Sentenza 12 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/03/2001, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2001 |
Testo completo
03 5 77 /0 1 REPUBBLICA I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Rustigio SEZIONE TERZA CIVILE possesso Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vito GIUSTINIANI - Presidente R.G.N. 14588/98 Consigliere Cron.7434 Dott. Giovanni Silvio coco Dott. Michele VARRONE Rel. Consigliere Rep. 1179 Dott. Antonio LIMONGELLI Consigliere Ud. 09/10/00 Dott. Italo PURCARO - Consigliere ha pronunciato la seguente S E NTEN ZA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE DI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA 3000 11 12 MAR. 2001 pet diritti PALERMO 3, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMINO .IL CANCELLIERE NICOLA, che lo difende unitamente all'avvocato ATTARDI i SEBASTIANO, con studio in 95100 VIALE A. DE GASPERI, 151, giusta delega in atti;
ricorrente 0523357
contro
SE AL;
0523358 - intimato avverso la sentenza n. 2320/97 del Tribunale di emessa il 27/6/1997, depositata il 11/07/97;2000 CATANIA, 1579 RG 3946/95; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Michele udienza del 09/10/00 dal VARRONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 2/7/93 l'avv. AL SE, premesso che era proprietario di un agrumeto in Catania, contrada S. Giorgio, all'interno del quale insisteva un appartamento di 3 vani, concesso in locazione case terranee" per il periodo di 10a MARCO DI. "oltre accessori e anni al canone mensile di L. 300.000 e che il DI aveva arbitrariamente esteso la detenzione a tutte le case facenti parti del complesso, trasformando lo stato dei luoghi ed impedendo il traffico e l'accesso normali, tutto ciò premesso chiedeva al Pretore di Catania la reintegrazione nel possesso dei vani di cui era stato spoliato ed il ripristino dello status quo. Malgrado l'opposizione dell'intimato che proponeva anche domanda riconvenzionale, l'adito Pretore, espletata C.T.U.. con sentenza 28 luglio 1995 accoglieva la domanda, confermava il provvedimento interdittale del 21/6/95, condannava il DI a reintegrare il SE nel possesso di tutti i beni estranei al contratto di locazione ed a pagare le spese processuali. L'appello proposto dal conduttore ed al quale aveva resistito il locatore era rigettato dal Tribunale di Catania, con sentenza 11 luglio 1997, ed ulteriore condanna dell'appellante alle spese del grado, affermando che non ricorrevano. nella specie, gli estremi per la sospensione necessaria del processo e condividendo l'accertamento pretorile in ordine all'esistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi del lamentato spoglio. Per cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il DI sulla base di un mezzo. L'intimato non si è costituito in questo grado. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente, denunciando genericamente il vizio della motivazione su un punto decisivo della controversia nonché la violazione e la falsa applicazione di norme di legge, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., formula due censure, lamentando, da un lato, che il Tribunale non abbia ammesso i mezzi istruttori volti a provare (contro l'indebito apprezzamento del C.T.U.) la reale portata dell'oggetto del contratto di locazione e, dall'altro, che non abbia sospeso il giudizio in attesa della definizione del processo penale a carico di un testimone per falsa testimonianza. La duplice censura non coglie nel segno. Essa si infrange contro l'accertamento del giudice di appello che ha condiviso, in primo luogo, la valutazione discrezionale effettuata in ordine all'oggetto della locazione da parte del Pretore. escludendo che quest'ultimo avesse demandato al C.T.U. l'interpretazione del contratto inter partes;
di poi ha rilevato la mancanza di prova della pendenza di un processo penale a carico del teste AE DI IO e, comunque, la non decisività della testimonianza di costui, alla luce del quadro probatorio assunto in primo grado, ritenuto sufficiente e quindi tale da escludere la necessità di ulteriori approfondimenti. Trattasi di motivazione relativa a questioni di fatto, devolute istituzionalmente al giudice del merito ed insindacabile in cassazione ove. come nella specie, prive di errori giuridici e/o di vizi logici. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P. Q. M.
la Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2000, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Moffettivere Schehom Umberto Cicero Depositata in Cancelleria oggi, 17 SOR. 2001 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cer Agenzia delle Entrate 1/ Ufficio di 2. 2 oh. Iscritto a r хулца 40000 Art. n. 290000