla società ER e IN la somma di lire 69.377.802. La Corte d'appello di Venezia l'ha invece rigettata. Ha in particolare rilevato che il contratto stipulato dalle parti conteneva l'elencazione dettagliata dei vari componenti della struttura me- tallica, con specificazione delle dimensioni e del tipo, che RA RZ si era obbligato a fornire e montare;
ed ha accertato, sulla scorta di quanto rife- rito dal consulente tecnico di ufficio, che le componenti fornite erano im- muni da vizi o difetti, e che erano state montate a regola d'arte; ha altresì accertato, sempre con l'ausilio del perito di ufficio, che gli inconvenienti lamentati dalla società ER e IN, erano conseguenti ad una errata progettazione della copertura del suo magazzino, che si era deteriorata in breve tempo a causa del tipo di merce in esso custodita;
progettazione di cui RA RZ non era stato incaricato. La società ER e IN ha proposto ricorso per ottenere la cassazione di tale sentenza, formulando cinque censure. RA RZ ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i cinque motivi del suo ricorso la società ER e IN censura la sentenza impugnata per aver escluso che RA RZ debba ri- spondere della inadeguatezza della copertura da lui costruita, e del conse- guente suo degrado, rilevando in particolare che con il contratto di appalto l'appaltatore assume un'obbligazione di risultato, e che è suo dovere segna- lare al committente l'inadeguatezza delle opere appaltate, in relazione alle 4 sue esigenze, anche quando sia chiamato a realizzare un progetto non suo;
sostiene inoltre che l'individuazione del contenuto dell'obbligazione che RA RZ aveva assunto con il contratto di appalto per cui è causa è er- rata. La censura è per un verso inammissibile, per altro verso infondata. L'individuazione del contenuto di un'obbligazione contrattual- mente assunta richiede l'interpretazione del contratto, che compete istitu- zionalmente al giudice del merito, e che non sindacabile nel giudizio di le- gittimità, se correttamente ed adeguatamente motivata. Per l'appunto interpretando il contratto per cui è causa, la Corte territoriale ha affermato (e di tale affermazione ha dato conto con motiva- zione adeguata, e non censurata in modo specifico sul punto) che le parti avevano con esso stabilito anche il modo in cui tale copertura doveva essere realizzata, in particolare con quali materiali doveva essere costruita. Essendo dunque stato l'appaltatore completamente vincolato nella scelta dei materiali, correttamente la Corte territoriale ha escluso che sia configurabile un suo inadempimento sol perché la costruzione da lui rea- lizzata, in modo assolutamente conforme a quanto contrattualmente conve- nuto, si è poi rivelata, a causa dell'inidoneità del materiale scelto, inadegua- ta all'uso che la committente ne ha fatto (vedi Cassazione civile sez. II, 6 febbraio 1999, n. 1044). È poi vero che l'appaltatore, essendo tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente, ha il conseguente dovere di renderlo edotto della inadeguatezza delle sue diretti- ve, rilevate o rilevabili con la normale diligenza;
ma tale principio è operan- b te solo in relazione alle esigenze del committente risultanti dal contratto (vedi Cassazione civile sez. II, 9 novembre 2000, n. 14598); e non risulta, dal ricorso o dalla sentenza impugnata, che nel contratto di appalto per cui è causa sia stato indicato, in modo esplicito o anche implicito, l'uso che del suo capannone la società ER e IN intendeva fare. Le spese seguono la soccombenza. ( )3
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e codanna la società ER e Gabalin a rifondere a RA RZ le spese di lite, che si liquidano in €. 113,72, oltre rimborso forfettario secondo legge e €. 1.550,00 per ono- rari. Roma, 12 dicembre 2001 Il presidente (Mario Spadone) Sprandom L'estensore lo Cioffi) You M IL CANCELLIERE C1 Valeria Neri averia Neri 1G LUG 2002 1Q MA 2 TOUT 129.11 AGENZIA 7003. 4 Registrati an. 6491 456T 266 77 777 (euro C TOT. 149,771