Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 16252
CASS
Sentenza 5 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la cessazione della condotta

    La Corte Suprema ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia fondato la conclusione circa l'esaurimento della condotta e del contributo concorsuale del OZ al reato al 24 luglio 2005 su argomentazioni puntuali e coerenti, non contestate dal Procuratore Generale, relative all'indebolimento del clan, al distacco del OZ, all'episodio di minaccia e all'assegnazione di un appalto a impresa estranea al clan. Inoltre, la sentenza ha esaminato e valorizzato il contributo orale dei collaboratori di giustizia, emendando vizi di motivazione precedenti. Il ricorso non ha preso posizione su questi punti.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il concorso dei RO

    La Corte Suprema ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia adeguatamente esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, concludendo per un rapporto di vicinanza tra il clan e i RO ma non per una collusione strutturata e costante. Sono stati valorizzati elementi come l'appalto del cimitero definito 'cosa sua', un intervento a favore dei RO per un terreno, ma anche vicende incompatibili con un sostegno costante (appalto Sant'Arpino, mancata assegnazione appalto S. Cipriano, appalto sub L) e denunce dei RO contro esponenti del clan. La motivazione è ritenuta logica, solida e basata su un'approfondita analisi delle prove. Il ricorso non ha preso posizione sulla maggior parte di questi argomenti.

  • Rigettato
    Mancata applicazione dell'art. 530, comma 2, c.p.p. (ragionevole dubbio)

    La Corte Suprema ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia esplorato adeguatamente il tema della responsabilità e dato conto delle ragioni per cui ha ritenuto sussistenti le condotte materiali, nonostante la prescrizione. La motivazione sulla sussistenza del patto politico-mafioso e sulla sua efficacia fino al luglio 2005 è ritenuta lineare e logica. Non sussistono i presupposti per un proscioglimento nel merito ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancata valutazione di motivi di appello e memorie difensive

    La Corte Suprema ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia esaminato accuratamente l'intreccio delle prove dichiarative, esplorandone l'attendibilità e i riscontri. La motivazione sulla sussistenza del patto politico-mafioso è ritenuta razionale e non presta il fianco a censure di contraddittorietà e illogicità. La Corte d'Appello ha dato conto dell'esistenza di un patto politico-mafioso e dei suoi effetti fino al luglio 2005.

  • Rigettato
    Necessità di rinnovazione integrale dell'istruttoria dibattimentale

    La Corte Suprema ha ritenuto infondata la tesi difensiva, poiché nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento per vizio di motivazione non sussiste un obbligo incondizionato di rinnovazione dell'attività di acquisizione delle prove. Il giudice del rinvio è libero di valutare autonomamente i dati probatori nell'ambito fissato dalla pronuncia rescindente.

  • Rigettato
    Vizio di motivazione per mancata valutazione delle dichiarazioni di ID GI e altri collaboratori

    La Corte Suprema ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia adempiuto alle indicazioni della sentenza di annullamento, motivando con rigore e facendo riferimento alla pluralità e univocità delle fonti dichiarative. Le critiche del ricorrente relative a incongruenze non reggono una volta considerata la valutazione unitaria delle prove orali. La motivazione si sottrae alle censure di illogicità e contraddittorietà.

  • Rigettato
    Mancanza di rafforzamento dell'associazione mafiosa

    La Corte Suprema ha confermato che la Corte d'Appello ha escluso la sussistenza del 'macro-evento' (rafforzamento dell'associazione) ma ha ritenuto che ciò non sia sufficiente per un'assoluzione nel merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., data la convincente motivazione sull'esistenza di un patto politico-mafioso e la sua efficacia fino al luglio 2005.

  • Accolto
    Motivazione apodittica e carente sulle statuizioni civili

    La Corte Suprema ha ritenuto che la motivazione sulla conferma delle statuizioni civili sia apodittica e carente, non dando conto delle ragioni per cui le condotte siano state giudicate produttive di danno per gli enti costituitisi parte civile.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il concorso dei RO

    La Corte Suprema ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia adeguatamente esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, concludendo per un rapporto di vicinanza tra il clan e i RO ma non per una collusione strutturata e costante. Sono stati valorizzati elementi come l'appalto del cimitero definito 'cosa sua', un intervento a favore dei RO per un terreno, ma anche vicende incompatibili con un sostegno costante (appalto Sant'Arpino, mancata assegnazione appalto S. Cipriano, appalto sub L) e denunce dei RO contro esponenti del clan. La motivazione è ritenuta logica, solida e basata su un'approfondita analisi delle prove. Il ricorso non ha preso posizione sulla maggior parte di questi argomenti.

  • Rigettato
    Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa il concorso dei RO

    La Corte Suprema ha ritenuto che la sentenza impugnata abbia adeguatamente esaminato le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, concludendo per un rapporto di vicinanza tra il clan e i RO ma non per una collusione strutturata e costante. Sono stati valorizzati elementi come l'appalto del cimitero definito 'cosa sua', un intervento a favore dei RO per un terreno, ma anche vicende incompatibili con un sostegno costante (appalto Sant'Arpino, mancata assegnazione appalto S. Cipriano, appalto sub L) e denunce dei RO contro esponenti del clan. La motivazione è ritenuta logica, solida e basata su un'approfondita analisi delle prove. Il ricorso non ha preso posizione sulla maggior parte di questi argomenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 05/05/2026, n. 16252
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16252
    Data del deposito : 5 maggio 2026

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