CASS
Sentenza 10 novembre 2023
Sentenza 10 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/11/2023, n. 45337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45337 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM CUI 04333PK nato il [...] avverso la sentenza del 23/12/2022 del GIUDICE DI PACE di PIOMBINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 45337 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Piombino ha ritenuto IC OU responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter d.lgs 25 luglio 1998, n 286, per essersi trattenuto in territorio nazionale in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 4 del medesimo T.U. imm. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro diecimila di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione IC OU, a mezzo dell'avv. Nicola Giribaldi, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene lamentata la inosservanza e/o la erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato adempimento all'ordine del Questore, in quanto tale omissione è stata determinata, in realtà, dalla vigenza delle misure restrittive adottate sull'intero territorio nazionale, ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19. L'emergenza cagionata dalla nota situazione epidemiologica ha infatti impedito all'imputato - almeno in via di fatto - di adempiere all'obbligo di allontanamento, che era stato a luì imposto. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata la insussistenza e/o la carenza della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 14, comma 5 - quater d.lgs n. 286 del 1998. Le precarie condizioni economiche nelle quali - all'epoca dei fatti - versava l'imputato, gli impedivano di adempiere all'ordine sopra detto;
risulta assente, però, la motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del "giustificato motivo", di cui all'art. 14, comma 5 -quater, del d.lgs. n. 286 del 1998. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata la insussistenza della motivazione in punto di pena, anche per ciò che inerisce al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, come è noto, le restrizioni imposte agli spostamenti delle persone, correlate alla pandemia, si sono attenuate già a partire dalla primavera del 2021; a partire da tale periodo, quindi, ben avrebbe potuto l'imputato viaggiare verso l'estero e, in tal modo, ottemperare a quanto impostogli. In ordine alla seconda doglianza, dagli atti non emergono elementi univocamente deponenti per la sussistenza della situazione addotta dalla difesa. Per ciò che attiene alle invocate circostanze attenuanti generiche, il soggetto 2 risulta privo di stabile inserimento in territorio italiano e, a fronte di ciò, non sono emersi ulteriori elementi favorevolmente valutabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo e il secondo motivo presentano una matrice comune e si prestano agevolmente, pertanto, a una trattazione unitaria, deducendo essi sempre ragioni asseritamente ostative, rispetto all'osservanza dell'ordine di allontanamento. 2.1. Giova ricordare, allora, come la giurisprudenza di legittimità sia concordemente orientata a ritenere che la sussistenza del "giustificato motivo" - in base al quale lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore di allontanarsene entro cinque giorni, ex art. 14-ter TAL imm. - vada parametrato all'esistenza di situazioni che si rivelino oggettivamente ostative;
occorre, inoltre, che tali condizioni di impedimento vadano a riverberarsi sulla concreta possibilità, per il soggetto, di ottemperare all'ordine suddetto, elidendola in radice, oppure quantorneno rendendola particolarmente ardua. Lo specifico onere della prova, circa la sussistenza di tale condizione impeditiva, grava ovviamente su colui che lo invochi (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, El Kadri, Rv. 268101; Sez. 1, n. 40315 del 26/10/2006, Batir, Rv. 235108; si veda, infine, il dictum di Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2022, n. Ahmetaj, a mente della quale: «La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'ari:. 14-ter d.igs. 25 luglio 1998, n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa »). 2.1. Nella concreta fattispecie, la prova circa la sussistenza di tale situazione di assoluto impedimento non risulta esser stata fornita, ad opera dell'imputato; nemmeno oggi, del resto, la difesa adduce elementi atti a condurre a difformi lumi. 2.2. Non possono essere considerate alla stregua di fattori cogenti e impeditivi e quindi - ai fini che ora interessano - idonei a legittimare la permanenza in Italia del soggetto, i divieti correlati alla pandemia da Covid-19. Prescindendo dalla natura generalizzata di tali restrizioni, al tempo applicate in via indifferenziata all'intera popolazione, non vi è alcuna prova (documentale o 3 dichiarativa), in ordine al fatto che proprio al singolo imputato OU sia risultato materialmente impossibile lasciare il territorio nazionale. Non sfuggirà, infine, come il provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Livorno sia stato notificato all'imputato il 05/04/2018, ossia in epoca di gran lunga antecedente, rispetto all'adozione delle dedotte misure restrittive. 