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Sentenza 5 maggio 2026
Sentenza 5 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 16252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16252 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore Generale presso Corte d'appello di AP nel procedimento a carico di OZ RI nato a [...] il [...] RO PP nato a [...] il [...] RO AL nato a [...] il [...] E sui ricorsi proposti nell’interesse di: OZ RI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 18/03/2025 della Corte d'appello di AP Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR Nerucci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simonetta Cicca- relli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e del ricorrente OZ RI;
udito l'avvocato Francesca Arico', nell'interesse di RO PP e A- strominico AL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procura- tore Generale;
udito l'avvocato AN Picca, difensore di fiducia di RO PP e RO AL, che si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procura- tore Generale;
udito l'avvocato Mario Griffo per il ricorrente OZ RI, che ha concluso insi- stendo nell’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16252 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA SA AN Relatore: NERUCCI RICCARDO Data Udienza: 05/02/2026 2 udito l'avvocato Umberto Del Basso De Caro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse del suo assistito;
ha chiesto altresì il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 giugno 2015 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato OZ RI colpevole dei reati di cui agli artt. 416 bis, 319, 353 cod.pen., 86 e 87 d.P.R. 570/1960 (capi A, B, E ed L dell’imputazione), condan- nandolo alla pena di dieci anni di reclusione oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite;
ha inoltre dichiarato RO AL e RO PP colpevoli dei reati di cui agli artt. 416 bis e 353 c.p. contestati ai capi H) e L), condannandoli alla pena di otto anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Con sentenza del 26 febbraio 2021, in riforma della sentenza impugnata, la Corte d’Appello di AP ha assolto gli imputati da tutti i reati ascritti per insus- sistenza del fatto. Contro la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso per cassazione il Pro- curatore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di AP e questa Corte (sentenza della Prima Sezione, n. 39815/2022) ha accolto l’impugnazione ravvisando, con riguardo al OZ, l’omessa valutazione di alcuni decisivi ele- menti di prova (nella specie, le dichiarazioni di ID GI e dei coimputati EL TA, VI MA e IA AN quanto al reato sub B dell’imputa- zione); ha inoltre osservato che era stata omessa la valutazione delle ricadute di tali dichiarazioni sull’accusa di reato associativo e che parimenti non si erano va- lutati, in questa ottica, i pur numerosi riscontri citati dalla sentenza di primo grado;
analogo vizio di motivazione è stato riscontrato quanto alle imputazioni di corru- zione e turbata libertà degli incanti e alle loro ripercussioni sulla sussistenza del reato associativo. Anche riguardo alle posizioni di RO AL e PP, l’asso- luzione dal capo H) scontava, secondo la sentenza di annullamento, la carente valutazione di più fonti di prova valorizzate dalla sentenza di primo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello. All’esito del giudizio di rinvio è stata emessa nei confronti del OZ sentenza di non doversi procedere per prescrizione quanto ai reati sub A) e B), 3 con conferma delle relative statuizioni civili, e di assoluzione per gli altri reati con- testati perché il fatto non sussiste;
RO AL e PP, dal canto loro, sono stati assolti con la medesima formula da tutti i reati contestati. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Na- poli ha proposto impugnazione contro la sentenza del giudice di rinvio enunciando i seguenti due motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Si deduce innanzitutto, circa la posizione del OZ, la contradditto- rietà e manifesta illogicità della motivazione. Premette il ricorrente che la conte- stazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso si concretizza in un accordo concluso fra l’imputato, prima come candidato e poi dal 2003 come sin- daco di VI NO, e ID GI, all’epoca reggente della c.d fazione TT del clan dei ES;
tale accordo era stato raggiunto con la mediazione dell’im- prenditore e politico RA IC, separatamente condannato (con sentenze ir- revocabili acquisite nel giudizio di rinvio) per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. e per quello, contestato sub B) in questo processo, relativo al condizionamento del voto dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative del 2003 cui il OZ partecipava come candidato alla carica di Sindaco. L’accordo, di cui la sentenza impugnata riconosce l’esistenza e la rilevanza penale, era finalizzato a favorire le imprese legate al clan TT, in cambio di sostegno elettorale, nell’ambito delle gare di appalto indette dal Comune di VI NO;
nondimeno, il giudice di rinvio ha ritenuto prescritta la condotta contestata al capo A) poiché cessata il 24 luglio 2005 in concomitanza con l’arresto di ID GI, in quanto a partire da questo momento la c.d. fazione TT era entrata in crisi e questo aveva determinato, a sua volta, il progressivo allontanamento del OZ e la sua tendenza ad avere contatti solo indiretti con gli esponenti del clan. Al tempo stesso, osserva il ricorrente, la Corte d’Appello ha rilevato che a seguito di tale presa di distanza il OZ nel 2007 era stato pesantemente minacciato e, in conseguenza di ciò, aveva ristabilito i contatti con il clan TT assicurando la sua disponibilità per le future gare d’appalto. Proprio questo aspetto, però, dimostra che gli effetti degli accordi presi con il ID (di cui a sua volta la sentenza riconosce il ruolo di reggente del clan) si erano protratti nel tempo a dispetto del suo arresto nel 2005. La condotta crimi- nosa, pertanto, non era cessata al momento dell’arresto del ID ma si è esaurita soltanto, come indicato in imputazione, il 23 aprile 2009, quando il Consiglio Co- munale di VI NO è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. E’ dunque ravvisa- bile un vizio di motivazione nella parte in cui la Corte, pur riconoscendo l’esistenza dell’accordo politico-mafioso e il protrarsi dei suoi effetti vincolanti dopo l’arresto 4 del ID, tuttavia ha individuato in quest’ultimo fatto la fine della condotta di concorso esterno. 2.2 La contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione viene con- testata anche in relazione alle posizioni di PP e AL RO. La Corte d’Appello, infatti, da un lato riconosce le numerose occasioni in cui gli impu- tati hanno beneficiato, nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, della prote- zione del clan dei ES, segnalando altresì la profonda influenza di tale orga- nizzazione criminale sul mondo politico locale e sulla gestione degli appalti pub- blici;
d’altro canto, però, finisce per collocare i vantaggi conseguiti dagli imputati in un quadro di “comportamenti corruttivi degli amministratori pubblici” e non nel contesto di un’organizzazione di tipo mafioso. Tale impostazione contraddice, però le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito agli accordi fra politici locali e clan camorristici per favorire gli imprenditori legati a questi ultimi nella conces- sione degli appalti, oltre a non tener conto del ruolo (accertato in via definitiva) di IC RA nel suddetto patto fra il OZ e ID GI. Osserva il ricorrente, inoltre, che la Corte d’Appello ha errato nell’escludere che sia provato il nesso fra l’affidamento di appalti agli imputati e l’influenza esercitata dal clan o dalle sue fazioni;
infatti, le prove raccolte dimostrano che i RO erano, al contrario, imprenditori di riferimento del gruppo criminale e questo consente di ravvisare, ad un tempo, il beneficio che traevano da questo legame e il contributo che con ciò fornivano al clan dei ES. Nel valutare l’esistenza di questo legame criminale e dei suoi effetti la Corte d’Appello non ha tenuto conto correttamente delle di- chiarazioni dei collaboratori di giustizia, compiendone una valutazione atomistica in quanto riferita alle singole gare d’appalto e dunque omettendo un inquadra- mento complessivo della vicenda. In particolare, la Corte d’Appello non ha tenuto conto che secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (TO VI, IC CH e LI Di IN) esisteva uno stabile legame fra il clan ed i RO;
irrilevante, poi, in tale quadro, il fatto, evidenziato dal giudice di rinvio, che i due imputati non godessero di una posizione dominante fra gli imprenditori della zona, dato che la contestazione non questo aveva ad oggetto bensì le agevolazioni derivanti dalla contiguità con l’organizzazione criminale. 3. Il OZ, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto due separati ricorsi contro la sentenza in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) (dichiarati estinti per prescrizione) enunciando al riguardo i seguenti articolati motivi di seguito illu- strati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Ricorso proposto per mezzo dell’Avv. Mario Griffo il 18 luglio 2025. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 lettere b), c) ed e) cod.proc.pen., il ricorrente, evidenziato preliminarmente il proprio interesse ad 5 impugnare a causa delle statuizioni civili confermate dalla sentenza, rileva che il giudice di rinvio ha errato nell’escludere i presupposti per un’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen. (la cui applicazione non è preclusa dall’art. 129, comma 2, cod.proc.pen., con la conseguenza che l’assoluzione non deve ne- cessariamente poggiare sull’evidenza dell’innocenza). Fatto sta che nella motiva- zione ci si limita a segnalare la prescrizione dei reati senza approfondire il tema della colpevolezza e, quindi, senza esplorare la possibilità di un’assoluzione in base al criterio del ragionevole dubbio. Tale valutazione avrebbe dovuto essere a fortiori improntata a un particolare rigore visto che la Corte d’Appello aveva inizialmente pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto e, pertanto, il ro- vesciamento di tale statuizione esigeva una motivazione dotata di superiore inci- sività. 