Sentenza 14 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/05/2001, n. 6642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6642 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2001 |
Testo completo
i REPUBBLI664 2 /01 IN NOME DEL PO ZO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Respousoblite SEZIONE TERZA CIVILE eivity Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Paolo VITTORIA Presidente R.G.N. 361/99 - Consigliere Cron. 14821 Dott. Roberto PREDEN Rep. 2324 -• Consigliere Dott. Vincenzo SALLUZZO - Consigliere Dott. Giuliano LUCENTINI Ud. 15/02/01 Rel. Consigliere Dott. Antonio SEGRETO - CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. IL SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 sul ricorso proposto da: TT 14 MAG 2001 CORATELLI ARMANDO, elettivamente domiciliato in ROMA IL CANCELLIERE VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato GIGANTE LIRE 3000 PIETRO, difeso dagli avvocati BIANCO LUIGI, BOCCHOLA CANCELLERIA ALBERTO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CG512659 N. 75/9, in persona del UNITA' SOCIO SANITARIA LOCALE suo Presidente Dott. Enrico Tessera, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 88, presso l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA, difeso dall'avvocato ARMENIO 201 SALVATORE, giusta delega in atti;
319 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 3214/97 della Corte d'Appello di MILANO, SEZ. I CIVILE emessa il 4/11/1997, depositata il 14/11/97; RG.875/1990, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Antonio SEGRETO;
udito l'Avvocato SALVATORE ARMENIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso inammissibilità, rigettare disattesa l'eccezione di nel merito. 2 -2- Svolgimento del processo Con citazione notificata il 19.2.1987 TE Armando conveniva davanti al tribunale di Milano la USL 75/9, esponendo che il 15.4.1986 veniva ricoverato presso la divisione cardiologica dell'ospedale di Niguarda di Milano per una sintomatologia dolorosa alla regione scapolare Ra sinistra che, all'esame radiogafico si rilevava dovuta ad ischemia subepicardica e lesione subencardica laterale;
per cui veniva adottata una terapia comprensiva di trattamento eparinico;
che il 22.4.1986 da una TAC emergeva la presenza di emorragia endocranica per cui si procedeva ad intervento chirurgico;
che, dimesso il 27.5.1986, egli era colto successivamente da ematemesi e melena e veniva nuovamente ricoverato all'ospedale di Niguarda, dove veniva sottoposto t ad emotrasfusione, riscon randosi un'ulcera bulbare;
che 1'1.6.1987 veniva trasferito alla casa di cura S. Pio X, dove gli riscontravano una recidiva acuta di infarto miocardico, per cui veniva ritrasferito all'ospedale Niguarda, dove fu accertata una "necrosi inferiore", finchè il 24.6.1987 fu dimesso. Il TE lamentava, quindi, la negligenza ed imperizia e la tardività delle cure praticategli presso l'ospedale Niguarda, in particolare per il trattamento a base di eparina ed anticoagulanti, protratto anche dopo l'insorgenza ९ 1 dei sintomi dell'emorragia endocranica, con conseguente pericolo di vita e postumi invalidanti permanenti, pari al 10%. Chiedeva, pertanto, l'attore la condanna della Usl al risarcimento dei danni. Con sentenza depositata il 16.2.1989, il tribunale di Milano, sulla scorta di consulenza tecnica d'ufficio, riteneva il danno psicoficico dell'attore nella misura del 6% e gli riconosceva un equo risarcimento nella misura onnicomprensiva di f. 9 milioni. Proponeva appello il TE. Proponeva appello incidentale la Usl. La Corte di appello di Milano, con sentenza depositata il 14.11.1997, rigettava entrambi gli appelli. Riteneva la corte di merito, sulla scorta di una nuova consulenza medico-legale collegiale che fosse da escludere una responsabilità professionale dei medici, ma che la presenza di un residuo di sonda, lasciato nella cavità endocranica, dopo l'intervento chirurgico, pur non essendo fattore di rischio, secondo i consulenti di entrambi i gradi, costituiva pur sempre un'alterazione dell'integrità fisica del paziente, per cui andava confermata la condanna della Usl alla somma di £. 9 milioni, a titolo di risarcimento dei danni. 4 Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il TE. Resiste con controricorso la USL 75/9 di Milano, che ha anche presentato memoria. Motivi della decisione 1. Preliminare all'esame dei motivi è la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa. dell'ammissibilità del ricorso per Infatti, ai fini l'esposizione sommaria dei fatti di causa ai Cassazione, sensi dell'art. 366 n. 3) c.p.c. postula che il ricorso offra, almeno nello svolgimento dei motivi di impugnazione, elementi tali che consentano una cognizione chiara e completa non solo dei fatti che hanno generato la controversia, ma anche delle varie vicende del processo e delle posizioni eventualmente particolari dei vari soggetti che vi hanno partecipato, in modo che si possa di tutto ciò conoscenza dal solo ricorso, senza necessità diavere avvalersi di altri atti (Cass. 11 marzo 1995, n. 2867; Cass. 27.11.1998, n. 12039).
2. Nella fattispecie il ricorso non contiene una compiuta esposizione dei fatti di causa nei termini sopra detti. Nel corso dell'esposizione dei motivi vi sono alcuni frammenti descrittivi della situazione fattuale e giuridica precedente al ricorso, ma da essi non è possibile ricostruire una sommaria esposizione dei fatti di causa, ivi comprese le posizioni assunte dalle parti, l'iter processuale e le argomentazioni a sostegno delle decisioni adottate. Per evidenziare lo svolgimento del processo, sopra questa Corte ha dovuto necessariamente far riportato, ricorso a quanto riportato dalla sentenza impugnata, ma ciò, come detto, non elimina il vizio di inammissibilità per il motivo predetto. Esistono giusti motivi per compensare per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa per intero tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, 11 15 febbraio 2001. 10GT 250.000 Il cons. est. BEST hoooo Il Presidente. россpoor tin क् Qutonio Segreto TOT. 290000 Depositata in Cancelleria 8067€12,00 14 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendola Concetta Amendola AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 2 Registrato in Žara .2004 Serie 697Versate €161.77 (euro CENTO SESSANTNAD /77 p. Il Dirigente Area Servizi (Dott.ssa Maria Grazi FILIPPO) ti Responsabile Servizio (Dr. M. RACCHIN C -