Sentenza 22 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/10/2003, n. 15811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15811 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2003 |
Testo completo
R.G.N. 14666/02 REPUBBLICA ITALIANA Ud. 19/6/03 1-5 8 1 1/0 3 IN NOME DEL POPO ITA NO LA CORTE SUPR MA I SSAZION/E SEZIONI UNITE CIVILI Cia432224 Ref. 4159Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo CARBONE Primo Presidente f.f. Dott. Giovanni OLLA Presidente di sezione Dott. Erminio RAVAGNANI Consigliere Dott. Ernesto LUPO Consigliere Dott. Francesco SABATINI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI Consigliere Dott. IU MARZIALE Cons. Relatore ha pronunciato la seguente: Appalti pubblici/Revisione prezzi/ Giurisdizione del giudice ordinario/ PresuppostiSENTENZA sul ricorso proposto da: COOPERATIVA MURATORI & CEMENTISTI - C.M.C. di RAVENNA, S. Coop a r.l., in persona del presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Largo del Teatro Valle, n. 6, presso il prof. avv. Massimo Garutti, che con gli avv.ti Roberto Fariselli e Mirca IU 599 Tognacci lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PROVINCIA di ROMA, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in Via Quattro Novembre 119/a, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Sieni dell'Avvocatura Provinciale, in virtù di procura speciale autenticata per atto del notaio Michele de Facendis in data 31 maggio 2002 (rep. n. 94652) controricorrente avverso la sentenza n. 694/02, emessa dalla Corte d'appello di Roma il 18 febbraio 2002; Udita, nella pubblica udienza del 19 giugno 2003, la relazione del dott. IU AL;
Uditi, per le parti, gli avvocati Fariselli e Sieni Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. Domenico Iannelli, il quale ha concluso per l'accoglimento del 1 ricorso e per la dichiarazione della giurisdizione del giudice ordinario. IU AL 2 - Ritenuto in fatto che, con atto notificato il 21 ottobre 1996, l'Amministrazione - provinciale di Roma conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Roma, la Cooperativa Muratori & Cementisti – www di Ravenna S.c.r.l. (d'ora innanzi: C.M.C.), C.M.C. proponendo opposizione al decreto, con il quale il Presidente di quel Tribunale le aveva ingiunto il pagamento della somma di L. 938.704.021, oltre interessi dalla data di redazione del certificato di collaudo (25 agosto 1993), reclamata dalla convenuta a titolo di revisione prezzi in relazione ai lavori di costruzione di un edificio scolastico affidati in appalto con contratto stipulato l'11 marzo 1991; che, a sostegno della proposta opposizione, la Provincia deduceva: о che il conteggio era errato, in quanto il termine di decorrenza preso in considerazione era diverso ( e più favorevole per l'opposta) di quello (data ت dell'aggiudicazione definitiva) stabilito dall'art. 5 del capitolato speciale;
IU AL 3 che la spettanza del compenso revisionale non era stata comunque riconosciuta e che, pertanto, la CMC non poteva vantare al riguardo alcun diritto;
о che, conseguentemente, la controversia doveva ritenersi riservata alla giurisdizione del giudice amministrativo e, quindi, sottratta alla cognizione del giudice ordinario;
che la CMC replicava: a) che la spettanza del compenso revisionale era stata riconosciuta nel capitolato speciale (art. 5); b)che il relativo importo era stato calcolato in sede di collaudo;
c) che il certificato di collaudo era stato approvato dalla Provincia senza riserve;
che l'opposizione era tuttavia accolta dal Tribunale, muovendo dall'assunto che anche quando il diritto alla revisione prezzi sia riconosciuto dall'amministrazione appaltante solo per un determinato periodo di tempo e l'appaltatore contesti la legittimità di una tale delimitazione, la controversia rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, poiché viene in discussione (non il "quantum”), ma l'an della revisione medesima;