3.2 Il secondo motivo, che costituisce uno sviluppo del precedente, attiene al vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte d’Appello nel non prendere in esame, ai fini di un’assoluzione, i motivi di appello e le allegazioni contenute in due memorie difensive depositate nel corso del giudizio di rinvio. In particolare, il giudice di rinvio ha ritenuto provata la conclusione, in vista delle consultazioni del 2003 a VI NO, di un accordo elettorale politico-mafioso fra il OZ e il ID, ma quest’ultimo, al contrario, ha dichiarato di essersi disinteressato dell’esito delle elezioni al punto di non ricordare nemmeno se gli fosse stato chiesto dai suoi uomini di sostenere la candidatura dell’imputato. Tali dichiarazioni in me- rito alla sua indifferenza all’esito della tornata elettorale, peraltro, risultano coe- rentemente rese dal ID in più occasioni, mente la Corte d’Appello, incorrendo in un travisamento della prova, afferma che queste avrebbero subito delle modifi- che nel corso del tempo. In ogni caso, l’asserito incontro fra il OZ e il ID dal quale sarebbe scaturita la promessa di assegnazione di appalti si colloca suc- cessivamente alla tornata elettorale del 2003 e in quest’ultima, come si è visto, l’imputato sarebbe stato sostenuto dalla “frangia” TT ma senza alcun so- stegno da parte del ID stesso. Ne consegue già sotto il profilo cronologico l’ir- rilevanza di tale vicenda ai fini della ricostruzione del concorso esterno sub A) e stesso ragionamento vale per l’episodio di turbata libertà degli incanti, che non solo si colloca nel 2007, dunque due anni dopo l’arresto del ID, ma vede anche l’aggiudicazione di un cospicuo appalto ad un soggetto (NI IO) non legato al clan TT. A maggior ragione irrilevante ai fini dell’integrazione del reato associativo è la corruzione di cui al capo E), che si collocherebbe nell’ottobre 2007 e dalla quale comunque il OZ (al pari dell’episodio di turbata libertà degli incanti) è stato assolto. Nessun contributo causale, dunque. il OZ ha fornito al gruppo dei TT e tale conclusione appare rafforzata dal fatto che la mo- tivazione della sentenza non contiene, con riferimento al periodo fra il 2003 e 6 l’arresto del ID nel luglio 2005, neanche un cenno a incontri, appalti o comun- que fatti indicativi di un sostegno dell’imputato all’organizzazione. L’assenza di tali riferimenti nella sentenza impugnata avrebbe dovuto dunque imporre un’assolu- zione non semplicemente in termini dubitativi ma, ex art. 129, comma 2, cod.proc.pen., per evidenza della non colpevolezza dell’imputato. Del resto, anche la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di Malin- conico IO, ormai irrevocabile, segnala l’assenza di riscontri individualizzanti in merito all’operato del OZ in vista della realizzazione del supposto accordo criminoso, ma la Corte d’Appello mostra di non averne tenuto conto ai fini della prova dell’effettiva incidenza di tale patto sul rafforzamento dell’organizzazione criminale. 3.3 Con il terzo motivo di ricorso si contesta che la Corte d’Appello, pur ravvisando la prescrizione dei reati, abbia di fatto “ribaltato” la precedente sen- tenza di assoluzione (annullata poi da questa Corte) attraverso una mera rilettura delle prove dichiarative, quando avrebbe dovuto invece procedere alla loro inte- grale rinnovazione (obbligo questo che si estende al giudizio di rinvio). Anche per questa violazione di norme processuali, dunque, si impone l’annullamento della sentenza. 4. Ricorso proposto per il OZ dall’avv. Umberto Del Basso De Caro in data 29 luglio 2025. 4.1. Con un primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 87 d.P.R. 570/1960 e 7 legge 203/1991 nonché illogicità manifesta della mo- tivazione e travisamento della prova. La Corte d’Appello ha desunto la prova del reato elettorale sub B) dalle dichiarazioni di MA VI, TA EL e AN IA, trascurandone però il carattere contraddittorio. In particolare, lo VI (e non il ID, come affermato dalla Corte d’Appello) nega negli interro- gatori del 2008 e del 2010 di aver incontrato il OZ in quanto si è limitato a sostenere ZO IC, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista collegata all’imputato; ma in altro interrogatorio afferma di aver incontrato il OZ in presenza di ZO IC presso la casa di un vicino del fratello ZO EF. Il IA dichiara dal canto suo di aver saputo dallo VI di un suo in- contro con il OZ ma presso l’abitazione di EF ZO. Lo EL ha offerto dal canto suo quattro differenti versioni riguardo agli incontri fra lo VI e il OZ, dapprima negando di esserne al corrente, poi affermando che vi è stato un incontro cui ha partecipato anche il IA e ancora parlando di numerosi in- contri cui egli stesso era presente. Anche in merito alle modalità del sostegno elettorale le dichiarazioni divergono, in particolare in ordine all’elargizione di de- naro o altre utilità agli elettori e al compimento di minacce per indirizzarne il voto 7 a favore di IC ZO. Quanto alle conseguenze dell’asserito accordo, né lo EL né il IA hanno confermato che il OZ si sia attivato per garantire appalti agli imprenditori vicini al clan (il primo dichiarando di non saperlo, il se- condo escludendolo); il IA ha peraltro fatto cenno all’assunzione del padre di RA IC come operatore ecologico, circostanza però che la difesa ha smen- tito documentalmente, mentre lo VI ha parlato di contatti con il ZO per l’aggiudicazione di un appalto senza però saper dire che esito questo abbia avuto. Più in generale, le dichiarazioni entrano in conflitto fra loro in merito alla diretta provenienza dal OZ di una richiesta di sostegno elettorale, all’assenso prestato dal ID e a una personale interlocuzione dell’imputato con lo VI: la circo- stanza è infatti affermata dal IA, mentre lo EL e lo VI (che peraltro, si è visto, si contraddice circa i suoi incontri con il OZ) parlano di un appoggio fornito al ZO. È poi lo stesso ID a smentire di aver acconsentito al sostegno elettorale del OZ, dichiarando anzi di non aver avuto interesse alla vittoria di un candidato piuttosto che un altro. Erra poi la Corte d’Appello, segnala il ricor- rente, a parlare di due distinti accordi elettorali in cui era coinvolto il ID (uno antecedente e uno successivo all’elezione del OZ), dato che l’imputazione non ne parla e che comunque di tale circostanza non vi è traccia negli atti. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e mani- festa illogicità della motivazione quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis c.p. La Corte d’Appello, infatti, ha contraddittoriamente dedotto la sussi- stenza del reato, oltre che dalle già analizzate (e lacunose) dichiarazioni dei colla- boratori e coimputati, da reati successivi all’elezione del OZ, trascurando ol- tretutto che per due di questi (corruzione e turbata libertà degli incanti) è stata pronunciata assoluzione. Il giudice di rinvio ha poi omesso di considerare che la reale efficacia del concorso esterno del OZ è esclusa esplicitamente da più affiliati al clan TT, ossia Di IN, AR e AR, i quali negano di essere a conoscenza di accordi elettorali con il OZ. La Corte d’Appello valorizza invece le dichiarazioni di IA RO, che risulta però mosso da inimicizia verso il OZ e il cui racconto risulta privo di riscontri, come già sottolineato da questa Corte con sentenza del 2012 emessa nel sub-procedimento cautelare. In- fine si osserva che la Corte d’Appello, contraddittoriamente, non ha assolto il OZ pur riconoscendo che le condotte a lui contestate non hanno apportato alcun beneficio all’associazione criminale. 5. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. 8 6. Sono state depositate memorie difensive, con le quali, rispettivamente, il OZ ha insistito per l’accoglimento del ricorso mentre RO PP e RO AL hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso della Procura Generale presso la Corte d’Appello di AP (questi ultimi, in particolare, facendo riferimento all’esaustività della moti- vazione che ha escluso il loro legame con il clan criminale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la sentenza impugnata riconosce il diretto coinvolgimento del OZ negli accordi illeciti indicati ai capi A) e B); di tali accordi viene sottolineata anche la stretta connessione reciproca dato che en- trambi (conclusi l’uno con GI ID e l’altro con VI MA ma, in questo caso, con il placet del ID stesso) concernevano l’impegno dell’imputato a favo- rire, nell’ambito delle gare d’appalto, imprese legate alla c.d. fazione TT in cambio del sostegno per l’elezione alla carica di Sindaco di VI NO. Fermo restando che sulla natura e rilevanza penale di tali patti si tornerà più diffusamente al momento di esaminare il ricorso proposto nell’interesse del OZ, si osserva che la Corte d’Appello ha ritenuto di retrodatare al 24 luglio 2005 la condotta contestata sub A), con conseguente dichiarazione di prescrizione del reato, valorizzando in sostanza i seguenti elementi di fatto: in primo luogo, l’indebolimento del clan TT e la frammentazione dei rapporti di forza al suo interno a seguito dell’arresto, avvenuto proprio nella data prima indicata, del suo reggente GI ID;
in secondo luogo, il conseguente, progressivo distacco del OZ e dunque il suo sostanziale recesso dai patti originariamente conclusi con il ID;
in terzo luogo, l’episodio della minaccia consistita nel porre una testa di maiale dinanzi all’abitazione del OZ, che, secondo le convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, rappresentava proprio una reazione alla sopravve- nuta indifferenza manifestata dall’imputato verso gli interessi del clan TT;
