Sentenza 20 maggio 2004
Massime • 1
Nella cosiddetta lottizzazione negoziale anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti possono costituire, valutati assieme ad altri elementi, "atti equivalenti" ai sensi dell'art. 18 della legge n. 47 del 1985, sempre che gli stessi non prevedano, quale condizione sospensiva del contratto, l'ottenimento dell'autorizzazione al frazionamento dell'area da parte dell'autorità amministrativa competente: in tal caso, in mancanza dell'autorizzazione, le promesse di vendita sono inidonee a produrre l'effetto lottizzatorio, ne' sarebbe possibile ottenere la stipula dei contratti definitivi, con conseguente effettiva lottizzazione negoziale, in forza dell'art. 2932 cod.civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 20/05/2004, n. 29222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29222 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente - del 20/05/2004
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 686
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - N. 9826/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sui ricorsi proposti dagli:
Avv. Andrea Di Lieto e Costantino Montesanto, difensori di fiducia di OL Antonio, n. a Melfi il 19.11.1932, quale legale rappresentante della società Cercai S.a.s., e dall'Avv. Giovanni Palmieri, difensore di fiducia di Brusinelli Osvaldo, n. a Manerbio il 24.6.1956, quale legale rappresentante della società San Marco Immobiliare S.r.l.;
avverso l'ordinanza in data30.1.2004 del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, con la quale è stato confermato il decreto di sequestro preventivo di un'area, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Salerno in data 30.12.2003 nell'ambito delle indagini relative al reato di cui agli art. 110 c.p., 18 e 20 lett. c) della L. n. 47/85 e 44 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001. Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Visti gli atti, la ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udito il Sost. Procuratore Generale, Dott. Mario Favalli, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Uditi i difensori, Avv. Andrea Di Lieto e Giuseppe Fusco per il OL e Avv. Giovanni Palmieri per il Brusinelli, che hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi;
CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO
Con la impugnata ordinanza il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro preventivo dell'intera area, già sede della azienda Ideal Standard di Salerno, emesso dal G.I.P. del medesimo Tribunale in relazione al reato di cui agli art. 110 c.p., 18 e 20 lett. c) della L. n. 47/85 e 44 lett. c) del D.P.R. n. 380/2001. Emerge dall'esame del provvedimento impugnato che il procedimento afferente alla lottizzazione abusiva, nell'ambito del quale è stata adottata la misura cautelare, ha avuto origine dalle diverse indagini effettuate dalla pubblica accusa, afferenti alle vicende che hanno fatto seguito alla chiusura dello stabilimento della Ideal Standard, con il conseguente licenziamento e messa in mobilità di circa 200 dipendenti dell'azienda.
Le indagini avevano avuto ad oggetto gli accordi intercorsi tra la Ideal Standard ed il Consorzio CECAM, poi trasformatosi in società Seapark, e quindi in Seafarm, che, previa acquisizione delle aree, si era assunta l'impegno di realizzare sulle stesse un parco tematico marino con le connesse strutture destinate all'attività turistica, didattico-pedagogica, e simili, garantendo la riassunzione dei dipendenti della ex Ideal Standard, che nel frattempo avevano potuto usufruire della CIGS.
