Sentenza 10 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/10/2002, n. 14457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14457 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula B REPUBBLICA ITALIANA 144 57/ 02 N NO E DE OPOL LA CORT SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.1456/00 Presidente Dott. Salvatore SENESE Consigliere Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Alberto SPANO' Cron.33673 Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO C.C. 15/05/02 Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso gli uffici della quale in via dei Portoghesi n.12 è domiciliato;
- ricorrente -
contro
DE TI LAURETTA intimata- avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 15-22 settembre 1999, n.331, RGAC 168, cron. 1897; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Л Consiglio del 15 maggio 2002 dal Relatore Cons. Camillo 2172 Filadoro;
Drazic FRAZZINI quale ha Lette le conclusioni scritte del P.M.,Vil concluso per il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso per cassazione, il Ministero dell'Interno censura la decisione del Tribunale di Firenze in epigrafe indicata, nella parte in cui la stessa ha rigettato il gravame avversO la decisione del Pretore di Grosseto che aveva accolto la domanda di LA De NT, intesa ad ottenere la pensione di invalidità civile, facendo decorrere gli interessi legale dal 121° giorno dalla data della istanza amministrativa, senza tener conto del mutato assetto normativo introdotto con il D.P.R. 698 del 1994, con il quale è stato approvato il regolamento recante il riordino dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è manifestamente infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in tema di prestazioni assistenziali a favore degli invalidi civili, che la tardiva erogazione delle provvidenze economiche agli aventi diritto, nel regime del D. P. R. 21 settembre 1994, n. 598 (vigente N anteriormente alla disciplina di cui all'art.130, comma terzo, del D.L.vo n.112 del 1998, che ha disposto l'accertamento delle relative operazioni presso le Regioni o l'INPS, ribadendo peraltro il principio della separazione dei procedimenti amminsitrativi di accertamento sanitario e di concessione dei benefici economici agli invalidi) comporta l'obbligo della corresponsione degli interessi legali in relazione alla cui decorrenza deve, in chiave di interpretazione adeguatrice, ritenersi operante il criterio dei centoventi giorni dalla domanda amministrativa, dettato in via generale dall'art. 7 della legge n. 533 del 1973 per i crediti verso gli enti pubblici. Ed, infatti, l'applicazione della norma specifica dell'art.16, comma sesto, della legge n. 412 del 30 dciembre 1991, il quale prevede che gli enti gestori di forme di previdenza obbligatorie ma la disposizione è applicabile anche alle prestazioni evidentemente sono tenuti aerogate dal Ministero dell'Interno corrispondere gli interessi sulle prestazioni dovute a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l'adozione del provvedimento sulla domanda, comporterebbe nel caso di provvidenze economiche in favore degli invalidi civili (in relazione alla cui erogazione nel procedimento disciplinato dal citato 3 D. P. R. n. 698 del 1994 lo "spatium deliberandi" consta di una doppia fase di nove mesi per l'accertamento del requisito sanitario da parte delle commissioni mediche USL e di sei mesi per la concessione del beneficio da parte del Ministero dell'Interno (oltre a due mesi di eventuale sospensione per ciascuna delle due fasi), cui va aggiunto il tempo, non regolato da un limite massimo, perché la domanda dell'interessato ed il verbale di accertamento sanitario siano trasmessi dalle commissioni mediche alle prefetture) uno scostamento dal criterio di bilanciamento (indicato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156 del 1991 in tema di interessi sui crediti previdenziali) tra gli interessi degli assistiti e le esigenze contabili degli enti pubblici erogatori (V. Cass. 6 aprile 2001 n. 5201). Poiché il giudice di appello si è attenuto а tale principio, richiamando anche la decisione delle Sezioni M Unite di questa Corte n.1680 del 1988, il ricorso deve essere rigettato. Nessuna pronuncia sulle spese, non avendo l'intimata svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
la Corte, in Camera di Consiglio, rigetta il ricorso. Nulla per spese. 4 Così deciso in Roma, il 15 IL PRESIDENTE H Cowellliere Viles Bruun IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 10/10/02 PREMA IL CANCELLIERE T E пиша Виши ' T C maggio 2002. IL CONSIGLIERE EST. 3 8 5 0 1 : . N A T S R S 3 I A A 7 ' D : T L , , 8 L : O A E 7 L S D 1 L E I P O S S 5 B I N I 8 N E D S G 0 I A O T A A S D O O A T P L E T , L I M I O O R I R P A T D D S I O E G T E R N E S E 5