in quarto luogo, l’assegnazione di un appalto particolarmente lucroso, nel corso dell’amministrazione OZ, in favore di un’impresa non collegata al clan Bido- gnetti e cioè quella riconducibile ai fratelli RO (si tratta dell’imputazione sub L), dalla quale sia questi ultimi sia il OZ sono stati peraltro assolti in via definitiva proprio con la sentenza impugnata). A questi argomenti la sentenza impugnata ne aggiunge un altro di portata più generale, secondo il quale, a dispetto degli accordi raggiunti con il ID, non 9 è emerso che le successive condotte del OZ abbiano procurato concreti van- taggi economici al clan TT nell’ambito di procedure di appalto deliberate dal Comune di VI NO (pagine 44 e 45 sentenza cit.). Stando così le cose, osserva la Corte che il ricorso del Procuratore Generale non si sofferma e non solleva contestazioni né su quest’ultima riflessione né sulla circostanza di fatto dell’avvenuta assegnazione dell’importante appalto sub L) ad un’impresa ritenuta estranea alla cerchia di quelle gradite al clan TT. Os- serva altresì la Corte che si tratta di argomentazioni puntuali e coerenti, sulle quali la sentenza impugnata ha fondato, con ragionamento tutt’altro che illogico, la con- clusione circa il sostanziale esaurimento, alla data del 24 luglio 2005, sia degli effetti degli accordi illeciti in questione sia dell’apporto concorsuale del OZ al reato di cui al capo A). La tenuta logica della motivazione appare inoltre rafforzata sia dallo speci- fico riferimento alle fonti di prova su cui le suddette argomentazioni si fondano sia dalla lettura che la sentenza impugnata propone dell’episodio di intimidazione so- pra descritto, che viene coerentemente inserito proprio nel contesto del progres- sivo abbandono da parte del OZ dei suoi rapporti con il clan TT. A questo si aggiunga che nell’ambito di tale analisi la sentenza impugnata esamina e valorizza soprattutto il contributo orale fornito dai collaboratori di giu- stizia, con ciò conformandosi alle indicazioni fornite da questa Corte in sede di annullamento della precedente pronuncia emessa in grado di appello: quale prin- cipale elemento di debolezza della motivazione era stata in effetti individuata la lacunosa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e nel caso di specie tale vizio appare emendato, attraverso l’esame e il confronto reciproco di tali fonti di prova (v. in particolare, sul punto che qui interessa e salvo quanto anche di seguito si osserverà, le pagine da 52 a 55). E, si noti, anche su tale analisi critica il ricorso non prende di fatto posizione. Tali osservazioni, unite al sostanziale silenzio del ricorrente sui punti prima illustrati, inducono dunque al rigetto di questo primo motivo. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso enunciato dal Procuratore Gene- rale, si osserva preliminarmente che nel suo esame non potrà non tenersi conto dell’assoluzione definitiva dei RO e del OZ (oltre che di NI IO, separatamente giudicato) dal reato di turbata libertà degli incanti sub L). Si tratta infatti di quella che la Corte d’Appello, correttamente, individua come il fulcro dell’accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso in quanto è di fatto l’unica gara di appalto che nell’ambito dell’imputazione sia specificamente citata e connotata in termini illeciti. Detto questo, la motivazione della sentenza impugnata, anche qui ade- rendo alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento di questa Corte, 10 ha esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TO VI e IC CH, ”esponenti della confederazione dei casalesi”, giungendo alla conclu- sione che tra il secondo di loro e i RO vi fosse effettivamente un rapporto di vicinanza. A sostegno di tale affermazione la sentenza impugnata cita alcuni elementi di fatto che lo stesso ricorso si sforza di valorizzare come indicativi di un vero e proprio concorso esterno dei RO nell’associazione del clan dei ES: in primo luogo, il fatto che lo CH, nell’intervenire nei confronti del clan TT per un appalto riguardante l’esecuzione di lavori nel cimitero di VI NO e affidato ai RO, abbia definito l’impresa degli imputati “cosa sua” (conclusione, questa, tratta in parte dalle dichiarazioni dello stesso CH e in parte da quelle di LI Di IN); in secondo luogo, un ulteriore intervento dello CH a vantaggio dei RO, questa volta nei confronti di altro esponente di primo piano del clan dei ES, Michele Zagaria, per evitare che un terreno di proprietà degli imputati venisse impiegato quale sito di stoccaggio per ecoballe. D’altro canto, la sentenza impugnata prende puntualmente in esame varie altre vicende ritenendole incompatibili con la prova di un sostegno costante dell’or- ganizzazione criminale agli imputati: l’appalto del Comune di Sant’Arpino per lavori all’interno del parco archeologico, assegnato sì agli imputati (come si evidenzia anche nel ricorso) ma senza che risulti prova certa di un preventivo intervento del clan e in relazione al quale, anzi, è emerso che i RO abbiano pagato una somma di denaro a favore di un imprenditore escluso dalla gara;
la mancata as- segnazione agli imputati di un appalto per lavori nel cimitero di S. Cipriano d’Aversa, a dispetto di un “pizzino” reperito nel nascondiglio di EL RI nel quale si caldeggiava l’assegnazione in loro favore della gara in questione;
la stessa vicenda dell’appalto sub L), che è stata giudicata dalla Corte d’Appello, sulla base delle convergenti dichiarazioni di VI TO e NI IO, il frutto di un intervento di natura esclusivamente politica di tale Natalizio e non ricollegabile, invece, ad un sostegno della criminalità organizzata in favore dei RO (p. 67 sentenza); il pagamento da parte dei RO, proprio nell’ambito di tale procedura, di una quota in favore di IC CH benché, appunto, l’aggiudicazione avesse una radice squisitamente politica e non già legata all’intervento di clan criminali. La Corte d’Appello rileva inoltre che dalla sentenza definitiva emessa, fra gli altri, nei confronti di RA IC e IC CH (nato nel 1978) risulta che i RO si erano costituiti parte civile in un procedimento per il reato di cui all’art. 353 cod.pen. in quanto illegittimamente estromessi, a causa della sot- trazione di alcuni documenti, da una gara d’appalto del comune di Frignano. An- 11 cora, la Corte d’Appello fa specifico e documentato riferimento (pagina 70 sen- tenza cit.) a numerose denunce sporte per estorsione dai RO contro esponenti dell’organizzazione criminale dei ES e talora sfociate anche in sen- tenze di condanna al risarcimento, in loro favore del danno da reato (p. 71 sen- tenza cit.). Questi numerosi elementi sono stati valorizzati dalla Corte d’Appello per pervenire alla conclusione che i RO, per quanto ritenuti contigui alla c.d. fazione CH del clan dei ES e dunque non rientranti a rigore nella figura del c.d. imprenditore-vittima, tuttavia neanche possono qualificarsi come impren- ditori collusi e cioè legati all’organizzazione mafiosa da uno strutturato, costante e privilegiato rapporto che comporti sistematici quanto reciproci vantaggi per en- trambe le parti. La conclusione, ricavata dagli elementi che si sono richiamati e che spa- ziano dal pagamento di quote in favore di soggetti legati al clan mafioso fino all’estromissione da gare di appalto passando per denunce e costituzioni di parte civile nei confronti di esponenti della stessa organizzazione criminale, poggia su argomentazioni logiche, solide e basate su una approfondita analisi delle prove documentali e dell’apporto dei collaboratori di giustizia. Si noti, al riguardo, che il ricorso del Procuratore Generale non prende po- sizione sulla maggior parte degli argomenti sopra evidenziati, con particolare rife- rimento alle vicende degli appalti di San Cipriano d’Aversa e Frignano, alle molte- plici iniziative giudiziarie dei RO, al pagamento da parte loro delle sud- dette somme di denaro e alla lettura della Corte d’Appello in merito all’inquadra- mento della vicenda di cui al capo L) (riguardo alla quale manca ogni riferimento alle specifiche argomentazioni e agli specifici dati probatori che hanno indotto a identificare la genesi politica dell’aggiudicazione dell’appalto e a ritenere dimo- strato il versamento di una “tangente” a CH IC). Si tratta dunque di motivazione che, sia per la sua stessa strutturazione sia per la lacunosità del motivo, appare esente dai vizi denunciati e ciò induce a rav- visare, anche in questo caso, l’infondatezza del ricorso. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di RI OZ è fondato solo nei ter- mini qui di seguito indicati. 2.1 Preliminarmente si deve esaminare il motivo processuale attinente alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio. La tesi difensiva è infondata in quanto postula, erroneamente, un incondi- zionato obbligo di rinnovazione dell’attività di acquisizione delle prove nel corso del giudizio di rinvio. 12 Questo Collegio condivide l’orientamento interpretativo secondo il quale nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ri- corre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'am- bito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valu- tare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibatti- mentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scru- tinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello ( Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408 - 01). Si tratta di principio che, peraltro, è stato espressamente ri- chiamato anche dalla sentenza impugnata e rispetto al quale il ricorso non propone elementi di diritto idonei a indurre ad un ripensamento dell’indirizzo in questione. 2.2 I motivi riguardanti l’insussistenza dei reati sub A) e B) (rispettiva- mente, associazione di tipo mafioso e c.d. reato elettorale) possono essere esa- minati congiuntamente, alla luce della connessione sul piano sostanziale e della sovrapponibilità, almeno in buona parte, delle tematiche affrontate dalla difesa. Una prima osservazione costituisce il necessario sviluppo di un aspetto in parte affrontato nell’esaminare il ricorso del Procuratore Generale. La Corte d’Appello, chiamata, a seguito dell’annullamento della precedente sentenza di secondo grado, a riesaminare l’intero complesso probatorio con parti- colare riferimento all’apporto di collaboratori di giustizia e coimputati, ha analiz- zato e posto a confronto le dichiarazioni di GI ID, AN IA, MA VI, TA EL, RO IA, GI AR, ER AR e Mas- simo IE. L’esito di tale disamina, come si è già segnalato, è stato il riconosci- mento, da parte della sentenza impugnata, dei due accordi che costituiscono il nucleo delle imputazioni sub A) e B) e che si collocano, rispettivamente, a valle e a monte dell’elezione del OZ come Sindaco di VI NO. Ebbene, quanto all’accordo elettorale di cui al capo B), che è il primo in ordine di tempo, la sentenza impugnata cita le dichiarazioni dello VI, del ID, dello EL e di IA FR cesco ritenendo che queste diano conto con certezza dei vari, seguenti elementi di fatto: 1) gli incontri fra lo VI e il OZ, che erano finalizzati a garantire il sostegno elettorale a quest’ultimo e che risultano riferiti concordemente dallo EL, dal IA e, sia pure solo in un secondo momento, dallo stesso VI;
