Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2004, n. 29222
CASS
Sentenza 20 maggio 2004

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Nella cosiddetta lottizzazione negoziale anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti possono costituire, valutati assieme ad altri elementi, "atti equivalenti" ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985, sempre che gli stessi non prevedano, quale condizione sospensiva del contratto, l'ottenimento dell'autorizzazione al frazionamento dell'area da parte dell'autorità amministrativa competente: in tal caso, in mancanza dell'autorizzazione, le promesse di vendita sono inidonee a produrre l'effetto lottizzatorio, ne' sarebbe possibile ottenere la stipula dei contratti definitivi, con conseguente effettiva lottizzazione negoziale, in forza dell'art. 2932 cod.civ.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2004, n. 29222
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29222
Data del deposito : 20 maggio 2004

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