IU AL che l'appello della CMC era respinto dalla Corte territoriale, ribadendo che "la posizione negativa dell'Amministrazione appaltante" atteneva "non già ...alle modalità ed ai criteri di calcolo delle variazioni dei prezzi utilizzabili ai fini della liquidazione del compenso revisionale, ma ...alla concedibilità della revisione"; che la stessa Corte precisava: a) che la determinazione del - compenso revisionale contenuta nel verbale di collaudo non poteva essere apprezzata quale atto di riconoscimento, sia pure implicito, del diritto alla revisione medesima, essendo le operazioni di collaudo affidate ad un organo di natura tecnica, non abilitato ad esprimere la volontà dell'Amministrazione; b) che un riconoscimento siffatto non poteva essere ravvisato neppure nella successiva approvazione del verbale di collaudo da parte della Provincia, dal momento che l'approvazione era stata riferita alla (sola) determinazione del corrispettivo, senza alcun riferimento alla revisione prezzi;
- che la CMC chiede la cassazione di tale sentenza con un - unico motivo di ricorso, illustrato con memoria;
" che la Provincia resiste. IU AL 5 Considerato in diritto che con un unico, complesso motivo di ricorso la società ricorrente censura la sentenza impugnata per aver negato la giurisdizione del giudice ordinario sulla controversia in esame, sul rilievo che essa spetterebbe al giudice amministrativo, senza considerare che la contestazione dell'amministrazione appaltante, limitata all'individuazione del termine iniziale da utilizzare per il calcolo del compenso revisionale, implicava il riconoscimento del diritto alla spettanza di tale compenso, integrando i presupposti per l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario;
che la censura, in tali termini formulata, è fondata;
che, invero, dalla consultazione degli atti acquisiti nelle - precedenti fasi di merito (i quali, tenuto conto della natura del vizio denunziato, possono essere oggetto di diretta consultazione anche in questa sede di legittimità: tra le più recenti v. Cass., sez. un., 21 gennaio 2002, n. 638; 22 luglio - 2002, n. 10696), si ricava: a) che con il capitolato speciale, le parti, pur affermando che i prezzi sarebbero restati "fissi e invariabili per tutta la durata dell'appalto", avevano tuttavia fatta salva l'osservanza "delle vigenti disposizioni di IU AL 6 J legge sulla revisione prezzi, in quanto e se applicabili”, precisando che "l'aggiudicazione definitiva" avrebbe costituito "il termine di decorrenza per la ....applicazione della revisione prezzi", nel caso in cui fosse stata applicabile (art. 5); b) che i rilievi dell'Amministrazione appaltante, in "revisione prezzi", prima dell'inizio delrelazione alla giudizio, erano state sempre circoscritte alle modalità di calcolo del (maggior) compenso spettante a tale titolo, incentrandosi, in particolare, sull'individuazione del termine iniziale di riferimento (cfr., in particolare, le lettere in data 7 luglio 1993 e 7 luglio 1995, nonché la nota del Ministero dei lavori pubblici - Ufficio studi e legislazione, prot. 1942/UL del 29 luglio 1993; c) che un'impostazione analoga aveva avuto lo stesso atto di opposizione al decreto ingiuntivo, con il quale il presente giudizio è stato instaurato;
che appare quindi evidente che il contrasto tra le parti non riguardasse la spettanza del compenso revisionale, il cui riconoscimento, rispetto agli appalti pubblici, è correlato all'esercizio di un potere discrezionale del committente, ma l'individuazione dei criteri da adottare per la sua concreta determinazione, i cui presupposti di applicazione sono IU 7 stabiliti dal legislatore in modo puntuale, senza lasciare spazio ad apprezzamenti discrezionali da parte dell'Amministrazione; che non è, pertanto, revocabile in dubbio che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, come del resto è stato già riconosciuto da questa Corte proprio con specifico riferimento alle questioni inerenti l'individuazione del termine iniziale per il calcolo del compenso revisionale (Cass., sez. un., 14 dicembre 1999, n. 897; 6 febbraio 2002, n. 1558) che il ricorso deve essere quindi accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio della causa al Tribunale di 9 2 3 Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese della presente fase
P.Q.M.
La Corte di cassazione accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Roma, anche per le spese. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2003. Il Presidente migh t L'estensore IL CANCELLIERE C1 ་ Giovanni GiambatistaGignpell ཆ འ ་ ང ཅ IU AL ་ Depositata in Cancelleria ར པ 22 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista