Sentenza 2 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9591 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Aula "B" REPUBBLICA ITALIANA 0 95 9 1 / 02 " NOME DEL POPOLO ITALIANO Ud. 5. 2. 2002 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE oggetto: lavoro SEZIONE LAVORO hou Sent. n. 25772 composta dai signori Giuseppe Ianniruberto 1. Dottor Presidente Pul 2. Dottor Paolino Dell'Anno Consigliere 3. Dottor Giovanni Mazzarella Consigliere 4. Dottor Guido Vidiri Consigliere 5. Dottor Guglielmo Simoneschi Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dalla società per azioni Puntografico, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente do- miciliata in Roma in via Città della Pieve 19 presso lo stu- dio dell'avvocato Carlo Martino, che, unitamente all'avvoca- to Andrea Mina, la rappresenta e difende giusta delega a margine del ricorso;
contro
NE VA, intimata;
553 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano del 15 ottobre 1998, depositata il 12 febbraio 1999, numero 1589, r.g. 188/98; Udita la relazione svolta nell'udienza del 5 febbraio 2002 dal consigliere Paolino Dell'Anno; Udito l'avvocato Romilda Bottiglieri per delega dell'avvoca- to Mina;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procu- ratore generale dottor Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo: Con ricorso del 4 settembre 1996, la società per azioni Pun- premesso che NE VA, agente monomanda- tografico taria di essa società, aveva proposto la esecuzione di pre- stazioni nei confronti del proprio fidanzato OS PI Ro- berto, assicurandone la serietà e la solvibilità; che la stessa NE aveva trattato le condizioni contrattuali e provveduto alla consegna del materiale;
che, contrariamente alle assicurazioni fornite, il OS non aveva tenuto fede alla obbligazione di pagamento rendendosi anzi irreperibile convenne in giudizio, avanti il pretore di Milano, la Bo- netti, della quale chiese la condanna al risarcimento dei danni subiti per lire 11.300.290 oltre accessori. La conve- nuta, costituitasi, contestò la fondatezza della domanda, negando di avere garantito la solvibilità del OS. Propose inoltre domanda riconvenzionale nei confronti della società attrice, vantando verso questa un credito, per provvigioni 2 maturate, di lire 7.488.370, con riferimento al quale fece istanza di emissione di decreto ingiuntivo per la minore : somma di lire 5.420.425, quale risultante per effetto della detrazione conseguente allo "star del credere", richiesta accolta dal pretore per il minore importo di lire 4.730.425. Con pronuncia resa il 12 giugno 1997, venne quindi rigettata la domanda della società e accolta quella riconvenzionale nei limiti della somma per ultima indicata. All'esito del giudizio di appello, il tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto la impugnazione della so- cietà e, in accoglimento di quello incidentale della Bonet- ti, ha condannato la prima al pagamento a questa della ulte- riore somma di lire 690.000. Il giudice di secondo grado ha ritenuto infondate le do- glianze della appellante principale relative al mancato ri- conoscimento di una responsabilità della NE in relazio- ne all'intero danno da essa sofferto e al diniego di auto- rizzazione dei mezzi di prova indicati sulle circostanze e- sposte con l'atto introduttivo del giudizio, rilevando che in ogni caso la responsabilità della agente non avrebbe po- tuto esorbitare dai limiti dello "star del credere". Quanto poi all'appello incidentale, ha osservato che era documen- talmente provato anche l'ulteriore credito vantato dalla Bo- netti. Della decisione viene chiesta la cassazione dalla società Puntografico con ricorso sostenuto da tre motivi. L'intimata non si è costituita. 3 Motivi della decisione: Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa appli- cazione degli articoli 1218 e 1746 del codice civile, nonchè vizi della motivazione della sentenza impugnata la ricor- - rente espone che erroneamente il tribunale ha escluso che, nel rapporto di agenzia, il patto dello "star del credere" impedisca al preponente l'esercizio della azione per inadem- pimento contrattuale anche nella ipotesi in cui a carico dell'agente siano configurabili comportamenti gravemente colposi o dolosi causativi di un danno maggiore, come nella specie si era verificato. Il giudice di merito avrebbe dovu- to, quanto meno, ravvisare la sussistenza degli estremi per la operatività del patto dello "star del credere" con la conseguente condanna della agente al pagamento della percen- tuale prevista in relazione ai rapporti non andati a buon fine. Strettamente connesso, e perciò da esaminarsi congiun- tamente, è il terzo motivo di impugnazione con il quale la ricorrente deduce