Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2011, n. 4478
CASS
Sentenza 25 novembre 2011

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Qualora il giudice delle indagini preliminari si ritenga incompatibile a tenere, a norma dell'art. 34, comma secondo bis cod. proc. pen., l'udienza preliminare, legittimamente la rinvia, in quanto l'incompatibilità opera in relazione ad attività e provvedimenti di natura giurisdizionale decisoria e non già con riguardo a provvedimenti meramente ordinatori che non incidono sul merito delle questioni oggetto del giudizio, e il provvedimento di fissazione della nuova udienza è efficace indipendentemente dalla circostanza che non sia ancora intervenuta la decisione del presidente del tribunale in ordine alla dichiarazione di astensione determinata dalla causa di incompatibilità, atteso che esso non può considerarsi "atto del procedimento" ai sensi dell'art. 42, comma primo, stesso codice. (Nella specie la Corte ha ritenuto non viziato da nullità il provvedimento con il quale il Presidente del Tribunale, investito altro giudice dopo l'accoglimento dell'istanza di astensione, confermava per la successiva udienza la stessa data già nota al difensore dell'imputato senza darne avviso a quest'ultimo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2011, n. 4478
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4478
    Data del deposito : 25 novembre 2011

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