In relazione a tale fatto in particolare era stato ipotizzato dalla pubblica accusa il reato di truffa ai danni dello Stato, ma le relative indagini si erano concluse con un provvedimento di archiviazione. Nel corso delle stesse si era accertato che in data 27.4.2001 la Seapark aveva presentato al Consorzio ASI un progetto di frazionamento dell'area ex Ideal Standard in dodici lotti, di cui dieci destinati all'insediamento di ditte già indicate, mentre per i restanti due lotti la società si era riservata di precisare successivamente i possibili futuri insediamenti cui dovevano essere destinati. Detto progetto veniva, però, respinto dal Comitato Direttivo del Consorzio ASI in base al rilievo che l'attività delle ditte acquirenti dei singoli lotti non si palesava compatibile con la destinazione industriale dell'area, ne' le ditte presentavano alcun collegamento con la Seapark o Seafarm ed il progetto di frazionamento dell'opificio industriale risultava non conforme alle prescrizioni del P.R.C.. Dalle indagini della polizia giudiziaria era, altresì, emerso che la Seapark aveva proceduto, unitamente alla predisposizione del progetto di frazionamento, alla stipulazione delle promesse di vendita con le dieci ditte destinatane dei singoli lotti. Era emerso inoltre che successivamente l'area dell'ex Ideal Standard era stata ceduta dalla Seafarm alla Società San Marco Immobiliare S.r.l. e da quest'ultima, infine, con l'eccezione di una particella residua, alla società Cereal S.a.s.. In estrema sintesi si rileva, quindi, che sia il G.I.P. che il Tribunale del riesame hanno ravvisato nelle citate circostanze di fatto elementi atti a configurare il reato di lottizzazione abusiva di natura negoziale, oggetto delle indagini della pubblica accusa, evidenziando a tal fine che dagli elementi probatori acquisiti è emerso in modo chiaro e specifico il fine speculativo sotteso alla intera operazione di dismissione dei suoli della ex Ideal Standard. Sono stati evidenziati in particolare, quali indici della speculazione immobiliare posta in essere, il fatto che il progetto di frazionamento presentato all'ASI era del tutto incompatibile con le previsioni del P.R.C.; la qualità dei soggetti coinvolti a vario titolo nella vicenda, tra i quali tale Monti Dina, esercente l'attività di agente immobiliare;
la stipulazione dei contratti preliminari senza attendere il nulla osta da parte dell'ASI; le caratteristiche dei lotti, il numero, l'ubicazione in prossimità del centro abitato, l'esistenza di adeguati collegamenti tramite la Tangenziale e l'Autostrada Salerno - Reggio Calabria, nonché la espressa previsione che venissero realizzate opere di urbanizzazione, elementi tutti che, secondo i giudici di merito, denunciano in modo inequivoco la destinazione a scopo edificatorio dei lotti, in contrasto con la destinazione del PRC..
Nell'ordinanza si è altresì osservato che le successive vicende amministrative in ordine alla destinazione dell'area ex Ideal Standard non incidono sul reato già perfezionatosi, ne' hanno sostanzialmente mutato il quadro afferente alla illegittimità delle operazioni poste in essere.
Avverso l'ordinanza hanno proposto ricorsi i difensori degli istanti per il riesame, che la denunciano con vari motivi di gravame. La difesa del OL osserva in premessa che il provvedimento impugnato, come l'ordinanza che ha applicato la misura cautelare, ha fatto acriticamente propria l'impostazione accusatoria del P.M. e risente, in relazione alla imponente mole di elementi di fatto esaminati, della finalità perseguita dalla pubblica accusa di acquisire nuovi elementi, che consentano la riapertura del procedimento conclusosi con il provvedimento di archiviazione. Si denuncia, quindi, l'ordinanza per violazione degli art. 321 c.p.p., 20 lett. c) della L. n. 47/85 e 44 lett. c) del D.P.R. 380/01.
Si deduce che nel caso in esame non sussistono gli estremi ne' della lottizzazione edificatoria, ne' di quella negoziale. In ordine a tale ultima ipotesi criminosa si osserva che la società, all'epoca proprietaria dell'intera area, aveva chiesto all'ASI l'autorizzazione ad effettuare la divisione del terreno in lotti;
che tale condotta esclude la configurabilità del reato oggetto di indagine-, che, peraltro, essendo stata negata dal Consorzio ASI l'autorizzazione ad effettuare il frazionamento dell'area, non si è più proceduto alla vendita dei singoli lotti di terreno. In proposito si osserva che i preliminari di vendita, stipulati con le società promesse acquirenti, prevedevano, quale condizione sospensiva del contratto, l'ottenimento del nulla osta da parte della ASL di talché, nel caso in esame, la stipula dei contratti definitivi e la effettiva lottizzazione negoziale non sarebbero potuti avvenire neppure ex art. 2932 c.c.. Si osserva inoltre che le controversie sorte con le società promesse acquirenti avevano avuto ad oggetto solo la cauzione versata dalle stesse e che tali controversie sono state tutte definite mediante la restituzione di detta cauzione.
Si deduce, quindi, che la stipula dei contratti preliminari, nel caso in esame, non era idonea a configurare una lottizzazione abusiva, dovendo, in ogni caso, essere considerata anche la sanzione di nullità che avrebbe colpito tali contratti, e che la natura contravvenzionale del reato esclude la configurabilità del tentativo.