2) l’assenso prestato in proposito dal ID, che, pur non avendo incontrato di per- sona in fase pre-elettorale il OZ, ha però acconsentito alla richiesta dello Io- vine di sostenere la sua candidatura, come emerge non solo dalle dichiarazioni dello EL e del IA ma da quelle dello stesso ID (testualmente citate a pagina 35 della sentenza impugnata ed anche a pagina 15 di uno dei due ricorsi 13 proposti per l’imputato); 3) la fase esecutiva dell’accordo, concretizzatasi secondo lo EL, lo VI e il IA nel recarsi direttamente presso i seggi e nell’imporre agli elettori di votare il OZ e il candidato consigliere IC ZO della lista collegata, talvolta promettendo aiuti economici ma sempre comunque facendo va- lere la notoria appartenenza al clan specie nei confronti delle famiglie “bisognose” (a loro volta individuabili in quelle cui era imposto di dare sostegno logistico all’or- ganizzazione in occasione di fatti di sangue). Ebbene, sul punto la Corte d’Appello non solo ha certamente adempiuto alle indicazioni impartite in precedenza con la sentenza di annullamento ma ha motivato con rigore, facendo riferimento alla pluralità e univocità delle fonti di- chiarative, individuandone i tratti omogenei nonostante talune divergenze, for- nendo una spiegazione non manifestamente illogica dello sviluppo della posizione della VI in merito agli incontri con il OZ e valorizzando comunque, in tale ottica, la complessiva coerenza e attendibilità dei contributi degli altri soggetti prima citati e, in particolare, del IA AN (pagina 33 sentenza cit.). Si tratta di puntuali elementi di fatto che la sentenza impugnata valuta nel loro complesso e coordina armonicamente fra loro con ragionamento che sfugge alle censure di illogicità e contraddittorietà formulate dal ricorrente. Si consideri in effetti che i ricorsi ravvisano una serie di incongruenze sia all’interno delle varie dichiarazioni prima citate sia nel rapporto fra di loro;
ma si tratta di analisi critica che, nonostante il suo carattere dettagliato, non regge una volta che si tenga conto della valutazione unitaria delle prove orali che, correttamente, è stata compiuta dalla sentenza impugnata e che ha portato a valorizzarne la complessiva conver- genza sugli essenziali punti prima enumerati. Appare dunque evidente, con riguardo al reato di cui al capo B), che la motivazione si sottrae alle censure esposte dalla difesa del ricorrente e che in particolare, a dispetto dell’intervenuta (e indiscussa) prescrizione del reato, la Corte d’Appello ha esplorato il tema della responsabilità e dato conto adeguata- mente delle ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza delle condotte materiali evo- cate in imputazione. Osservazioni in parte sovrapponibili valgono per il reato di cui al capo A). La sentenza impugnata, con riferimento all’accordo post-elettorale, ricostruisce innanzitutto le dichiarazioni del ID evidenziandone la precisione in merito al numero, alla collocazione spazio-temporale degli incontri con il OZ e al loro oggetto, vale a dire l’assegnazione di appalti alle imprese del clan TT in cambio di una sorta di pace sociale consistente nell’astensione da atti di estorsione nel territorio di VI NO. Viene anche data una spiegazione logica, sempre sulla scorta delle dichiarazioni del ID, in merito alla sua scelta di non occuparsi per- sonalmente del sostegno al OZ in fase pre-elettorale, cioè la convinzione che, 14 chiunque fosse stato eletto, comunque sarebbe stato costretto a scendere a patti con il clan (il che, peraltro, non appare in contrasto logico con il fatto che lo VI sia stato, come si è visto, autorizzato ad attivarsi per l’elezione del OZ: v. supra le dichiarazioni del ID sul punto, a p. 35 della sentenza). Ancora, si fornisce una lettura a sua volta razionale delle ragioni per cui inizialmente i due si siano limitati a stipulare solo un accordo di massima: la sen- tenza impugnata sottolinea infatti che il primo incontro si era tenuto appena dopo l’elezione del OZ il quale, proprio perché appena eletto, non era ancora in grado di individuare appalti che potessero suscitare l’interesse del clan TT. In ogni caso, il fatto che il ID non abbia saputo indicare con precisione appalti oggetto di trattativa con il OZ è motivato con la circostanza che i suoi apporti conoscitivi si arrestano all’epoca dell’arresto (luglio 2005) e, comunque, si eviden- zia anche che dalle sue dichiarazioni emerge pur sempre il riferimento ad un in- contro presso l’Holiday Inn del VIggio Coppola in cui, insieme a due imprenditori romani, si era discusso della costruzione di un ponte presso la stazione ferroviaria di VI NO. Ebbene, si tratta in massima parte di argomenti con i quali il ricorso non si confronta e che, di per sé, appaiono integrare una motivazione razionale, circostanziata ed esauriente in merito alla credibilità del ID circa la descrizione dei suoi rapporti con l’imputato. Altra puntuale circostanza che la sentenza valorizza e che non risulta intac- cata dalle argomentazioni del ricorrente è quella relativa ai vari “pizzini” che IA RO riferisce di aver recapitato al OZ su incarico del ID, oltre al rife- rimento, anch’esso ad opera dello stesso IA, al permesso di costruire rilasciato a tale Roma Generoso con il fattivo contributo dell’imputato. La sentenza cita inol- tre, specificamente, le dichiarazioni dei già citati AR, AR e IE in ordine al suddetto, preventivo sostegno elettorale a favore del OZ, al ruolo di tramite fra l’imputato e il ID svolto da IC RA (circostanza, questa, che trova riscontro nella condanna definitiva a carico del RA stesso proprio per la sua attività di intermediazione fra imprese legate alla criminalità organizzata e vari enti locali fra i quali il Comune di VI NO). Ora, tali molteplici riferimenti alla motivazione della sentenza si impongono allo scopo di dimostrare, anche qui, che la Corte d’Appello ha esaminato accura- tamente l’intreccio delle varie prove dichiarative esplorandone l’attendibilità intrin- seca e l’esistenza dei riscontri postulati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; e si tratta, proprio per l’abbondanza degli elementi esaminati e per la complessiva razionalità delle valutazioni che ne sono state compiute, di ragionamento che nel suo insieme non presta il fianco a contestazioni di contraddittorietà e manifesta illogicità. Anche sul punto, pertanto, non si può condividere la tesi difensiva se- condo la quale la sentenza si sia limitata a certificare l’intervenuta prescrizione del 15 reato senza soffermarsi sul tema della sussistenza dei fatti storici e della respon- sabilità del OZ. Neanche si può ritenere che sussistano i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. E’ pur vero che la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza del c.d. macro- evento che deve caratterizzare la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, ritenendo che dalle prove acquisite nel processo non sia emerso un raf- forzamento dell’associazione criminale per effetto delle condotte contestate al OZ e, in particolare, per effetto degli accordi raggiunti con il ID;
ed occorre evidenziare, al riguardo, che la motivazione appare lineare e logica nel momento in cui fonda tale conclusione sulla carenza di prova in ordine all’assegnazione, nel corso del mandato del OZ, di appalti in favore di imprese legate al clan Bido- gnetti. D’altro canto, l’assenza dell’evento materiale non appare sufficiente a inte- grare quell’evidenza dell’insussistenza del fatto che, sulla base dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è necessaria per pervenire ad un’assoluzione nel merito pur in presenza di una causa estintiva del reato. Si tenga conto, infatti, della convincente e puntigliosa motivazione con la quale la Corte d’Appello ha dato conto dell’esistenza di un patto politico-mafioso fra il OZ e il ID. Si noti inoltre che la Corte d’Appello non nega tout court efficacia agli accordi tra il OZ e il ID, spiegando anzi, come si è specificato, che gli effetti di questi si sono esauriti solo nel luglio 2005 e dunque circa due anni dopo il loro perfezionamento;
e siccome la sentenza si sofferma a lungo, come si è rilevato, sui persistenti contatti che medio tempore sono stati mantenuti, diret- tamente o indirettamente, fra il OZ e il ID, questo rafforza ulteriormente l’esclusione dei presupposti di applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., confer- mando dunque la correttezza della dichiarazione di estinzione del reato per pre- scrizione. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo non merita accoglimento. 2.3. Il motivo di ricorso è invece fondato sotto un altro profilo e cioè quello relativo alle statuizioni connesse al reato sub A). Infatti, a differenza del capo B), per il quale la motivazione è succinta ma adeguata a dar conto dell’idoneità delle condotte a produrre un danno risarcibile (pagina 36), nel caso del concorso esterno nel delitto associativo la pronuncia si limita a confermare le statuizioni civili con uno scarno riferimento al fatto che la condotta è “lesiva degli interessi diffusi di cui gli enti costituitisi parte civile sono portatori” (pagina 56). Si tratta all’evidenza di motivazione apodittica e quindi carente, in quanto non dà conto delle ragioni per le quali le condotte evocate in imputazione siano state giudicate produttive di un danno per gli enti che si sono costituiti parte civile nel processo. 16 Sul punto, pertanto, si impone l’annullamento della sentenza agli effetti civili nei confronti del OZ limitatamente al capo a), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di OZ RI li- mitatamente al capo A) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso di OZ RI. Rigetta, altresì, il ricorso del Procuratore generale. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR Nerucci ZI SA NN OL
udita la relazione svolta dal Consigliere AR Nerucci;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Simonetta Cicca- relli, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi del Procuratore Generale e del ricorrente OZ RI;
