Sentenza 6 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/03/2003, n. 3327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3327 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 69753 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA PUB LICA ITALIA0 33 270 IN NOME DEL POPOLO TALANO LA CORTE SUPREMA di CASSAZIONE SEZIONE QUINTA CIVILE OGGETTO: Revoca di agevolazioni per acquisto "prima casa" Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Enrico ALTIERI PRESIDENTE R.G.N. 10430/2000 Dott. MA ODDO CONSIGLIERE Dott. Paolo GIULIANI CONSIGLIERE Rel. CONSIGLIERE Cron. 7648 Dott. Vittorio RAGONESI Dott. Achille MELONCELLI CONSIGLIERE Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 21.6.2002 SENTENZA sul ricorso proposto dalla AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA dello STATO, UFFICIO del REGISTRO ATTI CIVILI e RADIO di GENOVA, legalmente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende ex lege
- RICORRENTE -
CONTRO
MA SA
- INTIMATO -
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria n.53 pubblicata il 16.6.1999. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 8 6 CAMPIONE CIVILE 8 2 N. 69753 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21.6.2002 dal Consigliere Dott. Paolo Giuliani. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco Pivetti, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Genova, MA CH impugnava l'avviso di liquidazione emesso dal locale Ufficio del Registro per il recupero delle imposte e relativi accessori legati alla decadenza dalle agevolazioni fiscali, di cui al decreto legge n.293 del 1992, connesse all'atto di acquisto (con rogito del 1°.6.1992) dell'appartamento sito alla Via Asiago n.9/16 del medesimo Comune, successivamente venduto in data 11.3.1993. La Commissione adita, con sentenza del 20.10/4.11.1997, accoglieva il ricorso, essendo la norma invocata dall'Ufficio a sostegno della riferita decadenza contenuta in un decreto legge, quello appunto n.293 del 1992, non convertito e, quindi, non applicabile, né comunque salvato nei suoi effetti da alcuna legge successiva. Avverso tale decisione, proponeva appello l'Ufficio medesimo, deducendo che, a salvare gli effetti prodottisi ed i rapporti sorti nella temporanea vigenza e sulla base dei decreti legge non convertiti, aveva provveduto l'art. 1, comma secondo, della legge n.75 del 1993. La Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con sentenza dell'11.5/16.6.1999, respingeva il gravame, assumendo che l'atto il quale aveva comportato la pretesa decadenza del CH dai benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, ovvero la rivendita della stessa prima di cinque anni, era stato 2 compiuto quando più non vigeva, avendo perduto ogni efficacia, il decreto legge che conteneva la relativa disciplina sanzionatoria, onde, pur a voler prescindere dalla riconquistata legittimità dell'alienazione infraquinquennale, ove seguita da riacquisto infrannuale, come accaduto nella specie in virtù della legge n.75 del 1993 in vigore all'epoca, nessuna decadenza dai benefici era intervenuta sotto il regime del decreto legge n.293 del 1992, laddove il richiamato art. 1, secondo comma, della legge n.75/93 non aveva potuto operare alcuna conferma o sanatoria o conservazione di effetti di decadenza che sotto tale regime non si erano verificati. Avverso quest'ultima sentenza, propone ricorso per cassazione l'Amministrazione Finanziaria dello Stato, Ufficio del Registro Atti Civili e Radio di Genova, deducendo un solo motivo di gravame cui non resiste il contribuente. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di impugnazione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione dell'art. 15 della legge n.400/88, del decreto legge n.293/92, del decreto legge n.237/92, del decreto legge n. 14/92, della legge n.75/93, del decreto legge n.155/93 e della legge n.243/93, in relazione all'art. 360, n.3, c.p.c., assumendo: a) che, ai sensi dell'art. 15, quinto comma, della legge n.400/88, le modifiche introdotte nei decreti legge ad opera della legge di conversione hanno effetto soltanto dal giorno successivo a quello della pubblicazione della stessa legge di conversione, salvo che da quest'ultima non si disponga diversamente in senso retroattivo;
b) che la soluzione della controversia adottata dal giudicante è certamente 3 erronea, poiché la possibilità di evitare la decadenza dalla agevolazione di cui trattasi, acquistando altro immobile entro un anno dalla alienazione dell'immobile acquisito con i benefici tributari, è stata introdotta soltanto in epoca posteriore al consumarsi dell'effetto di decadenza sopra menzionato, e precisamente con le leggi n.75 e n.243 del 1993, tenuto altresì conto che le leggi di conversione non hanno esteso retroattivamente il meccanismo di agevolazione finalizzato ad impedire l'effetto anzidetto, avendo per converso espressamente fatti salvi gli effetti già prodottisi sulla base dei decreti legge poi convertiti (rectius, non convertiti); c) che la legittimità dell'azione amministrativa si misura alla stregua del contesto normativo al momento vigente, onde, nell'ipotesi di specie, non spiegava alcuna rilevanza il rispetto del termine annuale tra i due trasferimenti. Il motivo non è fondato. Giova premettere come, sulla base dell'incensurato apprezzamento di fatto della Commissione Regionale, sia dato di ritenere che il contribuente: a) in data 1°.6.1992, abbia acquistato in Genova un immobile adibito a propria abitazione;
