Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/1999, n. 3577
CASS
Sentenza 10 novembre 1999

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Il provvedimento con il quale il Gip, non essendo stata possibile la notifica del decreto penale al domicilio eletto, dispone la restituzione degli atti al PM, assimilando tale situazione a quella della irreperibilità, non può qualificarsi "abnorme" in quanto la restituzione è prevista dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. (in caso di mancato accoglimento della richiesta del PM) e dall'art.460, comma 4, (in caso di irreperibilità del destinatario), ma al più come illegittimo e comunque non impugnabile. (La Corte ha osservato che l'assimilabilità della situazione determinata dall'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, a una situazione di irreperibilità, si risolve in una maggior tutela dell'imputato e trova giustificazione nel particolare rigore cui il legislatore ha improntato la disciplina della notifica del decreto penale di condanna).

In tema di impedimento dell'imputato a presenziare al dibattimento, è inidonea a giustificare la mancata comparizione ed a documentare la effettiva sussistenza dell'impedimento una certificazione medica dalla quale non si desuma ne' il luogo di degenza, ne' quello in cui è stata effettuata la visita presso il domicilio dell'ammalato. È necessario infatti che la suddetta attestazione contenga tutti quei dati che consentono al giudice di formulare un proprio giudizio e, dunque, anche la indicazione del luogo nel quale potrebbe essere effettuata una eventuale visita fiscale di controllo.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/1999, n. 3577
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3577
    Data del deposito : 10 novembre 1999

    Testo completo