udito l'avvocato Francesca Arico', nell'interesse di RO PP e A- strominico AL, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso del Procura- tore Generale;
udito l'avvocato AN Picca, difensore di fiducia di RO PP e RO AL, che si è associato alle conclusioni rassegnate dal Procura- tore Generale;
udito l'avvocato Mario Griffo per il ricorrente OZ RI, che ha concluso insi- stendo nell’accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16252 Anno 2026 Presidente: MICCOLI GRAZIA SA AN Relatore: NERUCCI RICCARDO Data Udienza: 05/02/2026 2 udito l'avvocato Umberto Del Basso De Caro, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso presentato nell'interesse del suo assistito;
ha chiesto altresì il rigetto del ricorso presentato dal Procuratore Generale. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 3 giugno 2015 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha dichiarato OZ RI colpevole dei reati di cui agli artt. 416 bis, 319, 353 cod.pen., 86 e 87 d.P.R. 570/1960 (capi A, B, E ed L dell’imputazione), condan- nandolo alla pena di dieci anni di reclusione oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite;
ha inoltre dichiarato RO AL e RO PP colpevoli dei reati di cui agli artt. 416 bis e 353 c.p. contestati ai capi H) e L), condannandoli alla pena di otto anni di reclusione, oltre alle pene accessorie di legge e al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite. Con sentenza del 26 febbraio 2021, in riforma della sentenza impugnata, la Corte d’Appello di AP ha assolto gli imputati da tutti i reati ascritti per insus- sistenza del fatto. Contro la sentenza di assoluzione ha proposto ricorso per cassazione il Pro- curatore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di AP e questa Corte (sentenza della Prima Sezione, n. 39815/2022) ha accolto l’impugnazione ravvisando, con riguardo al OZ, l’omessa valutazione di alcuni decisivi ele- menti di prova (nella specie, le dichiarazioni di ID GI e dei coimputati EL TA, VI MA e IA AN quanto al reato sub B dell’imputa- zione); ha inoltre osservato che era stata omessa la valutazione delle ricadute di tali dichiarazioni sull’accusa di reato associativo e che parimenti non si erano va- lutati, in questa ottica, i pur numerosi riscontri citati dalla sentenza di primo grado;
analogo vizio di motivazione è stato riscontrato quanto alle imputazioni di corru- zione e turbata libertà degli incanti e alle loro ripercussioni sulla sussistenza del reato associativo. Anche riguardo alle posizioni di RO AL e PP, l’asso- luzione dal capo H) scontava, secondo la sentenza di annullamento, la carente valutazione di più fonti di prova valorizzate dalla sentenza di primo grado, con particolare riferimento alle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia. La sentenza è stata quindi annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d’Appello. All’esito del giudizio di rinvio è stata emessa nei confronti del OZ sentenza di non doversi procedere per prescrizione quanto ai reati sub A) e B), 3 con conferma delle relative statuizioni civili, e di assoluzione per gli altri reati con- testati perché il fatto non sussiste;
RO AL e PP, dal canto loro, sono stati assolti con la medesima formula da tutti i reati contestati. 2. Il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Na- poli ha proposto impugnazione contro la sentenza del giudice di rinvio enunciando i seguenti due motivi di seguito illustrati ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1 Si deduce innanzitutto, circa la posizione del OZ, la contradditto- rietà e manifesta illogicità della motivazione. Premette il ricorrente che la conte- stazione di concorso esterno in associazione di tipo mafioso si concretizza in un accordo concluso fra l’imputato, prima come candidato e poi dal 2003 come sin- daco di VI NO, e ID GI, all’epoca reggente della c.d fazione TT del clan dei ES;
tale accordo era stato raggiunto con la mediazione dell’im- prenditore e politico RA IC, separatamente condannato (con sentenze ir- revocabili acquisite nel giudizio di rinvio) per il reato di cui all’art. 416 bis cod.pen. e per quello, contestato sub B) in questo processo, relativo al condizionamento del voto dei cittadini in occasione delle elezioni amministrative del 2003 cui il OZ partecipava come candidato alla carica di Sindaco. L’accordo, di cui la sentenza impugnata riconosce l’esistenza e la rilevanza penale, era finalizzato a favorire le imprese legate al clan TT, in cambio di sostegno elettorale, nell’ambito delle gare di appalto indette dal Comune di VI NO;
nondimeno, il giudice di rinvio ha ritenuto prescritta la condotta contestata al capo A) poiché cessata il 24 luglio 2005 in concomitanza con l’arresto di ID GI, in quanto a partire da questo momento la c.d. fazione TT era entrata in crisi e questo aveva determinato, a sua volta, il progressivo allontanamento del OZ e la sua tendenza ad avere contatti solo indiretti con gli esponenti del clan. Al tempo stesso, osserva il ricorrente, la Corte d’Appello ha rilevato che a seguito di tale presa di distanza il OZ nel 2007 era stato pesantemente minacciato e, in conseguenza di ciò, aveva ristabilito i contatti con il clan TT assicurando la sua disponibilità per le future gare d’appalto. Proprio questo aspetto, però, dimostra che gli effetti degli accordi presi con il ID (di cui a sua volta la sentenza riconosce il ruolo di reggente del clan) si erano protratti nel tempo a dispetto del suo arresto nel 2005. La condotta crimi- nosa, pertanto, non era cessata al momento dell’arresto del ID ma si è esaurita soltanto, come indicato in imputazione, il 23 aprile 2009, quando il Consiglio Co- munale di VI NO è stato sciolto per infiltrazioni mafiose. E’ dunque ravvisa- bile un vizio di motivazione nella parte in cui la Corte, pur riconoscendo l’esistenza dell’accordo politico-mafioso e il protrarsi dei suoi effetti vincolanti dopo l’arresto 4 del ID, tuttavia ha individuato in quest’ultimo fatto la fine della condotta di concorso esterno. 2.2 La contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione viene con- testata anche in relazione alle posizioni di PP e AL RO. La Corte d’Appello, infatti, da un lato riconosce le numerose occasioni in cui gli impu- tati hanno beneficiato, nell’esercizio della loro attività imprenditoriale, della prote- zione del clan dei ES, segnalando altresì la profonda influenza di tale orga- nizzazione criminale sul mondo politico locale e sulla gestione degli appalti pub- blici;
d’altro canto, però, finisce per collocare i vantaggi conseguiti dagli imputati in un quadro di “comportamenti corruttivi degli amministratori pubblici” e non nel contesto di un’organizzazione di tipo mafioso. Tale impostazione contraddice, però le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in merito agli accordi fra politici locali e clan camorristici per favorire gli imprenditori legati a questi ultimi nella conces- sione degli appalti, oltre a non tener conto del ruolo (accertato in via definitiva) di IC RA nel suddetto patto fra il OZ e ID GI. Osserva il ricorrente, inoltre, che la Corte d’Appello ha errato nell’escludere che sia provato il nesso fra l’affidamento di appalti agli imputati e l’influenza esercitata dal clan o dalle sue fazioni;
infatti, le prove raccolte dimostrano che i RO erano, al contrario, imprenditori di riferimento del gruppo criminale e questo consente di ravvisare, ad un tempo, il beneficio che traevano da questo legame e il contributo che con ciò fornivano al clan dei ES. Nel valutare l’esistenza di questo legame criminale e dei suoi effetti la Corte d’Appello non ha tenuto conto correttamente delle di- chiarazioni dei collaboratori di giustizia, compiendone una valutazione atomistica in quanto riferita alle singole gare d’appalto e dunque omettendo un inquadra- mento complessivo della vicenda. In particolare, la Corte d’Appello non ha tenuto conto che secondo le concordi dichiarazioni dei collaboratori di giustizia (TO VI, IC CH e LI Di IN) esisteva uno stabile legame fra il clan ed i RO;
irrilevante, poi, in tale quadro, il fatto, evidenziato dal giudice di rinvio, che i due imputati non godessero di una posizione dominante fra gli imprenditori della zona, dato che la contestazione non questo aveva ad oggetto bensì le agevolazioni derivanti dalla contiguità con l’organizzazione criminale. 3. Il OZ, tramite i propri difensori di fiducia, ha proposto due separati ricorsi contro la sentenza in relazione ai reati di cui ai capi A) e B) (dichiarati estinti per prescrizione) enunciando al riguardo i seguenti articolati motivi di seguito illu- strati nei limiti previsti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.1 Ricorso proposto per mezzo dell’Avv. Mario Griffo il 18 luglio 2025. Con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 606 lettere b), c) ed e) cod.proc.pen., il ricorrente, evidenziato preliminarmente il proprio interesse ad 5 impugnare a causa delle statuizioni civili confermate dalla sentenza, rileva che il giudice di rinvio ha errato nell’escludere i presupposti per un’assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod.proc.pen. (la cui applicazione non è preclusa dall’art. 129, comma 2, cod.proc.pen., con la conseguenza che l’assoluzione non deve ne- cessariamente poggiare sull’evidenza dell’innocenza). Fatto sta che nella motiva- zione ci si limita a segnalare la prescrizione dei reati senza approfondire il tema della colpevolezza e, quindi, senza esplorare la possibilità di un’assoluzione in base al criterio del ragionevole dubbio. Tale valutazione avrebbe dovuto essere a fortiori improntata a un particolare rigore visto che la Corte d’Appello aveva inizialmente pronunciato sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto e, pertanto, il ro- vesciamento di tale statuizione esigeva una motivazione dotata di superiore inci- sività. 