2.3. Parimenti insufficiente a integrare il "giustificato motivo", idoneo ad escludere la configurabilità del contestato modello legale, del resto, è il mero disagio socio-economico del soggetto, di regola ricollegabile alla condizione tipica in cui versa il migrante clandestino (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216). 3. Il terzo motivo si articola in una duplicità di deduzioni. 3.1. La censura attinente alla dosimetria sanzionatoria deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il Giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato - anche ai fini dell'art. 133 cod. pen. - le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato. 3.2. L'ultimo profilo di doglianza, concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Trattasi, infatti, di questione che non è stata mai sottoposta al vaglio dei giudici di merito, mediante specifica menzione, in sede di conclusioni formulate a chiusura dell'istruttoria dibattimentale (questo è quanto si ricava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, oltre che dalla visione degli atti versati nell'incarto processuale a disposizione di questa Corte); in tale sede, infatti, la difesa si è limitata a chiedere la pronuncia di sentenza di assoluzione o, in subordine, l'irrogazione del minimo della pena con concessione dei benefici di legge. Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente introduce - per la prima volta all'interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato la medesima questione in sede di giudizio di merito - la postulazione di una attenuazione del trattamento sanzionatorio, correlata al riconoscimento di elementi di valutazione e conoscenza favorevolmente apprezzabili, così auspicando una operazione non consentita all'interno del giudizio di legittimità (fra tante, si potrà vedere Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346). 3.3. È anche utile evidenziare come non sussista una equipollenza, fra la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e la istanza di riconoscimento dei benefici di legge (si veda, fra tante, il dictum di Sez. 3, n. 48376 del 13/07/2018, Iannaccone, Rv. 274702, a mente della quale: «La richiesta difensiva dei "benefici di legge" vale univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l'obbligo di motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge»). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale MARCO DALL'OLIO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso 4 Penale Sent. Sez. 1 Num. 45337 Anno 2023 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: LANNA ANGELO VALERIO Data Udienza: 13/09/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Piombino ha ritenuto IC OU responsabile del reato di cui all'art. 14, comma 5 -ter d.lgs 25 luglio 1998, n 286, per essersi trattenuto in territorio nazionale in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4, comma 4 del medesimo T.U. imm. e, per l'effetto, lo ha condannato alla pena di euro diecimila di ammenda, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Ricorre per cassazione IC OU, a mezzo dell'avv. Nicola Giribaldi, deducendo tre motivi, che vengono di seguito riassunti, entro i limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, viene lamentata la inosservanza e/o la erronea applicazione della legge penale, in relazione al mancato adempimento all'ordine del Questore, in quanto tale omissione è stata determinata, in realtà, dalla vigenza delle misure restrittive adottate sull'intero territorio nazionale, ai fini del contenimento della pandemia da Covid-19. L'emergenza cagionata dalla nota situazione epidemiologica ha infatti impedito all'imputato - almeno in via di fatto - di adempiere all'obbligo di allontanamento, che era stato a luì imposto. 2.2. Con il secondo motivo, viene denunciata la insussistenza e/o la carenza della motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione prevista dall'art. 14, comma 5 - quater d.lgs n. 286 del 1998. Le precarie condizioni economiche nelle quali - all'epoca dei fatti - versava l'imputato, gli impedivano di adempiere all'ordine sopra detto;
risulta assente, però, la motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del "giustificato motivo", di cui all'art. 14, comma 5 -quater, del d.lgs. n. 286 del 1998. 2.3. Con il terzo motivo, viene denunciata la insussistenza della motivazione in punto di pena, anche per ciò che inerisce al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Con riferimento al primo motivo, come è noto, le restrizioni imposte agli spostamenti delle persone, correlate alla pandemia, si sono attenuate già a partire dalla primavera del 2021; a partire da tale periodo, quindi, ben avrebbe potuto l'imputato viaggiare verso l'estero e, in tal modo, ottemperare a quanto impostogli. In ordine alla seconda doglianza, dagli atti non emergono elementi univocamente deponenti per la sussistenza della situazione addotta dalla difesa. Per ciò che attiene alle invocate circostanze attenuanti generiche, il soggetto 2 risulta privo di stabile inserimento in territorio italiano e, a fronte di ciò, non sono emersi ulteriori elementi favorevolmente valutabili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo e il secondo motivo presentano una matrice comune e si prestano agevolmente, pertanto, a una trattazione unitaria, deducendo essi sempre ragioni asseritamente ostative, rispetto all'osservanza dell'ordine di allontanamento. 2.1. Giova ricordare, allora, come la giurisprudenza di legittimità sia concordemente orientata a ritenere che la sussistenza del "giustificato motivo" - in base al quale lo straniero si sia trattenuto nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine impartito dal Questore di allontanarsene entro cinque giorni, ex art. 14-ter TAL imm. - vada parametrato all'esistenza di situazioni che si rivelino oggettivamente ostative;