Si osserva ancora che la società rappresentata dall'attuale ricorrente è estranea ai fatti oggetto di indagine, avendo acquistato l'area dalla San Marco Immobiliare ad un considerevole prezzo dopo che era stato presentato un progetto all'ASI per la sua utilizzazione.
In ordine a questa ultima, peraltro, si rileva che l'attuale disciplina della zona ASI di Salerno consente la divisione degli opifici esistenti in più unità immobiliari, in virtù di delibera n. 13 del 19.6.2002 adottata dal Consiglio Generale dell'ASI e definitivamente approvata.
Si deduce, infine, che nel caso in esame non sussistono le esigenze cautelari inerenti al pericolo che il reato possa essere portato ad ulteriori conseguenze, osservandosi in proposito che la San Marco Immobiliare già aveva chiesto all'U.T.E. di procedere all'accorpamento delle varie particelle di terreno;
che l'impegno alla realizzazione del parco tematico, nelle more, è stato assunto con il
Comune di Salerno da un'altra società e che a tal fine è stata destinata un'area diversa.
La difesa del Brusinelli con il primo mezzo di annullamento denuncia l'ordinanza per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente, premesso che la società da lui rappresentata, per effetto della vendita dell'area ex Ideal Standard alla Cercai S.a.s., è rimasta proprietaria solo di una residua porzione di terreno, della estensione di mq. 2940, non alienata in quanto ai limiti del comprensorio dell'azienda e suscettibile di esproprio da parte delle FF.SS., deduce che la predetta superficie di terreno non ha mai costituito oggetto di alcuna lottizzazione. Denuncia, quindi, la carenza di motivazione dell'ordinanza in punto di indicazione delle esigenze cautelari in funzione delle quali è stata disposta la misura reale ed alla natura di corpo di reato del suolo rimasto nella disponibilità della società San Marco Immobiliare. Con il secondo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia ulteriormente l'ordinanza per vizi della motivazione, nonché per violazione degli art. 321 c.p.p., 20 lett. c) della L. n. 47/85 e 44 lett. c) del D.P.R. 380/01. Con il motivo vengono formulati rilievi analoghi a quelli espressi dall'altro ricorrente in ordine alla non configurabilità, nel caso in esame, del reato di lottizzazione abusiva per la inidoneità a detto scopo dei preliminari di vendita, sottoposti a condizione risolutiva nel caso di mancata approvazione del frazionamento dell'area da parte della P.A..
In proposito si denuncia la illogicità della motivazione dell'ordinanza per avere equiparato i citati preliminari di vendita, non suscettibili di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. per la condizione inserita negli stessi, ad atti di trasferimento della proprietà. Si aggiunge che l'area rimasta in proprietà della San Marco Immobiliare non era comunque interessata dal frazionamento e che la natura contravvenzionale del reato non consente la configurabilità del tentativo.
I ricorsi sono fondati nei limiti di seguito precisati. Osserva il Collegio che, secondo l'indirizzo interpretativo più recente e certamente prevalente di questa Corte, "In tema di lottizzazione abusiva, fra gli "atti equivalenti" al frazionamento e alla vendita, cui fa riferimento, ai fini della configurabilità del reato, l'art. 18 della legge 28 febbraio 198S n. 47, possono ricomprendersi anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti, allorché gli stessi si collochino in un contesto indiziario atto a rivelare in modo non equivoco la finalità edificatoria, che costituisce l'elemento comune alle varie forme (materiale, negoziale, mista) in cui l'illecito può essere realizzato." (cfr. sez. 3^, 200003668, Pennelli, 215625; conf. sez. 3^, 199901656, D'Angelo G, riv. 213735, nella quale, peraltro, si precisa che la promessa di vendita non integra di per sè una lottizzazione negoziale).
Va inoltre osservato che, in ogni caso, non è configurabile il tentativo del reato di lottizzazione abusiva, trattandosi di contravvenzione (cfr. sez. 3^, 199610214, P.M. in proc. Azzolini e altro, riv. 206478, nella quale peraltro veniva esclusa la ipotizzabilità della lottizzazione negoziale tramite la stipulazione di promesse di vendita).