3.2 Il secondo motivo, che costituisce uno sviluppo del precedente, attiene al vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte d’Appello nel non prendere in esame, ai fini di un’assoluzione, i motivi di appello e le allegazioni contenute in due memorie difensive depositate nel corso del giudizio di rinvio. In particolare, il giudice di rinvio ha ritenuto provata la conclusione, in vista delle consultazioni del 2003 a VI NO, di un accordo elettorale politico-mafioso fra il OZ e il ID, ma quest’ultimo, al contrario, ha dichiarato di essersi disinteressato dell’esito delle elezioni al punto di non ricordare nemmeno se gli fosse stato chiesto dai suoi uomini di sostenere la candidatura dell’imputato. Tali dichiarazioni in me- rito alla sua indifferenza all’esito della tornata elettorale, peraltro, risultano coe- rentemente rese dal ID in più occasioni, mente la Corte d’Appello, incorrendo in un travisamento della prova, afferma che queste avrebbero subito delle modifi- che nel corso del tempo. In ogni caso, l’asserito incontro fra il OZ e il ID dal quale sarebbe scaturita la promessa di assegnazione di appalti si colloca suc- cessivamente alla tornata elettorale del 2003 e in quest’ultima, come si è visto, l’imputato sarebbe stato sostenuto dalla “frangia” TT ma senza alcun so- stegno da parte del ID stesso. Ne consegue già sotto il profilo cronologico l’ir- rilevanza di tale vicenda ai fini della ricostruzione del concorso esterno sub A) e stesso ragionamento vale per l’episodio di turbata libertà degli incanti, che non solo si colloca nel 2007, dunque due anni dopo l’arresto del ID, ma vede anche l’aggiudicazione di un cospicuo appalto ad un soggetto (NI IO) non legato al clan TT. A maggior ragione irrilevante ai fini dell’integrazione del reato associativo è la corruzione di cui al capo E), che si collocherebbe nell’ottobre 2007 e dalla quale comunque il OZ (al pari dell’episodio di turbata libertà degli incanti) è stato assolto. Nessun contributo causale, dunque. il OZ ha fornito al gruppo dei TT e tale conclusione appare rafforzata dal fatto che la mo- tivazione della sentenza non contiene, con riferimento al periodo fra il 2003 e 6 l’arresto del ID nel luglio 2005, neanche un cenno a incontri, appalti o comun- que fatti indicativi di un sostegno dell’imputato all’organizzazione. L’assenza di tali riferimenti nella sentenza impugnata avrebbe dovuto dunque imporre un’assolu- zione non semplicemente in termini dubitativi ma, ex art. 129, comma 2, cod.proc.pen., per evidenza della non colpevolezza dell’imputato. Del resto, anche la sentenza assolutoria pronunciata nei confronti di Malin- conico IO, ormai irrevocabile, segnala l’assenza di riscontri individualizzanti in merito all’operato del OZ in vista della realizzazione del supposto accordo criminoso, ma la Corte d’Appello mostra di non averne tenuto conto ai fini della prova dell’effettiva incidenza di tale patto sul rafforzamento dell’organizzazione criminale. 3.3 Con il terzo motivo di ricorso si contesta che la Corte d’Appello, pur ravvisando la prescrizione dei reati, abbia di fatto “ribaltato” la precedente sen- tenza di assoluzione (annullata poi da questa Corte) attraverso una mera rilettura delle prove dichiarative, quando avrebbe dovuto invece procedere alla loro inte- grale rinnovazione (obbligo questo che si estende al giudizio di rinvio). Anche per questa violazione di norme processuali, dunque, si impone l’annullamento della sentenza. 4. Ricorso proposto per il OZ dall’avv. Umberto Del Basso De Caro in data 29 luglio 2025. 4.1. Con un primo motivo il ricorrente deduce erronea applicazione degli artt. 87 d.P.R. 570/1960 e 7 legge 203/1991 nonché illogicità manifesta della mo- tivazione e travisamento della prova. La Corte d’Appello ha desunto la prova del reato elettorale sub B) dalle dichiarazioni di MA VI, TA EL e AN IA, trascurandone però il carattere contraddittorio. In particolare, lo VI (e non il ID, come affermato dalla Corte d’Appello) nega negli interro- gatori del 2008 e del 2010 di aver incontrato il OZ in quanto si è limitato a sostenere ZO IC, candidato alla carica di consigliere comunale nella lista collegata all’imputato; ma in altro interrogatorio afferma di aver incontrato il OZ in presenza di ZO IC presso la casa di un vicino del fratello ZO EF. Il IA dichiara dal canto suo di aver saputo dallo VI di un suo in- contro con il OZ ma presso l’abitazione di EF ZO. Lo EL ha offerto dal canto suo quattro differenti versioni riguardo agli incontri fra lo VI e il OZ, dapprima negando di esserne al corrente, poi affermando che vi è stato un incontro cui ha partecipato anche il IA e ancora parlando di numerosi in- contri cui egli stesso era presente. Anche in merito alle modalità del sostegno elettorale le dichiarazioni divergono, in particolare in ordine all’elargizione di de- naro o altre utilità agli elettori e al compimento di minacce per indirizzarne il voto 7 a favore di IC ZO. Quanto alle conseguenze dell’asserito accordo, né lo EL né il IA hanno confermato che il OZ si sia attivato per garantire appalti agli imprenditori vicini al clan (il primo dichiarando di non saperlo, il se- condo escludendolo); il IA ha peraltro fatto cenno all’assunzione del padre di RA IC come operatore ecologico, circostanza però che la difesa ha smen- tito documentalmente, mentre lo VI ha parlato di contatti con il ZO per l’aggiudicazione di un appalto senza però saper dire che esito questo abbia avuto. Più in generale, le dichiarazioni entrano in conflitto fra loro in merito alla diretta provenienza dal OZ di una richiesta di sostegno elettorale, all’assenso prestato dal ID e a una personale interlocuzione dell’imputato con lo VI: la circo- stanza è infatti affermata dal IA, mentre lo EL e lo VI (che peraltro, si è visto, si contraddice circa i suoi incontri con il OZ) parlano di un appoggio fornito al ZO. È poi lo stesso ID a smentire di aver acconsentito al sostegno elettorale del OZ, dichiarando anzi di non aver avuto interesse alla vittoria di un candidato piuttosto che un altro. Erra poi la Corte d’Appello, segnala il ricor- rente, a parlare di due distinti accordi elettorali in cui era coinvolto il ID (uno antecedente e uno successivo all’elezione del OZ), dato che l’imputazione non ne parla e che comunque di tale circostanza non vi è traccia negli atti. 4.2 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge e mani- festa illogicità della motivazione quanto alla configurabilità del reato di cui all’art. 416 bis c.p. La Corte d’Appello, infatti, ha contraddittoriamente dedotto la sussi- stenza del reato, oltre che dalle già analizzate (e lacunose) dichiarazioni dei colla- boratori e coimputati, da reati successivi all’elezione del OZ, trascurando ol- tretutto che per due di questi (corruzione e turbata libertà degli incanti) è stata pronunciata assoluzione. Il giudice di rinvio ha poi omesso di considerare che la reale efficacia del concorso esterno del OZ è esclusa esplicitamente da più affiliati al clan TT, ossia Di IN, AR e AR, i quali negano di essere a conoscenza di accordi elettorali con il OZ. La Corte d’Appello valorizza invece le dichiarazioni di IA RO, che risulta però mosso da inimicizia verso il OZ e il cui racconto risulta privo di riscontri, come già sottolineato da questa Corte con sentenza del 2012 emessa nel sub-procedimento cautelare. In- fine si osserva che la Corte d’Appello, contraddittoriamente, non ha assolto il OZ pur riconoscendo che le condotte a lui contestate non hanno apportato alcun beneficio all’associazione criminale. 5. Con requisitoria scritta il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte ha concluso chiedendo il rigetto di tutti i ricorsi. 8 6. Sono state depositate memorie difensive, con le quali, rispettivamente, il OZ ha insistito per l’accoglimento del ricorso mentre RO PP e RO AL hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso della Procura Generale presso la Corte d’Appello di AP (questi ultimi, in particolare, facendo riferimento all’esaustività della moti- vazione che ha escluso il loro legame con il clan criminale). CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso del Procuratore Generale è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo, si rileva che la sentenza impugnata riconosce il diretto coinvolgimento del OZ negli accordi illeciti indicati ai capi A) e B); di tali accordi viene sottolineata anche la stretta connessione reciproca dato che en- trambi (conclusi l’uno con GI ID e l’altro con VI MA ma, in questo caso, con il placet del ID stesso) concernevano l’impegno dell’imputato a favo- rire, nell’ambito delle gare d’appalto, imprese legate alla c.d. fazione TT in cambio del sostegno per l’elezione alla carica di Sindaco di VI NO. Fermo restando che sulla natura e rilevanza penale di tali patti si tornerà più diffusamente al momento di esaminare il ricorso proposto nell’interesse del OZ, si osserva che la Corte d’Appello ha ritenuto di retrodatare al 24 luglio 2005 la condotta contestata sub A), con conseguente dichiarazione di prescrizione del reato, valorizzando in sostanza i seguenti elementi di fatto: in primo luogo, l’indebolimento del clan TT e la frammentazione dei rapporti di forza al suo interno a seguito dell’arresto, avvenuto proprio nella data prima indicata, del suo reggente GI ID;
in secondo luogo, il conseguente, progressivo distacco del OZ e dunque il suo sostanziale recesso dai patti originariamente conclusi con il ID;
in terzo luogo, l’episodio della minaccia consistita nel porre una testa di maiale dinanzi all’abitazione del OZ, che, secondo le convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia, rappresentava proprio una reazione alla sopravve- nuta indifferenza manifestata dall’imputato verso gli interessi del clan TT;
