Sentenza 17 gennaio 1997
Massime • 1
In tema di prove, una volta annullata una sentenza per difetto della notifica del decreto di citazione per il giudizio, non può essere utilizzato alcuno degli atti assunti nel corso del precedente procedimento conclusosi con la sentenza poi annullata, dal momento che in esso non era stato ritualmente costituito il rapporto processuale. (Nella fattispecie si trattava di verbali di deposizioni testimoniali rese nel precedente procedimento conclusosi con la sentenza annullata, prodotti dal P.M. nel corso del nuovo giudizio ed acquisiti agli atti senza alcun interpello della difesa; la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto illegittima l'acquisizione di detti verbali).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/01/1997, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 1997 |
Testo completo
TE SUPALM AL MASSIMARIO UFI
Udienza pubblica
Cele del 17.1.1997
REPUBBLICA ITALIANA 1500 In Nome del Popolo Italiano 1 DTC. 1998 IL CANCELLIERFLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Quinta Penale SENTENZA N. 88 REG. GEN. N. 42556/96
Composta dagli III.mi Signori:
Dott. Alfonso Malinconico Presidente
1. Dott. Franco Marrone Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE "
2. Dott. Gaetano Dragotto Est. Rilasci studio J.SOLE 24 ORE "
3. Dott. Mario Rotella per dill 1500 al C
" 4. Dott. Alfonso Amato il
IL CANCELLIERE ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto dal difensore di NI ME, nato a [...] il 18
Giugno 1974 e NI EP, nato a [...] il [...], avverso la Sentenza del Pretore di Trento, emessa in data 19 Luglio 1996, con la quale i predetti venivano ritenuti colpevoli del reato di disturbo delle persone mediante schiamazzi in luogo pubblico e condannati alla pena di lire 400.000 di ammenda ciascuno.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Sig. Gaetano Dragotto. Sentite le conclusioni del P.G. dott. Filippo Fiore, con le quali si chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza. Sentito il difensore, Avv. Antonio Parisi, che si associa alla richiesta del P.G..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.
NI ME e NI EP venivano giudicati dal Pretore di Trento, Sezione distaccata di di Cles, perchè accusati di avere con schiamazzi notturni sulla pubblica via disturbato il riposo delle persone. All'esito del giudizio di primo grado, il Pretore riteneva gli stessi responsabili del reato loro in concorso ascritto e li condannava, con sentenza 20.9.95, alla pena di lire 400.000 di ammenda ciascuno.
Proponeva ricorso il difensore, sostenendo, oltre ad altri motivi, che il rapporto processuale non era stato ritualmente instaurato dal momento che il decreto di citazione per il giudizio, rinnovato dopo una prima udienza nella quale il difensore si era astenuto per l'agitazione nazionale degli avvocati, non era stato notificato al domicilio eletto, ma presso il difensore che non rappresentava gli imputati proprio per la sua astensione dall'udienza.
Righi in copia studio 1 da LANIA
Trento per nuovo giudizio. All'udienza fissata, procedendosi nella contumacia degli imputati, il Pretore disponeva l'acquisizione agli atti dei verbali delle deposizioni testimoniali rese nel precedente giudizio ed, all'esito della discussione, pronunciava sentenza di condanna degli imputati alla pena di lire 400.000 di ammenda ciascuno.
Avverso tale sentenza ricorre il difensore il quale lamenta che siano stati utilizzati gli atti del procedimento annullato dalla Suprema Corte;
che gli imputati non avevano ricevuto rituale notifica della decisione;
che erano stati violati i principi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo; che era irrituale la notifica agli imputati del decreto di rinvio al giudizio, essendo stato nominato un difensore di ufficio senza che gli imputati ne avessero conoscenza;
che i testimoni irritualmente sentiti nel precedente procedimento non potevano affermare la responsabilità degli imputati perchè gli stessi non avevano commesso gli atti che venivano loro attribuiti;
che, comunque, la pena doveva ritenersi prescritta. Concludeva, pertanto, per l'annullamento dell'impugnata sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato in relazione al primo, al quinto ed al sesto motivo, da trattarsi congiuntamente. Infatti, una volta annullata la precedente sentenza per difetto nella notifica del decreto di citazione per il giudizio, il Pretore non poteva utilizzare alcuno degli atti assunti nel precedente giudizio dal momento che in esso non era stato ritualmente costituito il rapporto processuale. Né può ritenersi legittimo il richiamo, contenuto nel verbale di udienza, all'art. 238 c.p.p., poichè nel caso di specie le prove testimoniali acquisite non si riferivano ad altro procedimento penale e peraltro non risulta in alcun modo che vi sia stato il consenso delle parti all'acquisizione di tali verbali, che, invece, come emerge dal verbale di udienza e dal testo della sentenza impugnata, sono stati prodotti dal P.M. ed acquisiti agli atti senza alcun interpello della difesa.
Non è dunque applicabile nella specie neppure il quarto comma del citato art. 238 c.p.p. proprio per la mancata acquisizione del consenso del difensore, così come non sono applicabili le disposizioni dell'art. 511 c.p.p. sulle letture consentite.
Conseguentmente la formazione della prova al dibattimento è stata del tutto irrituale.
Gli altri motivi di ricorso sono infondati dal momento che, una volta cambiato il domicilio del domiciliatario, gli imputati avevano l'onere di comunicare il nuovo domicilio eletto all'autorità procedente e, quindi, in assenza di tale comunicazione, bene la notifica del decreto di citazione e della sentenza è stata fatta presso il difensore d'ufficio all'uopo nominato.
Inamissibile è la doglianza sulla pretesa violazione dell'art. 6 della Convenzione dei diritti dell'uomo, dal momento che nella specie sono state rispettate formalmente le norme sulla costituzione del rapporto processuale e sulla pubblicità dell'udienza e della decisione. Infine infondata è la doglianza sulla pretesa prescrizione della pena, dal momento che il reato prevede pena alternativa (arresto ed ammenda) e si
2 prescrive, quindi, nel termine di tre anni, prorogabile, per le avvenute interruzioni, fino a quattro anni e sei mesi.
La sentenza deve, dunque, essere annullata per i vizi sopra esposti, con rinvio alla stessa Pretura di Trento per nuovo giudizio.
Per questi motivi
L. A CORTE
Annulla l'impugnata sentenza con rinvio alla Pretura di Trento per nuovo giudizio.
Così deliberato il 17 Gennaio 1997.
Il Consigliere Estensore IL PRESIDENTE
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Carmela Lanzuise
EXPOSITATA IN CANCELLERIA
oddi 54 7 FE IL COLLABORATORE OF CANCELLERIA
Carmele ZU
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