Costituisce, poi, principio generale in materia di giudizio sulla legittimità del provvedimento cautelare che se è preclusa al Tribunale del riesame ogni vantazione riguardo alla sussistenza degli indizi di colpevolezza ed alla gravità degli stessi, "nell'ipotesi in cui gli elementi di fatto siano interamente noti nella loro integrità, il tribunale del riesame non può negare il loro apprezzamento e la configurabilità dell'ipotesi di reato, osservando che in tesi il reato potrebbe essere configurarle e che ogni deduzione appartiene al giudice della cognizione. Deve, invece, svolgere in toto la funzione di giudice del merito, che, pur non essendo di piena cognitio, non può ignorare la realtà di fatto sottoposta al suo esame" (sez. 3^, 31.7.1996 n. 2784, Simone, riv. 205795). In altri termini il giudice del riesame non può omettere di valutare tutti gli elementi che sono stati sottoposti, anche dalla parte istante, alla sua cognizione ai fini della vantazione della esistenza del fumus commissi delicti.
Orbene, la Corte, pur aderendo all'indirizzo interpretativo, secondo il quale fra gli "atti equivalenti", menzionati dall'art. 18 della L. n. 47/85 (attualmente art. 30, comma 1^, del D.P.R. n. 380/2001)
possono ricomprendersi anche i contratti preliminari di alienazione dei singoli lotti, rileva che il giudice del riesame ha del tutto omesso di valutare l'idoneità delle promesse di vendita stipulate dalla società Seapark a produrre l'effetto lottizzatolo, alla luce del fatto che era stata inserita in tali contratti una clausola sospensiva, che ne subordinava l'efficacia alla approvazione del frazionamento dell'area da parte del Consorzio ASI. L'esistenza della citata clausola, invero, risulta non solo dedotta dai ricorrenti, ma della stessa vi è menzione anche nella ordinanza impugnata, senza che, però, sia stata oggetto di alcuna vantazione in ordine all'eventuale effetto impediente la lottizzazione abusiva;
valutazione, cui il giudice del riesame non poteva sottrarsi, risultando l'accertamento del fumus commissi delicti fondato precipuamente sui predetti contratti preliminari. Va ancora rilevato che il giudice del riesame ha inoltre indicato, quali elementi dai quali è stata desunto l'intento lottizzatone, circostanze fattuali, come la vicinanza dell'area interessata dai preliminari di vendita al centro abitato ed a strade di collegamento, che per la loro natura oggettiva si palesano neutre rispetto alla volontà dei soggetti indagati, mentre è stata totalmente ignorata la circostanza, di segno opposto, costituita dal fatto che la società Seapark ha sottoposto il progetto di frazionamento alla approvazione dell'amministrazione competente (Comitato Direttivo del Consorzio ASI).
È ancora opportuno rilevare che, secondo un recente indirizzo interpretativo di questa Corte (sez. 3^, 200201966, Venuti N ed altri, riv. 220852), la confisca delle aree oggetto di lottizzazione abusiva deve ritenersi incompatibile con la successiva "adozione di un piano di recupero urbanistico dell'area abusivamente lottizzata da parte del consiglio comunale o con la successiva autorizzazione a lottizzare".
Pertanto, anche ai fini della adozione della misura cautelare, non possono essere ignorate le modifiche degli strumenti urbanistici intervenute dall'epoca dei fatti, ai fini della valutatone della persistenza della illegittimità dell'eventuale frazionamento e della conseguente necessità della cautela.
Anche tale valutazione risulta sostanzialmente carente nel provvedimento impugnato rispetto a quanto dedotto dagli istanti per il riesame.
La ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio per un nuovo esame che tenga dei rilievi che precedono. Per completezza si osserva che la decisione si palesa assorbente rispetto a tutte le censure formulate dai ricorrenti ad eccezione di quanto dedotto dalla difesa del Brusinelli con il primo motivo di gravame.
La doglianza, con la quale il ricorrente deduce che le aree rimaste in proprietà della società San Marco Immobiliare sono, in ogni caso, estranee alla lottizzazione abusiva si palesa, però, infondata, in quanto tali aree nel momento in cui, secondo l'ipotesi dell'accusa, si sarebbe realizzata la predetta lottizzazione, facevano parte dell'intero complesso oggetto del reato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 20 maggio 2004. Depositato in Cancelleria il 6 luglio 2004