Sentenza 10 novembre 1999
Massime • 2
Il provvedimento con il quale il Gip, non essendo stata possibile la notifica del decreto penale al domicilio eletto, dispone la restituzione degli atti al PM, assimilando tale situazione a quella della irreperibilità, non può qualificarsi "abnorme" in quanto la restituzione è prevista dall'art. 459, comma 3, cod. proc. pen. (in caso di mancato accoglimento della richiesta del PM) e dall'art.460, comma 4, (in caso di irreperibilità del destinatario), ma al più come illegittimo e comunque non impugnabile. (La Corte ha osservato che l'assimilabilità della situazione determinata dall'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, a una situazione di irreperibilità, si risolve in una maggior tutela dell'imputato e trova giustificazione nel particolare rigore cui il legislatore ha improntato la disciplina della notifica del decreto penale di condanna).
In tema di impedimento dell'imputato a presenziare al dibattimento, è inidonea a giustificare la mancata comparizione ed a documentare la effettiva sussistenza dell'impedimento una certificazione medica dalla quale non si desuma ne' il luogo di degenza, ne' quello in cui è stata effettuata la visita presso il domicilio dell'ammalato. È necessario infatti che la suddetta attestazione contenga tutti quei dati che consentono al giudice di formulare un proprio giudizio e, dunque, anche la indicazione del luogo nel quale potrebbe essere effettuata una eventuale visita fiscale di controllo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/11/1999, n. 3577 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3577 |
| Data del deposito : | 10 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO FULGENZI Presidente del 10/11/1999
1. Dott. LUCIANO DERIU Consigliere SENTENZA
2. " FO DI NI " N. 3577
3. " US LA CA " REGISTRO GENERALE
4. " NT GR " N. 6025/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso la Pretura circondariale di SIENA;
avverso ordinanza 17.11.98 del Giudice per le Indagini Preliminari (nel seguito: GIP) della Pretura di SIENA;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU Letta la requisitoria scritta del Sost. Proc. Gen. Dott. GIULIANO TURONE che ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza, con restituzione atti al GIP.
OSSERVA
Con ordinanza 17.11.98 il GIP della Pretura di Siena, rilevato che non era stato possibile notificare a IS CI un decreto penale di condanna "per irreperibilità di esso imputato", revocava il decreto penale e restituiva gli atti al pubblico ministero. Proponeva ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Siena, deducendo la "abnormità" del provvedimento e sottolineando: che il prevenuto aveva eletto domicilio (presso la Comunità "Mondo X" di Cetona); che il CI (al quale non era stato possibile notificare il decreto penale presso il domicilio eletto) non avrebbe dovuto esser considerato irreperibile;
che l'eventuale mutamento del domicilio eletto incombeva a esso prevenuto, secondo le regole dettate dall'art. 161 CPP;
che la tesi sostenuta nel ricorso era corroborata da un orientamento della Suprema Corte (Cass. IV, sent. 1068 del 24.5.96). Con requisitoria scritta del 20.7.99, il Procuratore generale presso questa Corte ha condiviso le argomentazioni del ricorrente, concludendo per l'annullamento dell'ordinanza e la restituzione degli atti al GIP per l'ulteriore corso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, è affetto da abnormità non solo il provvedimento che, per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ma anche quello che, pur essendo i astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste (Sez. Un., sent. 17 del 12.2.98, Di Battista).
Il provvedimento con il quale il GIP disponga la restituzione degli atti al P, (che abbia richiesto l'emissione del decreto penale di condanna), non può qualificarsi "abnorme" in quanto la restituzione è prevista proprio dall'art. 459 c. 3 CPP (in caso di mancato accoglimento della richiesta del PM) e dall'art. 460 c. 4 CPP (previa revoca del decreto penale per impossibilità della notificazione causata da irreperibilità del destinatario), ma al più come illegittimo e comunque non impugnabile (Cass. I, sent. 543 del 10.2.96, PM in proc. Rossi e altro;
Cass. III, sent. 2775 del 14.12.98, PM in proc. Arma e altri;
Cass. VI, sent. 2273 del 23.8.94, PM in proc. Dastru;
Cass. I, sent. 5646 del 18.1.99, PM in proc. Cimatti).
D'altro canto, l'assimilabilità della situazione determinata dall'impossibilità della notificazione al domicilio eletto, a una situazione di irreperibilità, si risolve in una maggior tutela dell'imputato e trova giustificazione nel particolare rigore cui il legislatore ha improntato la disciplina della notifica del decreto penale di condanna (notifica prevista dall'art. 460 c. 3 CPP solo per l'imputato e non anche per il difensore).
Il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso la Pretura di Siena, pertanto, dev'essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2000