occorre, inoltre, che tali condizioni di impedimento vadano a riverberarsi sulla concreta possibilità, per il soggetto, di ottemperare all'ordine suddetto, elidendola in radice, oppure quantorneno rendendola particolarmente ardua. Lo specifico onere della prova, circa la sussistenza di tale condizione impeditiva, grava ovviamente su colui che lo invochi (Sez. 1, n. 37813 del 27/04/2016, El Kadri, Rv. 268101; Sez. 1, n. 40315 del 26/10/2006, Batir, Rv. 235108; si veda, infine, il dictum di Sez. 1, n. 9929 del 11/02/2022, n. Ahmetaj, a mente della quale: «La sussistenza del giustificato motivo per cui lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore di allontanarsene entro cinque giorni ai sensi dell'ari:. 14-ter d.igs. 25 luglio 1998, n. 286 deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - l'onere della cui prova grava sull'interessato - incidenti sulla sua stessa possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, escludendola ovvero rendendola difficoltosa »). 2.1. Nella concreta fattispecie, la prova circa la sussistenza di tale situazione di assoluto impedimento non risulta esser stata fornita, ad opera dell'imputato; nemmeno oggi, del resto, la difesa adduce elementi atti a condurre a difformi lumi. 2.2. Non possono essere considerate alla stregua di fattori cogenti e impeditivi e quindi - ai fini che ora interessano - idonei a legittimare la permanenza in Italia del soggetto, i divieti correlati alla pandemia da Covid-19. Prescindendo dalla natura generalizzata di tali restrizioni, al tempo applicate in via indifferenziata all'intera popolazione, non vi è alcuna prova (documentale o 3 dichiarativa), in ordine al fatto che proprio al singolo imputato OU sia risultato materialmente impossibile lasciare il territorio nazionale. Non sfuggirà, infine, come il provvedimento di espulsione emesso dal Questore di Livorno sia stato notificato all'imputato il 05/04/2018, ossia in epoca di gran lunga antecedente, rispetto all'adozione delle dedotte misure restrittive. 2.3. Parimenti insufficiente a integrare il "giustificato motivo", idoneo ad escludere la configurabilità del contestato modello legale, del resto, è il mero disagio socio-economico del soggetto, di regola ricollegabile alla condizione tipica in cui versa il migrante clandestino (Sez. 1, n. 44567 del 03/11/2021, Sulayman, Rv. 282216). 3. Il terzo motivo si articola in una duplicità di deduzioni. 3.1. La censura attinente alla dosimetria sanzionatoria deve essere dichiarata inammissibile, in quanto il Giudice di merito non ha affatto omesso di motivare sul punto, avendo valorizzato - anche ai fini dell'art. 133 cod. pen. - le caratteristiche del fatto e la personalità del soggetto. Dal complesso della motivazione, in ogni caso, emergono motivate valutazioni negative in ordine alla personalità dell'imputato. 3.2. L'ultimo profilo di doglianza, concernente il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile. Trattasi, infatti, di questione che non è stata mai sottoposta al vaglio dei giudici di merito, mediante specifica menzione, in sede di conclusioni formulate a chiusura dell'istruttoria dibattimentale (questo è quanto si ricava dalla non contestata narrativa della sentenza impugnata, oltre che dalla visione degli atti versati nell'incarto processuale a disposizione di questa Corte); in tale sede, infatti, la difesa si è limitata a chiedere la pronuncia di sentenza di assoluzione o, in subordine, l'irrogazione del minimo della pena con concessione dei benefici di legge. Attraverso il ricorso in esame, quindi, il ricorrente introduce - per la prima volta all'interno del giudizio di legittimità, non avendo sollevato la medesima questione in sede di giudizio di merito - la postulazione di una attenuazione del trattamento sanzionatorio, correlata al riconoscimento di elementi di valutazione e conoscenza favorevolmente apprezzabili, così auspicando una operazione non consentita all'interno del giudizio di legittimità (fra tante, si potrà vedere Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, Di Fenza, Rv. 274346). 3.3. È anche utile evidenziare come non sussista una equipollenza, fra la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e la istanza di riconoscimento dei benefici di legge (si veda, fra tante, il dictum di Sez. 3, n. 48376 del 13/07/2018, Iannaccone, Rv. 274702, a mente della quale: «La richiesta difensiva dei "benefici di legge" vale univocamente ad indicare la domanda della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, comportando l'obbligo di motivazione da parte del giudice che abbia ritenuto di esercitare, positivamente o negativamente, il potere discrezionale conferitogli dalla legge»). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone il rigetto del ricorso;
segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.