b) in data 11.3.1993, lo abbia rivenduto;
c) in data 30.12.1993, abbia acquistato nel medesimo Comune altro appartamento, parimenti adibito ad abitazione principale. Tanto premesso, si osserva innanzi tutto che l'art.5, secondo comma, del decreto legge 20 maggio 1992, n.293, non convertito in legge e sotto il cui regime si è formato il rapporto giuridico de quo, prevedeva testualmente che, "se gli immobili acquistati con i benefici previsti dal presente comma vengono ceduti a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di cinque anni 4 dalla data dell'atto del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, con una soprattassa del 30 per cento delle imposte stesse". Al momento, tuttavia, dell'intervento dell'atto di alienazione dell'11.3.1993, non è dubitabile che fosse in vigore l'art. 1, secondo comma, del decreto legge 23 gennaio 1993, n.16, poi convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n.75, il quale, nel dettare una disposizione perfettamente identica a quella contenuta nel suindicato art.5, secondo comma, del decreto legge n.293 del 1992, ebbe però a statuirne espressamente l'inapplicabilità nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici previsti dallo stesso comma, avesse proceduto all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Nella specie, quindi, l'atto (il solo) capace di determinare la decadenza, in pregiudizio del contribuente, dei benefici fiscali già concessigli a norma del menzionato art.5 del decreto legge n.293/92, ovvero la rivendita dell'immobile prima del decorso del termine di cinque anni dalla data dell'acquisto, è intervenuto sotto il vigore del decreto legge n.16 del 1993, onde, in definitiva, nessun effetto del genere di quello anzidetto può dirsi realizzato sotto il regime del decreto legge n.293/92, laddove la richiamata legge di conversione n.75/93, pur recando al secondo comma dell'art. 1 l'espressa previsione secondo cui "restano...validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base (tra gli altri) dell'art.
5...del decreto legge 20 maggio 1992, n.293", non può quindi avere operato alcuna conferma, o sanatoria, o conservazione di effetti, a contenuto di decadenza, che, proprio sotto l'impero di quest'ultimo decreto legge, come si è visto, non si 5 --- sono verificati. In questo senso, le censure di cui al ricorso si palesano destituite di fondamento, atteso che, pur essendo indubitabilmente esatto il riferimento all'art. 15, quinto comma, della legge 23 agosto 1988, n.400, là dove prevede (con riguardo, quindi, anche alla richiamata legge n.75 del 1993) che le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione appunto, salvo che quest'ultima non disponga diversamente, non colgono tuttavia nel segno i richiami al fatto che, nel caso in esame, la legge n.75 del 1993 non ha esteso retroattivamente il meccanismo finalizzato ad impedire l'effetto di decadenza in parola, avendo per converso espressamente fatti salvi gli effetti già prodottisi sulla base dei decreti legge poi non convertiti, nonché al fatto che la possibilità di evitare la decadenza dalla agevolazione di cui trattasi acquistando altro immobile entro un anno dalla alienazione dell'immobile acquisito con i benefici tributari è stata introdotta soltanto in epoca "posteriore" al consumarsi dell'effetto anzidetto (come pure, ancora, al fatto che, nella specie, non spiegava alcuna rilevanza il rispetto del termine annuale tra i due trasferimenti), essendo invece palese, giusta quanto precede, che tale effetto si sia realizzato, semmai, soltanto nel 1993 e che, quindi, il decreto legge n.16 del 1993 risulti esattamente "anteriore" al prodursi di un simile effetto, onde, senza che venga in alcun modo in considerazione il difetto di una statuizione espressa di retroattività del meccanismo finalizzato ad impedire l'effetto di decadenza in questione, la previsione contenuta nella suindicata legge di conversione n.75/93, la quale recita “sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti" sulla base dell'art.5 del decreto legge n.293 del 1992, poi non convertito, non può evidentemente che avere riguardato, nella specie, l'agevolazione tributaria in sé, non essendo all'epoca ancora intervenuta l'alienazione infraquinquennale cui resta legata la perdita dei relativi benefici. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Nulla è a pronunciare in ordine alla sorte delle spese del giudizio di cassazione, non avendo l'intimato, in questa sede, né resistito né svolto attività difensiva alcuna.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso. ..g Così deciso in Roma, il 21 giugno 2002. IL PRESIDENTE Малий L'ESTENSORE Godo Gristian IL CANCELLIERE C1 DO SC AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 ESENTE DA REGISTRAZIONE t N. 131 TAB. ALL. B - N. 5 MATERIA TRIBUTARIA DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi - 6 MAR. 2003 IL CANCELLIERE C1 DO SC