che, in violazione degli articoli 244, 245, 420 e 421 del codice di procedura civile e con motiva- zione viziata, il giudice di merito ha ritenuto che non fos- se stata fornita la dimostrazione della responsabilità della NE in relazione al comportamento che determinò la con- clusione del contratto con il OS, e ciò dopo avere illogi- camente negato rilevanza probatoria ai mezzi di prova speci- ficamente indicati. Le censure sono infondate. Deve intanto osservarsi che, con- trariamente a quanto si prospetta con la prima di esse, il 4 tribunale non ha affatto escluso la responsabilità dell'in- timata nei limiti della previsione della clausola dello "star del credere", rilevando anzi espressamente che il giu- dice di primo grado aveva accolto la domanda proposta in via riconvenzionale detraendo dalla somma vantata a titolo di credito dalla NE la parte percentuale corrispondente alla penale in questione, che, e ciò va sottolineato assol- nel rapporto contrattuale di agenzia, a una funzione di ve, garanzia del preponente per la ipotesi di inadempimento del terzo con il quale il preposto abbia concluso l'affare rive- latosi poi produttivo di danni per il preposto. L'obbligo di parziale garanzia assunto dall'agente ha carattere oggettivo e prescinde dalla diligenza da questo esercitata determinan- do una presunzione assoluta di culpa in eligendo. Si com- prende allora il perchè una tale partecipazione al rischio di impresa imposto all'agente per la evenienza in cui sen- za che gli si possa fare carico di comportamenti scorretti e del mancato uso delle necessarie cautele nella conclusione degli affari non possa superare la misura massima percen- tuale della partecipazione al rischio di impresa come fissa- ta dall'accordo collettivo. Ma è altrettanto evidente che la clausola in questione non può essere di ostacolo all'eserci- zio delle normali azioni contrattuali per inadempimento contrattuale in applicazione dei criteri generali previsti dall'articolo 1218 del codice civile in relazione a specifi- ci comportamenti illeciti (colposi o, a maggior ragione, do- losi), dai quali sia derivato danno al preponente. In tale 5 senso è, del resto, la costante giurisprudenza di questa Corte (per tutte, Cass., 3 giugno 1999, n. 5441; Cass., 6 : marzo 1987, n. 2390). Ma, ciò premesso, occorre considerare che, nella specie, il tribunale ha, sia pure con motivazione concisa, valutato il comportamento che si addebitava alla agente almeno nei limi- ti delle circostanze che la società ricorrente aveva richie- sto di accertare attraverso i mezzi di prova indicati e ha osservato che le stesse, in ogni caso, non avrebbero giammai acquisito la idoneità a fare ritenere la sussistenza di una responsabilità al di là dei limiti della clausola contrat- tuale in questione, ossia di una condotta dolosa o gravemen- te colposa della agente. Orbene, la ricorrente avrebbe dovu- to, con i motivi di ricorso, fornire ragione del perchè del- la erroneità, o della illogicità, di una tale affermazione, da contrastarsi con la dimostrazione della decisività delle circostanze stesse ai fini di un giudizio diverso. Ciò inve- ce si è totalmente omesso, limitandosi il tutto al richiamo di principi teorici dettati da questa Corte, dei quali, pe- raltro, non si rende possibile, per la genericità delle do- glianze, verificare la validità nella concreta fattispecie. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta viola- zione e falsa applicazione degli articoli 9 della legge nu- mero 316 del 1968 e 1248 del codice civile, difetto, insuf- ficienza e contraddittorietà della motivazione con riferi- mento alla condanna al pagamento delle provvigioni asserita- mente maturate. Al proposito espone che il tribunale ha o- messo di valutare la circostanza della mancata iscrizione della NE nel ruolo degli agenti di commercio, derivando da ciò la nullità dei contratti con essa stipulati. Si è poi mancato di accertare se fosse stata proprio la NE a procacciare gli affari di cui alle fatture prodotte e se questi fossero andati a buon fine. A prescindere da ogni considerazione circa la infondatezza della censura, deve preliminarmente rilevarsi la sua inam- missibilità, trattandosi di deduzione nuova in quanto propo- sta per la prima volta con il ricorso. Della sentenza impugnata si impone pertanto il rigetto. Non si deve provvedere sulle spese del giudizio in assenza di attività difensiva della intimata.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Così deciso in Roma il 5 febbraio 2002. Il consigliere estensore Il presidente украшива lim, mihan ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 IL CANCELLIERE DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Cancelleria oggy-2 ydG. 2002 IL CANCELLIERE