in quarto luogo, l’assegnazione di un appalto particolarmente lucroso, nel corso dell’amministrazione OZ, in favore di un’impresa non collegata al clan Bido- gnetti e cioè quella riconducibile ai fratelli RO (si tratta dell’imputazione sub L), dalla quale sia questi ultimi sia il OZ sono stati peraltro assolti in via definitiva proprio con la sentenza impugnata). A questi argomenti la sentenza impugnata ne aggiunge un altro di portata più generale, secondo il quale, a dispetto degli accordi raggiunti con il ID, non 9 è emerso che le successive condotte del OZ abbiano procurato concreti van- taggi economici al clan TT nell’ambito di procedure di appalto deliberate dal Comune di VI NO (pagine 44 e 45 sentenza cit.). Stando così le cose, osserva la Corte che il ricorso del Procuratore Generale non si sofferma e non solleva contestazioni né su quest’ultima riflessione né sulla circostanza di fatto dell’avvenuta assegnazione dell’importante appalto sub L) ad un’impresa ritenuta estranea alla cerchia di quelle gradite al clan TT. Os- serva altresì la Corte che si tratta di argomentazioni puntuali e coerenti, sulle quali la sentenza impugnata ha fondato, con ragionamento tutt’altro che illogico, la con- clusione circa il sostanziale esaurimento, alla data del 24 luglio 2005, sia degli effetti degli accordi illeciti in questione sia dell’apporto concorsuale del OZ al reato di cui al capo A). La tenuta logica della motivazione appare inoltre rafforzata sia dallo speci- fico riferimento alle fonti di prova su cui le suddette argomentazioni si fondano sia dalla lettura che la sentenza impugnata propone dell’episodio di intimidazione so- pra descritto, che viene coerentemente inserito proprio nel contesto del progres- sivo abbandono da parte del OZ dei suoi rapporti con il clan TT. A questo si aggiunga che nell’ambito di tale analisi la sentenza impugnata esamina e valorizza soprattutto il contributo orale fornito dai collaboratori di giu- stizia, con ciò conformandosi alle indicazioni fornite da questa Corte in sede di annullamento della precedente pronuncia emessa in grado di appello: quale prin- cipale elemento di debolezza della motivazione era stata in effetti individuata la lacunosa valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e nel caso di specie tale vizio appare emendato, attraverso l’esame e il confronto reciproco di tali fonti di prova (v. in particolare, sul punto che qui interessa e salvo quanto anche di seguito si osserverà, le pagine da 52 a 55). E, si noti, anche su tale analisi critica il ricorso non prende di fatto posizione. Tali osservazioni, unite al sostanziale silenzio del ricorrente sui punti prima illustrati, inducono dunque al rigetto di questo primo motivo. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso enunciato dal Procuratore Gene- rale, si osserva preliminarmente che nel suo esame non potrà non tenersi conto dell’assoluzione definitiva dei RO e del OZ (oltre che di NI IO, separatamente giudicato) dal reato di turbata libertà degli incanti sub L). Si tratta infatti di quella che la Corte d’Appello, correttamente, individua come il fulcro dell’accusa di concorso esterno in associazione di tipo mafioso in quanto è di fatto l’unica gara di appalto che nell’ambito dell’imputazione sia specificamente citata e connotata in termini illeciti. Detto questo, la motivazione della sentenza impugnata, anche qui ade- rendo alle indicazioni contenute nella sentenza di annullamento di questa Corte, 10 ha esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TO VI e IC CH, ”esponenti della confederazione dei casalesi”, giungendo alla conclu- sione che tra il secondo di loro e i RO vi fosse effettivamente un rapporto di vicinanza. A sostegno di tale affermazione la sentenza impugnata cita alcuni elementi di fatto che lo stesso ricorso si sforza di valorizzare come indicativi di un vero e proprio concorso esterno dei RO nell’associazione del clan dei ES: in primo luogo, il fatto che lo CH, nell’intervenire nei confronti del clan TT per un appalto riguardante l’esecuzione di lavori nel cimitero di VI NO e affidato ai RO, abbia definito l’impresa degli imputati “cosa sua” (conclusione, questa, tratta in parte dalle dichiarazioni dello stesso CH e in parte da quelle di LI Di IN); in secondo luogo, un ulteriore intervento dello CH a vantaggio dei RO, questa volta nei confronti di altro esponente di primo piano del clan dei ES, Michele Zagaria, per evitare che un terreno di proprietà degli imputati venisse impiegato quale sito di stoccaggio per ecoballe. D’altro canto, la sentenza impugnata prende puntualmente in esame varie altre vicende ritenendole incompatibili con la prova di un sostegno costante dell’or- ganizzazione criminale agli imputati: l’appalto del Comune di Sant’Arpino per lavori all’interno del parco archeologico, assegnato sì agli imputati (come si evidenzia anche nel ricorso) ma senza che risulti prova certa di un preventivo intervento del clan e in relazione al quale, anzi, è emerso che i RO abbiano pagato una somma di denaro a favore di un imprenditore escluso dalla gara;
la mancata as- segnazione agli imputati di un appalto per lavori nel cimitero di S. Cipriano d’Aversa, a dispetto di un “pizzino” reperito nel nascondiglio di EL RI nel quale si caldeggiava l’assegnazione in loro favore della gara in questione;
la stessa vicenda dell’appalto sub L), che è stata giudicata dalla Corte d’Appello, sulla base delle convergenti dichiarazioni di VI TO e NI IO, il frutto di un intervento di natura esclusivamente politica di tale Natalizio e non ricollegabile, invece, ad un sostegno della criminalità organizzata in favore dei RO (p. 67 sentenza); il pagamento da parte dei RO, proprio nell’ambito di tale procedura, di una quota in favore di IC CH benché, appunto, l’aggiudicazione avesse una radice squisitamente politica e non già legata all’intervento di clan criminali. La Corte d’Appello rileva inoltre che dalla sentenza definitiva emessa, fra gli altri, nei confronti di RA IC e IC CH (nato nel 1978) risulta che i RO si erano costituiti parte civile in un procedimento per il reato di cui all’art. 353 cod.pen. in quanto illegittimamente estromessi, a causa della sot- trazione di alcuni documenti, da una gara d’appalto del comune di Frignano. An- 11 cora, la Corte d’Appello fa specifico e documentato riferimento (pagina 70 sen- tenza cit.) a numerose denunce sporte per estorsione dai RO contro esponenti dell’organizzazione criminale dei ES e talora sfociate anche in sen- tenze di condanna al risarcimento, in loro favore del danno da reato (p. 71 sen- tenza cit.). Questi numerosi elementi sono stati valorizzati dalla Corte d’Appello per pervenire alla conclusione che i RO, per quanto ritenuti contigui alla c.d. fazione CH del clan dei ES e dunque non rientranti a rigore nella figura del c.d. imprenditore-vittima, tuttavia neanche possono qualificarsi come impren- ditori collusi e cioè legati all’organizzazione mafiosa da uno strutturato, costante e privilegiato rapporto che comporti sistematici quanto reciproci vantaggi per en- trambe le parti. La conclusione, ricavata dagli elementi che si sono richiamati e che spa- ziano dal pagamento di quote in favore di soggetti legati al clan mafioso fino all’estromissione da gare di appalto passando per denunce e costituzioni di parte civile nei confronti di esponenti della stessa organizzazione criminale, poggia su argomentazioni logiche, solide e basate su una approfondita analisi delle prove documentali e dell’apporto dei collaboratori di giustizia. Si noti, al riguardo, che il ricorso del Procuratore Generale non prende po- sizione sulla maggior parte degli argomenti sopra evidenziati, con particolare rife- rimento alle vicende degli appalti di San Cipriano d’Aversa e Frignano, alle molte- plici iniziative giudiziarie dei RO, al pagamento da parte loro delle sud- dette somme di denaro e alla lettura della Corte d’Appello in merito all’inquadra- mento della vicenda di cui al capo L) (riguardo alla quale manca ogni riferimento alle specifiche argomentazioni e agli specifici dati probatori che hanno indotto a identificare la genesi politica dell’aggiudicazione dell’appalto e a ritenere dimo- strato il versamento di una “tangente” a CH IC). Si tratta dunque di motivazione che, sia per la sua stessa strutturazione sia per la lacunosità del motivo, appare esente dai vizi denunciati e ciò induce a rav- visare, anche in questo caso, l’infondatezza del ricorso. 2. Il ricorso proposto nell’interesse di RI OZ è fondato solo nei ter- mini qui di seguito indicati. 2.1 Preliminarmente si deve esaminare il motivo processuale attinente alla mancata rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale nel giudizio di rinvio. La tesi difensiva è infondata in quanto postula, erroneamente, un incondi- zionato obbligo di rinnovazione dell’attività di acquisizione delle prove nel corso del giudizio di rinvio. 12 Questo Collegio condivide l’orientamento interpretativo secondo il quale nel giudizio di rinvio, a seguito di annullamento per vizio di motivazione, non ri- corre alcun obbligo di rinnovazione d'ufficio della prova dichiarativa ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., atteso che il giudice del rinvio, nell'am- bito del perimetro delibativo fissato dalla pronuncia rescindente, è libero di valu- tare autonomamente i dati probatori e la situazione di fatto concernente i punti oggetto di annullamento, mentre l'eventuale rinnovazione dell'istruzione dibatti- mentale, ai sensi dell'art. 627, comma 2, cod. proc. pen., è subordinata allo scru- tinio in ordine alla rilevanza per la decisione delle prove nuovamente richieste dalle parti con i motivi di appello ( Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408 - 01). Si tratta di principio che, peraltro, è stato espressamente ri- chiamato anche dalla sentenza impugnata e rispetto al quale il ricorso non propone elementi di diritto idonei a indurre ad un ripensamento dell’indirizzo in questione. 2.2 I motivi riguardanti l’insussistenza dei reati sub A) e B) (rispettiva- mente, associazione di tipo mafioso e c.d. reato elettorale) possono essere esa- minati congiuntamente, alla luce della connessione sul piano sostanziale e della sovrapponibilità, almeno in buona parte, delle tematiche affrontate dalla difesa. Una prima osservazione costituisce il necessario sviluppo di un aspetto in parte affrontato nell’esaminare il ricorso del Procuratore Generale. La Corte d’Appello, chiamata, a seguito dell’annullamento della precedente sentenza di secondo grado, a riesaminare l’intero complesso probatorio con parti- colare riferimento all’apporto di collaboratori di giustizia e coimputati, ha analiz- zato e posto a confronto le dichiarazioni di GI ID, AN IA, MA VI, TA EL, RO IA, GI AR, ER AR e Mas- simo IE. L’esito di tale disamina, come si è già segnalato, è stato il riconosci- mento, da parte della sentenza impugnata, dei due accordi che costituiscono il nucleo delle imputazioni sub A) e B) e che si collocano, rispettivamente, a valle e a monte dell’elezione del OZ come Sindaco di VI NO. Ebbene, quanto all’accordo elettorale di cui al capo B), che è il primo in ordine di tempo, la sentenza impugnata cita le dichiarazioni dello VI, del ID, dello EL e di IA FR cesco ritenendo che queste diano conto con certezza dei vari, seguenti elementi di fatto: 1) gli incontri fra lo VI e il OZ, che erano finalizzati a garantire il sostegno elettorale a quest’ultimo e che risultano riferiti concordemente dallo EL, dal IA e, sia pure solo in un secondo momento, dallo stesso VI;
2) l’assenso prestato in proposito dal ID, che, pur non avendo incontrato di per- sona in fase pre-elettorale il OZ, ha però acconsentito alla richiesta dello Io- vine di sostenere la sua candidatura, come emerge non solo dalle dichiarazioni dello EL e del IA ma da quelle dello stesso ID (testualmente citate a pagina 35 della sentenza impugnata ed anche a pagina 15 di uno dei due ricorsi 13 proposti per l’imputato); 3) la fase esecutiva dell’accordo, concretizzatasi secondo lo EL, lo VI e il IA nel recarsi direttamente presso i seggi e nell’imporre agli elettori di votare il OZ e il candidato consigliere IC ZO della lista collegata, talvolta promettendo aiuti economici ma sempre comunque facendo va- lere la notoria appartenenza al clan specie nei confronti delle famiglie “bisognose” (a loro volta individuabili in quelle cui era imposto di dare sostegno logistico all’or- ganizzazione in occasione di fatti di sangue). Ebbene, sul punto la Corte d’Appello non solo ha certamente adempiuto alle indicazioni impartite in precedenza con la sentenza di annullamento ma ha motivato con rigore, facendo riferimento alla pluralità e univocità delle fonti di- chiarative, individuandone i tratti omogenei nonostante talune divergenze, for- nendo una spiegazione non manifestamente illogica dello sviluppo della posizione della VI in merito agli incontri con il OZ e valorizzando comunque, in tale ottica, la complessiva coerenza e attendibilità dei contributi degli altri soggetti prima citati e, in particolare, del IA AN (pagina 33 sentenza cit.). Si tratta di puntuali elementi di fatto che la sentenza impugnata valuta nel loro complesso e coordina armonicamente fra loro con ragionamento che sfugge alle censure di illogicità e contraddittorietà formulate dal ricorrente. Si consideri in effetti che i ricorsi ravvisano una serie di incongruenze sia all’interno delle varie dichiarazioni prima citate sia nel rapporto fra di loro;
ma si tratta di analisi critica che, nonostante il suo carattere dettagliato, non regge una volta che si tenga conto della valutazione unitaria delle prove orali che, correttamente, è stata compiuta dalla sentenza impugnata e che ha portato a valorizzarne la complessiva conver- genza sugli essenziali punti prima enumerati. Appare dunque evidente, con riguardo al reato di cui al capo B), che la motivazione si sottrae alle censure esposte dalla difesa del ricorrente e che in particolare, a dispetto dell’intervenuta (e indiscussa) prescrizione del reato, la Corte d’Appello ha esplorato il tema della responsabilità e dato conto adeguata- mente delle ragioni per cui ha ritenuto la sussistenza delle condotte materiali evo- cate in imputazione. Osservazioni in parte sovrapponibili valgono per il reato di cui al capo A). La sentenza impugnata, con riferimento all’accordo post-elettorale, ricostruisce innanzitutto le dichiarazioni del ID evidenziandone la precisione in merito al numero, alla collocazione spazio-temporale degli incontri con il OZ e al loro oggetto, vale a dire l’assegnazione di appalti alle imprese del clan TT in cambio di una sorta di pace sociale consistente nell’astensione da atti di estorsione nel territorio di VI NO. Viene anche data una spiegazione logica, sempre sulla scorta delle dichiarazioni del ID, in merito alla sua scelta di non occuparsi per- sonalmente del sostegno al OZ in fase pre-elettorale, cioè la convinzione che, 14 chiunque fosse stato eletto, comunque sarebbe stato costretto a scendere a patti con il clan (il che, peraltro, non appare in contrasto logico con il fatto che lo VI sia stato, come si è visto, autorizzato ad attivarsi per l’elezione del OZ: v. supra le dichiarazioni del ID sul punto, a p. 35 della sentenza). Ancora, si fornisce una lettura a sua volta razionale delle ragioni per cui inizialmente i due si siano limitati a stipulare solo un accordo di massima: la sen- tenza impugnata sottolinea infatti che il primo incontro si era tenuto appena dopo l’elezione del OZ il quale, proprio perché appena eletto, non era ancora in grado di individuare appalti che potessero suscitare l’interesse del clan TT. In ogni caso, il fatto che il ID non abbia saputo indicare con precisione appalti oggetto di trattativa con il OZ è motivato con la circostanza che i suoi apporti conoscitivi si arrestano all’epoca dell’arresto (luglio 2005) e, comunque, si eviden- zia anche che dalle sue dichiarazioni emerge pur sempre il riferimento ad un in- contro presso l’Holiday Inn del VIggio Coppola in cui, insieme a due imprenditori romani, si era discusso della costruzione di un ponte presso la stazione ferroviaria di VI NO. Ebbene, si tratta in massima parte di argomenti con i quali il ricorso non si confronta e che, di per sé, appaiono integrare una motivazione razionale, circostanziata ed esauriente in merito alla credibilità del ID circa la descrizione dei suoi rapporti con l’imputato. Altra puntuale circostanza che la sentenza valorizza e che non risulta intac- cata dalle argomentazioni del ricorrente è quella relativa ai vari “pizzini” che IA RO riferisce di aver recapitato al OZ su incarico del ID, oltre al rife- rimento, anch’esso ad opera dello stesso IA, al permesso di costruire rilasciato a tale Roma Generoso con il fattivo contributo dell’imputato. La sentenza cita inol- tre, specificamente, le dichiarazioni dei già citati AR, AR e IE in ordine al suddetto, preventivo sostegno elettorale a favore del OZ, al ruolo di tramite fra l’imputato e il ID svolto da IC RA (circostanza, questa, che trova riscontro nella condanna definitiva a carico del RA stesso proprio per la sua attività di intermediazione fra imprese legate alla criminalità organizzata e vari enti locali fra i quali il Comune di VI NO). Ora, tali molteplici riferimenti alla motivazione della sentenza si impongono allo scopo di dimostrare, anche qui, che la Corte d’Appello ha esaminato accura- tamente l’intreccio delle varie prove dichiarative esplorandone l’attendibilità intrin- seca e l’esistenza dei riscontri postulati dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; e si tratta, proprio per l’abbondanza degli elementi esaminati e per la complessiva razionalità delle valutazioni che ne sono state compiute, di ragionamento che nel suo insieme non presta il fianco a contestazioni di contraddittorietà e manifesta illogicità. Anche sul punto, pertanto, non si può condividere la tesi difensiva se- condo la quale la sentenza si sia limitata a certificare l’intervenuta prescrizione del 15 reato senza soffermarsi sul tema della sussistenza dei fatti storici e della respon- sabilità del OZ. Neanche si può ritenere che sussistano i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. E’ pur vero che la Corte d’Appello ha escluso la sussistenza del c.d. macro- evento che deve caratterizzare la fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, ritenendo che dalle prove acquisite nel processo non sia emerso un raf- forzamento dell’associazione criminale per effetto delle condotte contestate al OZ e, in particolare, per effetto degli accordi raggiunti con il ID;
ed occorre evidenziare, al riguardo, che la motivazione appare lineare e logica nel momento in cui fonda tale conclusione sulla carenza di prova in ordine all’assegnazione, nel corso del mandato del OZ, di appalti in favore di imprese legate al clan Bido- gnetti. D’altro canto, l’assenza dell’evento materiale non appare sufficiente a inte- grare quell’evidenza dell’insussistenza del fatto che, sulla base dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è necessaria per pervenire ad un’assoluzione nel merito pur in presenza di una causa estintiva del reato. Si tenga conto, infatti, della convincente e puntigliosa motivazione con la quale la Corte d’Appello ha dato conto dell’esistenza di un patto politico-mafioso fra il OZ e il ID. Si noti inoltre che la Corte d’Appello non nega tout court efficacia agli accordi tra il OZ e il ID, spiegando anzi, come si è specificato, che gli effetti di questi si sono esauriti solo nel luglio 2005 e dunque circa due anni dopo il loro perfezionamento;
e siccome la sentenza si sofferma a lungo, come si è rilevato, sui persistenti contatti che medio tempore sono stati mantenuti, diret- tamente o indirettamente, fra il OZ e il ID, questo rafforza ulteriormente l’esclusione dei presupposti di applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., confer- mando dunque la correttezza della dichiarazione di estinzione del reato per pre- scrizione. Sotto questo profilo, pertanto, il motivo non merita accoglimento. 2.3. Il motivo di ricorso è invece fondato sotto un altro profilo e cioè quello relativo alle statuizioni connesse al reato sub A). Infatti, a differenza del capo B), per il quale la motivazione è succinta ma adeguata a dar conto dell’idoneità delle condotte a produrre un danno risarcibile (pagina 36), nel caso del concorso esterno nel delitto associativo la pronuncia si limita a confermare le statuizioni civili con uno scarno riferimento al fatto che la condotta è “lesiva degli interessi diffusi di cui gli enti costituitisi parte civile sono portatori” (pagina 56). Si tratta all’evidenza di motivazione apodittica e quindi carente, in quanto non dà conto delle ragioni per le quali le condotte evocate in imputazione siano state giudicate produttive di un danno per gli enti che si sono costituiti parte civile nel processo. 16 Sul punto, pertanto, si impone l’annullamento della sentenza agli effetti civili nei confronti del OZ limitatamente al capo a), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (art. 622 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di OZ RI li- mitatamente al capo A) e rinvia al giudice civile competente per valore in grado di appello. Rigetta nel resto il ricorso di OZ RI. Rigetta, altresì, il ricorso del Procuratore generale. Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AR Nerucci ZI SA NN OL